Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23439 del 25/08/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/08/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 25/08/2021), n.23439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31622-2019 proposto da:
G.F., in persona della sua procuratrice
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato SETTIMIO CHELLI;
– ricorrente –
contro
COOPERATIVA CASEIFICIO DI SORANO SA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIUSEPPE PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO
ANGELETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA FORMICONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1092/2019 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria
Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
– il sig. G.F., socio della Cooperativa Caseificio di Sorano s.a. (d’ora in poi solo Cooperativa), impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Firenze che ha accolto l’appello della Cooperativa avverso la sentenza di prime cure di accoglimento solo parziale dell’opposizione proposta dalla medesima Cooperativa ai decreti ingiuntivi ottenuti dal G. per il pagamento del rimborso di quote sociali e per il latte conferito nei mesi da maggio ad agosto 1998;
– a fondamento dell’opposizione la Cooperativa sosteneva di avere un controcredito maggiore che il giudice di primo grado aveva riconosciuto solo per la parte relativa alla perdita di bilancio relativa all’esercizio 1998 da addebitare al socio G. e per la parte a titolo di quota capitale, escludendo le penali richieste dal Caseificio per il mancato conferimento che aveva poi portato all’esclusione del G. dalla Cooperativa;
– la sentenza impugnata accoglie il gravame e statuisce in riforma della sentenza del primo giudice, l’illegittimità della sospensione del conferimento del latte da parte del G. argomentando che l’esercizio del diritto di autotutela nelle cooperative agricole ha effetti potenzialmente distruttivi della cooperativa medesima e perciò non consentiva l’applicabilità dell’art. 1460 c.c., e per l’effetto ha riconosciuto il controcredito escluso;
– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta con un unico motivo, cui resiste con controricorso la Cooperativa;
– la relatrice ha formulato, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., proposta di infondatezza del ricorso;
– entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 1454 e 1460 c.c., per avere la corte d’appello erroneamente stabilito l’illegittimità del recesso e l’inapplicabilità al caso di specie dell’eccezione di inadempimento, non considerando che la Cooperativa non rientra tra quelle a mutualità prevalente, essendo il suo oggetto sociale essenzialmente la raccolta e la migliore utilizzazione del latte conferito dai soci (cfr. art. 3 Statuto);
– il Collegio, avuto riguardo alla specificità del rapporti sociali nell’ambito di una cooperativa zootecnica, ritiene che il ricorso non presenti evidenza decisoria e, pertanto, dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.
PQM
La Corte dispone la rimessione del ricorso alla pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021