Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2344 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23842-2013 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. SAVONAROLA 39, presso lo studio LEGALE POLESE, rappresentata e

difesa dagli avvocati CARLO ZAULI, MARIATERESA ELENA POVIA giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.W., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO

DOGHERIA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1408/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato MARIATERESA POVIA anche in sostituzione

dell’avvocato ZAULI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

RENZIS LUISA che ha concluso per l’inammissibilità in subordine per

il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel luglio 2001, per quel che qui rileva, G.A. convenne in giudizio la Nuova Falegnameria B.P. & Figli s.n.c. di B.A. e W., la East Company di B.A. e C. nonchè B.A. e W. esponendo di aver prestato, nel (OMISSIS), fideiussione alla Rolo Banca 1473 s.p.a., Filiale di (OMISSIS), in favore della Est Company s.a.s. e di aver pattuito con B.A. e W., a compenso della garanzia prestata, il versamento della somma mensile di 1.000.000-1.500.000. Espose anche che nell'(OMISSIS) era stata convocata presso la banca per ampliare la garanzia in favore della East Company s.a.s. e di aver firmato, in tale occasione, un documento contrattuale di maggiorazione dell’importo di garanzia in favore, appunto, della East Company s.a.s. senza però riceverne copia. Ma, nel mese di marzo 2001, non solo B.A. e W. cessarono di versarle la somma pattuita quale compenso per la garanzia prestata ma ricevette, nel luglio 2001, una comunicazione della Rolo Banca con cui venne invitata al pagamento di somme a fronte dell’insolvenza sia della East Company sia della nuova falegnameria. La G. assunse quindi di essere stata vittima di una azione decettiva posta in essere in concorso dai B. e dalla Banca essendole stata taciuta la verità dei fatti allo scopo di continuare l’attività imprenditoriale con idonee garanzie. Chiese, quindi, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza della loro condotta gravemente inadempiente agli obblighi di correttezza buona fede e lealtà contrattuale e che le due società fossero dichiarate tenute, quali debitrici principali, a manlevarla da ogni conseguenza pregiudizievole che le fosse derivata a causa della garanzia prestata e di essere liberata, ex art. 1953 c.c., dall’obbligo di garanzia nei confronti di East Company.

Chiese inoltre che fosse accertata l’inesistenza della fideiussione prestata in favore della Nuova Falegnameria di B.P. & Figli.

Il Tribunale di Forli rigettò tutte le domande dell’attrice.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 1408 del 20 agosto 2013.

3. Avverso tale pronunzia, G.A. propone ricorso per cassazione sulla base di 11 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso B.W..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la “nullità della sentenza o del procedimento; error in procedendo; violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4; omessa pronuncia circa un motivo di ricorso”.

Si duole che il giudice del merito abbia omesso di motivare sul motivo d’appello concernente il fatto che la signora non aveva potuto liberamente determinarsi in ordine alla seconda fideiussione perchè nulla sapeva nè della società Nuova Falegnameria B. nè di aver contratto una fideiussione in favore di questa. Inoltre, la Corte d’Appello, pur avendo dato atto che il motivo andava esaminato perchè non rientrante tra quelli compresi dalla cessazione della materia del contendere, non risponde sul punto.

Il motivo è infondato.

La sentenza, in realtà, fornisce una motivazione sintetica e complessiva con la quale dà atto che la prima sentenza deve essere confermata siccome correttamente motivata in fatto e diritto (pag. 10) poi aggiunge che “Il Tribunale, posto che…. non è stata fornita adeguata prova in ordine all’affermata invalidità della seconda fideiussione (quella prestata a favore della Nuova Falegnameria B. s.n.c.), ha motivatamente escluso che fosse stata provata dall’attrice una condotta di dolo o raggiro posta in essere ai danni della stessa ad opera di controparte” (pag. 11);

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “erronea interpretazione di un atto processuale e nella specie le conclusioni di primo grado; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. novellato, n. 5)”.

4.3. Con il terzo motivo, lamenta la “erronea interpretazione di un atto processuale e nella specie della citazione di primo grado; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. novellato, n. 5)”.

4.4. Con il quarto motivo, lamenta la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1953 c.c. dell’art. 1950 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3″.

4.5. Con il quinto motivo, denuncia la ” in via residuale e sempre sulla ritenuta novità di una domanda, quella ex art. 1953 ovvero ex art. 1950 c.c. a dire della Corte d’Appello in tesi non proposta in prime cure; error in procedendo; violazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 4″.

Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo possono essere esaminati insieme in quanto concernono tutti il 2 profilo del primo motivo di appello sul quale la corte territoriale ha affermato (pag. 12) che la domanda di regresso nei confronti dei debitori principali non è stata chiaramente ed espressamente formulata dall’attrice, aggiungendo poi che anche se proposta era originariamente inammissibile in difetto di qualsiasi richiamo all’art. 1953 c.c..

I motivi sono fondati.

Ha errato la Corte d’appello la ove afferma che “tale domanda (quella di regresso) non è stata chiaramente ed espressamente formulata dall’attore”.

E’ infatti principio di questa Corte che l’interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria.

