Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23439 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30269/2014 proposto da:

A.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell’avvocato MATTIA

IOANNUCCI, DARIA VECCO, che li rappresentano e difendono;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA POLICLINICO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI

N. 68, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO MANNO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 810/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/06/2014 R.G.N. 6507/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 16/07/2020 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello proposto da A.A. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dirigenti medici universitari già strutturati come assistenti, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda, proposta nei confronti dell’Azienda Policlinico (OMISSIS), volta ad ottenere l’accertamento del diritto a percepire sin dal 1 gennaio 2004 la retribuzione di posizione, parte variabile, nella misura di Euro 13.168,85 annui e la conseguente condanna dell’Azienda al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle differenze maturate negli anni 2004 e 2005, quantificate per ognuno in Euro 7.763,44;

2. la Corte territoriale, per quel che ancora qui rileva, ha ritenuto inammissibili le allegazioni nuove sviluppate solo in sede di gravame ed ha rilevato che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado i dirigenti medici si erano limitati a dedurre che l’obbligazione pecuniaria, non adempiuta, era stata assunta con atto formale, ossia con la Delib. Commissario straordinario n. 385 del 2005 e che l’Azienda a giustificazione dell’inadempimento non poteva addurre la mancata costituzione del fondo necessario per la liquidazione del trattamento accessorio in discussione;

3. il giudice d’appello ha evidenziato che, in realtà, con la deliberazione sopra citata il Commissario aveva disposto solo la liquidazione dell’acconto previsto con il verbale di accordo del 17 marzo 2005, accordo che, quanto all’adeguamento della retribuzione di posizione parte variabile, rinviava ad un successivo atto, da stipularsi una volta reperite le risorse e costituito il fondo;

4. gli appellanti, pertanto, non potevano azionare un diritto non ancora perfezionato in tutti i suoi elementi costitutivi, essendo pacifica la circostanza della mancata conclusione del procedimento indicato nel richiamato verbale;

5. la Corte romana ha altresì escluso la denunciata disparità di trattamento con i dirigenti medici ospedalieri, in ragione del diverso trattamento normativo e retributivo previsto per le due categorie di dipendenti e considerato, altresì, che la rivendicazione si riferiva ad un’indennità svincolata da meccanismi automatici e legata alla natura ed all’oggetto dell’incarico attribuito dall’amministrazione;

6. per la cassazione della sentenza A.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe hanno proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali l’Azienda Policlinico (OMISSIS) ha resistito con tempestivo controricorso;

7. con memoria del 3 luglio 2020 si è costituito per la controricorrente un nuovo difensore che, riprendendo le argomentazioni già sviluppate nel primo atto difensivo, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c., ed assumono che già con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado avevano invocato l’applicazione del D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 e D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, nonchè il principio della piena equiparazione dei medici universitari a quelli aziendali;

1.1. l’appello, contenente una puntuale disamina del quadro normativo di riferimento, non aveva ampliato il thema decidendum, ma solo precisato ed approfondito allegazioni già contenute nell’originario ricorso per sostenere che il diritto doveva essere riconosciuto a prescindere dall’esistenza o meno di accordi sindacali;

1.2. i ricorrenti aggiungono che la domanda può essere ritenuta nuova e, quindi, preclusa in appello solo qualora il fatto costitutivo del diritto venga modificato nei suoi elementi materiali, non già nella diversa ipotesi in cui, immutati il petitum e la causa petendi, venga invocata l’applicazione di una diversa norma giuridica, ossia sollecitata un’attività che il giudice può compiere anche d’ufficio, a prescindere dalle prospettazioni delle parti;

2. con la seconda censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, si addebita alla sentenza gravata la “violazione del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 6,D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 e D.P.R. n. 382 del 1980, art. 102, nonchè dell’art. 2099 c.c. e art. 3 Cost.” perchè, sulla base delle disposizioni richiamate in rubrica, ai medici universitari deve essere assicurata l’equiparazione del trattamento economico a quello del personale delle aziende sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità;

2.1. i ricorrenti sostengono che non poteva l’azienda estendere solo a partire dall’anno 2006 il regime unico previsto per i dirigenti medici di primo livello, perchè del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 6, nel dettare una nuova disciplina del trattamento economico del personale universitario, ha comunque fatto salva in via transitoria la disciplina previgente ispirata al principio della necessaria perequazione;

3. il ricorso è inammissibile perchè la prima censura, assorbente rispetto alla seconda, è formulata senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione imposti dall’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4;

3.1. occorre premettere che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione qualora si assuma che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti (Cass. n. 21421/2014);

3.2. si è, però, precisato che condizione imprescindibile per l’esercizio di detto potere-dovere è il rispetto dei requisiti imposti dagli artt. 366 e 369 c.p.c., perchè le regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito non subiscono alcuna deroga in caso di estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012 e Cass. S.U. n. 20181/2019);

3.3. la parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perchè la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019; Cass. n. 6014/2018);

3.4. a tanto i ricorrenti non hanno provveduto perchè, mentre hanno trascritto ampi stralci dell’atto di appello (da pag. 13 a pag. 17) e della memoria autorizzata per l’udienza dell’11.1.2010 (da pag. 6 a pag. 9), quanto all’atto introduttivo del giudizio di primo grado, che è quello che specificamente rileva ai fini dell’interpretazione e della qualificazione della domanda originariamente proposta, hanno riportato solo una minima parte (pag. 5), che non consente di valutare se il richiamo alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 761 del 1979, art. 31 e, poi, dal D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 6, sia stato fatto al solo fine di sollecitare un’interpretazione della Delib. n. 385 del 2005, asseritamente coerente con il dato normativo (come ritenuto per implicito dalla Corte territoriale che ha individuato in detta deliberazione l’unica causa petendi del diritto azionato) o se, al contrario, implicasse l’estensione del thema decidendum alla quantificazione dell’indennità perequativa prevista dalle disposizioni sopra richiamate;

3.5. si aggiunga che l’indicazione dell’atto processuale, non allegato al ricorso per cassazione, non è specifica neppure in relazione al luogo nel quale l’atto stesso è rinvenibile, sicchè, sulla base del principio di diritto sopra richiamato, la censura non può essere scrutinata nel merito;

4. l’inammissibilità del primo motivo rende intangibile il capo della decisione che ha ritenuto nuova la domanda di perequazione formulata in sede di gravame e ciò rende parimenti inammissibile la seconda censura, tutta incentrata sull’asserita violazione di norme delle quali la Corte territoriale non ha fatto applicazione, avendo ritenuto assorbente la novità della domanda di perequazione e limitato l’esame al contenuto della deliberazione n. 385/2005, invocata nel primo atto introduttivo a fondamento della pretesa;

4.1. nel giudizio di cassazione i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione gravata, il che comporta l’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnato e l’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato, con la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza gravata è assimilabile alla mancata enunciazione, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 4 e determina l’inammissibilità, in tutto o in parte, del ricorso, rilevabile anche d’ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 20652/2009, Cass. n. 17125/2007, Cass. S.U. n. 14385/2007);

5. alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

6. ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020 occorre dare atto delle condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 20.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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