Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2344 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 13/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27182-2016 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA, 2,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO LUCCHETTI, che lo rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 26/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/11/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Fatto

RITENUTO

che, con decreto emesso in data 26/4/2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da C.P. per la condanna del Ministero della Giustizia alla corresponsione, in proprio favore, del risarcimento dei danni subiti per la violazione dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentalinei confronti di soggetti detenuti o internati, ai sensi della L. n. 354 del 1975, art. 35-ter;

che, a fondamento della decisione assunta, il tribunale ha evidenziato come il C. avesse avanzato la propria domanda oltre i termini di decadenza previsti ai fini della relativa proposizione, tenuto conto che, secondo le disposizioni transitorie del D.L. n. 92 del 2014 (convertito nella L. n. 117 del 2014), il ricorso per il conseguimento del risarcimento del danno rivendicato dal C. avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del richiamato decreto legge (nella specie coincidente con quella del 28/6/2014), e dunque entro la data del 28/12/2014;

che, ciò posto, avendo il ricorrente avanzato la propria domanda in data 29/12/2014, la stessa doveva ritenersi inammissibilmente tardiva;

che avverso il decreto del Tribunale di Roma, C.P. propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; che il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il C. censura il provvedimento impugnato per violazione dell’art. 155 c.p.c., comma 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere il giudice a quo erroneamente individuato il termine per la proposizione del ricorso da parte del C., atteso che la data ultima per detta proposizione (astrattamente coincidente con quella del 28/12/2014) era nella specie caduta in giorno di domenica (e dunque festivo), con il conseguente differimento di tale scadenza al giorno feriale successivo, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., comma 4, entro il quale il C. aveva ritualmente proposta la propria domanda;

che, con il secondo motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere il giudice a quo affrontato il merito della richiesta avanzata dal C., riconoscendone la fondatezza secondo quanto analiticamente indicato in ricorso;

che il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza del secondo;

che, al riguardo, osserva il Collegio come il principio dettato dall’art. 155 c.p.c., comma 4, con riguardo al computo dei termini processuali (secondo cui, là dove il giorno di scadenza di un termine processuale è festivo, “la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”) deve ritenersi costituire principio processuale di carattere generale (sul punto v. Sez. 6-5, Ordinanza n. 23375 del 16/11/2016, Rv. 642024-01), tale da imporsi in relazione a tutti i termini processuali, anche perentori, contemplati, non solo dal codice di rito, ma da tutte le norme di carattere processuale contenute in leggi speciali, in assenza di disposizioni di contenuto contrario;

che, ciò posto, incontestata la circostanza della scadenza del termine per la proposizione del ricorso da parte del C. in giorno di domenica (e dunque festivo), la ridetta scadenza doveva ritenersi per legge differita al giorno feriale successivo;

che, nella specie, non essendo contestato l’avvenuto rispetto, da parte del C., di tale ultimo termine per la proposizione del ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la decisione impugnata, nella misura in cui ha giudicato tardivo detto ricorso, deve ritenersi errata;

che, pertanto, sulla base delle argomentazioni sin qui illustrate, rilevata la fondatezza del ricorso, dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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