Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2344 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21512-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI,

13, presso lo studio dell’avvocato EDUARDO GREGORACI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA LIVI;

– ricorrente –

contro

ANDREANI TRIBUTI SRL – CONCESSIONARIA PER L’ACCERTAMENTO DELLE

IMPOSTE DEL COMUNE DI MONTE ARGENTARIO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresenta e difesa congiuntamente dagli avvocati ALBERTO TASSO,

FRANCO CARILE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA TOSCANA, depositata il 26/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. 363/2019, depositata l’8.1.2019 non notificata, la CTR della Toscana rigettava l’appello di B.A. su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per Imu per gli anni di imposta 2012, 2013 e 2014 sul presupposto che l’immobile di cui il contribuente è proprietario, non potesse ritenersi abitazione principale ai fini dell’esenzione.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione svolgendo un unico motivo illustrato da memoria.

La società Della Andreani Tributi s.r.l. si è costituita con controricorso.

Con il motivo la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per non essere stata riconosciuta l’esenzione sulla casa principale disgiuntamente ai coniugi.

Il motivo non è fondato.

E’ incontestato che il coniuge del ricorrente risieda in un altro comune e goda della esenzione prevista per la casa principale.

Il citato D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 2, per quanto qui rileva, statuisce che “L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (… J. Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente)”. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare dimorino ivi stabilmente e vi risiedano anagraficamente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 2, così come modificato della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 173, lett. b), con decorrenza dal 1 gennaio 2007 perchè possa farsi luogo alla detrazione d’imposta occorre che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale del soggetto passivo “intendendosi per tale salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica”. Si precisa nell’ultimo periodo del citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8 che “per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente (…) e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

La nozione di abitazione principale postula l’unicità dell’immobile e richiede la stabile dimora del possessore e del suo nucleo familiare sicchè non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

L’interpretazione che di tale norma ne ha dato Cass. sez. 5, 15 giugno 2010, n. 14389 è la seguente “in tema di ICI, ai fini della spettanza della detrazione e dell’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per le abitazioni principali dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, un’unità immobiliare può essere riconosciuta abitazione principale solo se costituisca la dimora abituale non solo del ricorrente, ma anche dei suoi familiari, non potendo sorgere il diritto alla detrazione nell’ipotesi in cui tale requisito sia riscontrabile solo nel ricorrente ed invece difetti nei familiari”. Non vi sono motivi per discostarsi da tale orientamento cui è stata data continuità con due recenti pronunce (cfr. Cass. 2020 nr. 4170; Cass. nr. 15444/2017 e nr. 13062/2017).

Nel caso di specie è accertato che solo il ricorrente aveva la propria residenza anagrafica nel Comune di Monte Argentario mentre il proprio coniuge, non legalmente separato, aveva residenza e dimora abituale in altro Comune, precisamente quello di Roma.

Il ricorso va conseguentemente rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2000,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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