Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23439 del 06/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20369/2015 R.G. proposto da:

C.F., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Antonangeli,

con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile

della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

MASTERCREDIT S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.

M.S., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Andrea

Panzarola e dall’Avv. Cosimo Damiano Fabio Mastrorosa, con domicilio

eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Nizza, n. 92;

– controricorrente –

e

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 3

luglio 2014, N. 4423/2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 luglio

2017 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che C.F. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso la sentenza del 3 luglio 2014, con cui la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame da lui interposto avverso la sentenza emessa il 5 gennaio 2009 dal Tribunale di Roma, che, in accoglimento della domanda proposta dal curatore del (OMISSIS) S.r.l., aveva dichiarato inefficace, ai sensi del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 64, un pagamento di Euro 30.000,00 effettuato il 29 dicembre 2003 dalla società poi fallita in favore dell’appellante;

che ha resistito con controricorso la Mastercredit S.r.l., in qualità di cessionaria del credito derivante dalla sentenza impugnata, mentre il curatore del fallimento non ha svolto attività difensiva;

che il Collegio ha deliberato, ai sensi del decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione dell’ordinanza sia redatta in forma semplificata.

Considerato che, con atto sottoscritto congiuntamente dai rispettivi difensori e depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017, le parti hanno rinunciato al ricorso ed al controricorso, accordandosi per la compensazione delle spese processuali, con rinuncia dei difensori alla solidarietà passiva;

che la predetta rinuncia deve ritenersi peraltro inefficace, in quanto intervenuta in data successiva a quella dell’adunanza camerale, che nel procedimento in camera di consiglio rappresenta il termine ultimo previsto dallo art. 390 c.p.c.;

che la società cessionaria del credito deve ritenersi legittimata ad intervenire nel giudizio di legittimità, in qualità di avente causa dal fallimento, al fine di esercitare il potere di azione che le deriva dall’acquistata titolarità del diritto controverso, non essendosi costituito il dante causa, e determinando si altrimenti un’ingiustificata lesione del suo diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. 1^, 7/06/2016, n. 11638);

che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente ha denunciato la violazione e/o la falsa applicazione della L.Fall., art. 64, degli artt. 1180,2033,2041 e 2734 c.c. e degli artt. 115,116 e 345 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell’escludere la riconducibilità del pagamento effettuato dalla (OMISSIS) all’acquisto da parte della stessa delle quote del (OMISSIS), la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle dichiarazioni aggiunte alla confessione resa da esso ricorrente nel corso dell’interrogatorio formale, non contestate dal curatore e non contraddette dai documenti prodotti, da cui emergeva che le quote promesse in vendita a G.F. erano state trasferite a più società, tra cui la società fallita, tenuta quindi al pagamento della somma in questione;

che, avuto riguardo all’avvenuto trasferimento delle predette quote, il pagamento, ad avviso del ricorrente, non poteva considerarsi ingiustificato, e non era pertanto qualificabile come atto a titolo gratuito, nel senso di cui alla L.Fall., art. 64, rappresentando semmai l’adempimento da parte della società fallita del debito del G. derivante dal contratto preliminare stipulato con esso ricorrente;

che, nel dichiarare inammissibile tale prospettazione, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la Corte di merito non ha considerato che la stessa non costituiva un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, non comportando un ampliamento del thema decidendum, che rimaneva circoscritto all’onerosità del pagamento, in quanto effettuato per il trasferimento delle quote promesse in vendita con il contratto preliminare;

che, nella parte riflettente l’omesso riconoscimento dell’efficacia di prova legale alle dichiarazioni aggiunte rese in sede d’interrogatorio formale, il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, essendosi il ricorrente limitato ad insistere sulla portata dirimente delle stesse e sulla conformità delle relative risultanze a quelle emergenti dalla documentazione prodotta, senza riportarne neppure i passi salienti nel ricorso, in modo tale da consentire a questa Corte di verificare ex actis l’esistenza ed il tenore di tali dichiarazioni, nonchè il rapporto dei fatti riferiti con quelli che costituivano oggetto dell’interrogatorio formale;

che, conseguentemente, non merita censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato l’estraneità della società fallita al trasferimento delle quote del (OMISSIS) che il G. si era obbligato ad acquistare dal C. in proprio o per persona da nominare, escludendo che il pagamento ricevuto dal ricorrente fosse riferibile alla predetta cessione, e qualificandolo pertanto come atto a titolo gratuito;

che, nella parte in cui insiste sull’onerosità del pagamento, il motivo è inammissibile, in quanto, risolvendosi nella generica contestazione della valenza probatoria degli elementi presi in considerazione dalla sentenza impugnata, non accompagnata neppure dall’indicazione delle lacune argomenta-tive o delle carenze logiche del ragionamento seguito dalla Corte di merito, mira a sollecitare, attraverso l’apparente deduzione dei vizi di violazione di legge e difetto di motivazione, una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonchè della coerenza logico – formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie possono ancora essere denunciate con il ricorso per cassazione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, art. 54, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame;

che per effetto di tali modifiche, infatti, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità risulta infatti circoscritto all’omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, da intendersi come totale omissione, e non già come semplice insufficienza o contraddittorietà, della motivazione in ordine ad un fatto storico, principale o secondario, idoneo a determinare direttamente l’esito del giudizio, la cui esistenza risulti dalla stessa sentenza o dagli atti processuali, con la conseguente esclusione della possibilità di far valere, quale motivo di ricorso, l’omessa o errata valutazione di elementi istruttori (cfr. Cass., Sez. lav., 9/07/2015, n. 14324; 3/07/2014, n. 15205; Cass., Sez. 6^, 16/07/2014, n. 16300);

che, nella parte concernente l’ammissibilità della prospettazione del pagamento come adempimento di un debito del G., il motivo è infondato, in quanto la relativa deduzione non implicava soltanto una diversa qualificazione giuridica della fattispecie, ma comportava l’introduzione di un nuovo tema d’indagine, riguardante l’individuazione del vantaggio che la società fallita aveva tratto dall’operazione cui era rimasta estranea, configurandosi pertanto come un’eccezione nuova, la cui proposizione in sede di gravame è stata correttamente ritenuta preclusa ai sensi dell’art. 345 c.p.c.;

che, in tema di adempimento del terzo, trova infatti applicazione il principio, più volte ribadito da questa Corte e richiamato dalla stessa difesa del ricorrente, secondo cui l’atto solutorio in tanto può dirsi gratuito, agli effetti di cui alla L.Fall., art. 64, in quanto dall’operazione (sia essa a struttura semplice, perchè esaurita in un unico atto, sia a struttura complessa, in quanto si componga di un collegamento di atti e di negozi) il solvens non abbia tratto nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo egli inteso così recare un beneficio al debitore, mentre deve considerarsi oneroso tutte le volte in cui per questa sua prestazione il terzo abbia ricevuto un vantaggio dal debitore, dal creditore o anche da altri, così da recuperare anche indirettamente la prestazione adempiuta ed elidere quel pregiudizio, cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege (cfr. Cass., Sez. Un., 18/03/ 2010, n. 6538; Cass., Sez. 1^, 28/10/2011, n. 22518);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA