Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2344 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22208/2006 proposto da:

SIBARI VACANZE L’ALTRO MARE SRL, (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore, P.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, L.GO TRIONFALE 7, presso

lo studio dell’avvocato LAURA PATERNOSTRO, rappresentata e difesa

dall’avvocato POMPILIO Antonio Pierpaolo, con procura speciale del

Dott. Notaio Luigi Viteritti, in Castrovillari, del 02/12/2010, rep.

7902;

– ricorrente –

contro

INTERNAZIONALI PASTI DI NICOLA FILOSA & C SAS, (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GG BELLI 36, presso lo studio

dell’avvocato PAZZAGLIA STEFANIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato MAURI Riccardo con procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 687/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

Sezione Seconda Civile, emessa il 20/01/2006, depositata il

03/03/2006; R.G.N. 2851/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato POMPILIO ANTONIO PIER PAOLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità in

subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 19.2.2004, il Tribunale di Castellammare di Stabia, in parziale accoglimento dell’opposizione 8.10.1999 della Sibari Vacanze l’Altro Mare s.r.l. nei confronti della Internazionale Pasti di Nicola Filosa e C. s.a.s., avverso il decreto ingiuntivo notificato il 14.7.1999 per l’importo di L. 124.000.000, quale corrispettivo inevaso di affitto azienda con somministrazione pasti relativamente al bar-rosticceria Sibari Golf Village, con sede in (OMISSIS), dichiarò inefficace il decreto in quanto emesso da Giudice territorialmente incompetente e, in accoglimento della pretesa della ricorrente, condannò l’opponente a pagarle la minor somma di Euro 36.813,05, oltre rivalutazione e interessi e rigettò la riconvenzionale della opponente relativa a danni alle attrezzature e alla scarsa qualità della somministrazione.

A seguito dell’appello della Sibari Vacanze, costituitasi la Internazionale Pasti, la Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza in esame n. 687/2006, rigettava il gravame, affermando tra l’altro, quanto alla competenza territoriale in ordine al locus destinatae solutionis, che “in ogni caso, la fonte dell’obbligazione è costituita, come il Tribunale ha ritenuto, dal contratto di somministrazione del 17.5.1998 che è autonomo rispetto al contratto di affitto di azienda del 27.5.1998 e che essendo stato stipulato in Castellammare di Stabia, comportava comunque il pagamento del corrispettivo al domicilio del creditore”.

Ricorre per cassazione la Sibari Vacanze con tre motivi; resiste con controricorso la Internazionale Pasti.

All’udienza del 9.4.2010 veniva disposto, con ordinanza, il rinvio della causa a nuovo ruolo per notifica del ricorso alla parte resistente “personalmente”, essendo deceduto il difensore della stessa tra la data del deposito del ricorso stesso e l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di deduce violazione dell’art. 1182 c.c., commi 1 e 3, e degli artt. 19 e 20 c.p.c., in tema di competenza territoriale in quanto l’interpretazione del contratto in data 17.5.1998, condotta sul comportamento posteriore alla sua stipula, ex art. 1362 c.c., induce a ritenere il domicilio del debitore quale effettivo luogo di adempimento dell’obbligazione di pagamento; ciò in quanto la documentazione prodotta nel giudizio di primo grado prova che i pagamenti all’Internazionale Pasti venivano effettuati con titoli di credito emessi in Sibari e tratti su istituti bancari del posto.

Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione in tema di competenza territoriale e che la Corte di Appello avrebbe dovuto dar conto, nella sentenza impugnata, delle ragioni per le quali ha inteso applicare l’art. 1182 c.c., comma 3, piuttosto che il quarto, con riferimento al fatto controverso della compensazione reciproca dei crediti emergenti dall’istruttoria.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 215 c.p.c. e difetto di motivazione in ordine all’avvenuto pagamento dell’obbligazione in questione diversamente da quanto ritenuto in sede di appello.

Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo si osserva che la dedotta violazione dell’art. 1182 c.c. e artt. 19 e 20 c.p.c., in tema di competenza territoriale, viene prospettata dall’odierna ricorrente sulla base dell’ulteriore esame (non consentito in questa sede) di risultanze documentali (tra cui la scrittura privata in data 17.5.98 prodotta dall’Internazionale Pasti) e della interpretazione (anch’essa non effettuabile da parte di questa Corte) dei due contratti, di somministrazione e affitto di azienda, in questione.

Inammissibile è anche il secondo motivo perchè pure con tale censura, riguardante le medesime dedotte violazioni delle norme di cui al primo motivo, si prospetta una diversa valutazione, rispetto a quella operata dalla Corte territoriale, di risultanze contabili e documentali.

Infine, inammissibile è il terzo motivo: la Corte territoriale, con logica e sufficiente motivazione, ha affermato che “correttamente il Tribunale ha ritenuto privo di valore probatorio il foglio di carta a firme illeggibili e non solo, per questo inidoneo quale possibile documento a far identificare i soggetti di provenienza…….”, con conseguente statuizione dell’impossibilità di un suo disconoscimento. Fermo restando dunque che sul punto non è ipotizzabile difetto di motivazione, gli ulteriori profili di censura di detto motivo riguardanti aspetti di fatto non sono esaminabili.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente società al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 2.700,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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