E’ indubbio che la ricorrente, sin dalle conclusioni del giudizio di primo grado e nel corso di tutto il giudizio, ha sempre richiesto in modo esplicito la domanda di regresso nei confronti dei debitori garantiti di quanto sarebbe stata dichiarata tenuta a pagare all’istituto di credito “dichiarare B.A. (…) a manlevare e/o a garantire G.A. da tutte le conseguenze che le deriveranno (…)”.

4.6. Con il sesto motivo, denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; conseguente error in procedendo e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in ordine alla ritenuta inammissibilità per genericità del quinto motivo d’appello”.

4.7. Con il settimo motivo, lamenta la “violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.; conseguente error in procedendo e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 in ordine alla ritenuta inammissibilità per genericità del sesto motivo d’appello”.

Si duole che il giudice del merito abbia ritenuto generico il quinto ed il sesto motivo di appello perchè denunciava l’apparenza della motivazione del giudice di primo grado sul punto.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili.

Il giudice dell’appello non è incorso in alcuna delle violazioni addebitategli, ha infatti verificato la consistenza degli stessi rilievi ritenendoli infondati. Tra l’altro la ricorrente chiede alla corte di legittimità l’interpretazione dell’atto processuale.

4.8. Con l’ottavo motivo, denuncia la “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c. novellato, n. 5)”.

Si duole che il giudice del merito abbia omesso di motivare circa un fatto decisivo rappresentato dal fatto che non era stata fornita la prova di una condotta di dolo o raggiro posta in essere ai danni della stessa ad opera di controparte ed in particolare dal fatto che i B. avevano costituito più società in Romania, verso cui venivano presumibilmente trasferite le disponibilità dell’azienda italiana e che questa circostanza decisiva era stata taciuta in mala fede alla G..

Il motivo è inammissibile.

In realtà la ricorrente richiede a questa Corte una rivalutazione dei fatti. E’ principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011).

4.9. Con il nono motivo, lamenta la “omissione di pronuncia circa il decimo motivo d’appello, con violazione dell’art. 112 c.p.c., error in procedendo e nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4; in subordine sul punto: omessa motivazione circa un punto controverso della vertenza ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Si duole che il giudice del merito non ha ammesso i mezzi istruttori senza esplicitare i motivi.

La censura è inammissibile atteso che la motivazione di rigetto di istanze istruttorie non deve essere data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto nel merito la lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti (Cass. n. 6078/1990). E ciò si verifica anche quando il giudice, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, come nel caso di specie, ritenga di aver raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (Cass. n. 8396/1993).

4.10. Con il decimo motivo, lamenta “in ordine alla querela di falso: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 222 e 223 c.p.c. oltre che del principio che impone la presenza del pubblico ministero nel procedimento di querela di falso; nullità del procedimento di presentazione della querela non rilevato dal giudice di appello; error iuris denunciabile ex art. 360 c.p.c., n. 5″.

4.11. Con l’undicesimo motivo, lamenta ” in subordine: nullità della sentenza d’appello ex art. 360 c.p.c., n. 4 per error in procedendo per violazione degli artt. 222 e 223 c.p.c. oltre che del principio che impone la presenza obbligatoria del P.M. nei giudizi di falso”.

Denuncia la G. con gli ultimi due motivi che il giudice del merito sia incorso in una serie vizi processuali nel procedimento per la querela di falso ed in particolare assume che abbia violato gli articoli sopra citati e la norma che impone la presenza del P.M. in detto procedimento sia sotto il profilo dell’error iuris che error in procedendo. Inoltre ha ritenuto dall’esame diretto del contratto di fideiussione, e cioè dalla incisione lasciata dalla pressione della penna sul foglio la veridicità del documento respingendo la querela di falso.

I motivi sono inammissibili.

Il giudice non è incorso in alcuno dei vizi addebitategli. Infatti la sentenza tratta della questione a pag. 12 in relazione al 2 motivo d’appello e dice in parentesi “anche qualora lo si volesse ritenere non assorbito dall’intervenuta cessazione della materia del contendere” – affermazione questa che costituisce autonoma ratio decidendi che la ricorrente tra l’altro non impugna – poi, la CA aggiunge che il 1 giudice ha respinto la querela sulla diretta verifica che sul foglio era rimasta la pressione della penna (invece s’era sostenuto che la firma era stata apposta con uno scanner) e conclude che “su tale, assorbente rilievo l’appellante nulla ha dedotto in contrario”. La ricorrente, dunque, neppure ha compiutamente impugnato il capo della prima sentenza che ha respinto la querela, sicchè in questa sede non può neppure far valere i vizi della procedura.

Ad ogni buon conto, quanto alla questione della presenza del PM nel relativo giudizio può ribadirsi che per l’osservanza delle norme che prevedono l’intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento instaurato a seguito della presentazione di querela di falso – è sufficiente che gli atti siano comunicati all’ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l’effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (Cass. n. 19727/03).

5. Pertanto la Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo, e in relazione ai motivi accolti, come in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di ricorso, rigetta il primo, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo ed undicesimo motivo, e in relazione ai motivi accolti cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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