Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2344 del 03/02/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 2344 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

SENTENZA
sul ricorso 10714-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel Spa, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA, in persona del proprio procuratore, nonchè ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA, società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di ENEL SPA, nella sua qualità di
beneficiaria del ramo di azienda della ENEL DISTRIBUZIONE SPA,
in persona del proprio procuratore, elettivamente domiciliate in
ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio
dell’avvocato SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende,
giusta procura a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 03/02/2014

- ricorrenti contro
RUGGIERO TOMMASO;
– intimato –

– Sezione Distaccata di AIROLA, depositata il 03/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 10714 sez. M3 – ud. 05-12-2013
-2-

avverso la sentenza n. 858/2011 del TRIBUNALE di BENEVENTO

10714/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 858 del 2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

proposta dal sig. Tommaso Ruggiero di condanna al
risarcimento del lamentato danno consistente negli ingiusti
oneri sopportati per il pagamento dell’energia elettrica
erogatagli tramite bollettini postali, in conseguenza
dell’inadempimento da parte dell’Enel all’art. 6, comma 4,
Delib. n. 200 del 1999 con cui l’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il
servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica di
«offrire al cliente almeno una modalità gratuita di
pagamento della bolletta>>.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il l ° motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 2 L. n. 481 del 1995, in riferimento
all’art. 360, l ° co. n. 3, c.p.c.

3

Montesarchio n. 820/2010 di accoglimento della domanda

10714/2012

Con il 2 ° motivo denunzia <

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