Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23438 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 13/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20950/2017 proposto da:

P.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARZIA GRAFFI, e FLAVIANO DE TINA, che lo

rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.C.A.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO

MANFEROCE, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

RENATO PASTORELLI;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 4568/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositato

il 02/08/2017 r.g.n. 570/2017.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che con decreto n. 4568/2017, depositato il 2 agosto 2017, il Tribunale di Treviso, decidendo in sede di opposizione R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ex art. 98, ha respinto la domanda di ammissione al passivo del Fallimento della (OMISSIS) a r.l. per azioni in liquidazione proposta da P.S., già dipendente della società dal 20 giugno 2011, per la somma di Euro 3.195,80 a titolo di indennità sostitutiva di ferie e permessi maturati e non goduti nel corso del rapporto nonchè per la somma di Euro 7.366,34 a titolo di indebita trattenuta nella busta paga di ottobre 2016 per “recupero” ferie e permessi fruiti e non maturati;

– che a sostegno della propria decisione il Tribunale ha ritenuto che il ricorrente non avesse assolto l’onere della prova allo stesso spettante, non essendo rilevanti a tal fine, per difetto di indicazione degli anni di riferimento, i “fogli presenze” esclusivamente prodotti a contrasto delle risultanze delle buste paga, peraltro anche privi di data certa e come tali non opponibili alla curatela; che, d’altra parte, il P. non aveva sollevato alcuna contestazione, dalla costituzione del rapporto fino alla sua risoluzione nel 2016, e ciò nonostante la sussistenza in capo al lavoratore dell’onere di contestare entro un anno eventuali errori contenuti nelle buste paga; che le istanze istruttorie formulate dal ricorrente, per interrogatorio del fallito e per testi, come l’istanza di esibizione del Libro unico del lavoro e dei moduli di programmazione delle ferie, erano da considerarsi inammissibili;

– che avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione del R.D. n. 267 del 1942, ex art. 99, u.c., il P., affidandosi a otto motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito con controricorso il Fallimento della società (OMISSIS);

rilevato:

che con il primo motivo, denunciando la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, R.D. n. 267 del 1942, art. 99, comma 9, artt. 112,115,116,187,188,244,253,420,421 c.p.c. e degli artt. 2712 e 2724 c.c., nonchè deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4 per mancata ammissione della prova, il ricorrente censura il decreto impugnato: – per avere ritenuto irrilevante la documentazione prodotta e inammissibile la prova testimoniale, erroneamente valutando talune circostanze (in particolare, quelle di cui ai capitoli 11, 12 e 13) di contenuto negativo o da dimostrarsi necessariamente in via documentale e comunque omettendo di esercitare i propri poteri istruttori d’ufficio; – per non avere considerato che la prestazione lavorativa può essere provata tramite deposizione testimoniale, anche tenuto conto della presenza, nel caso di specie, di un principio di prova per iscritto, costituito dai “fogli presenze”; – per non avere rilevato che il Fallimento, limitandosi alla contestazione della valenza probatoria dei “fogli presenze”, non aveva, in realtà, contestato il fatto dai medesimi rappresentato e (con il cap. 13) espressamente e specificamente dedotto; – per avere erroneamente attribuito rilevanza al difetto nei “fogli presenze” di data certa, potendo l’effettivo svolgimento della prestazione, nei giorni registrati in busta paga come giorni di ferie, essere provato con ogni mezzo; – per non avere ammesso, oltre ai capitoli 11, 12 e 13, anche gli altri capitoli di prova dedotti, con motivazione non condivisibile là dove aveva considerato alcuni di contenuto valutativo e altri attinenti a circostanze negative o tali da richiedere una prova documentale;

– che con il secondo motivo, denunciando il vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 111 Cost., comma 7, art. 115 c.p.c., comma 1 e all’art. 2697 c.c., il ricorrente censura il provvedimento impugnato per non avere considerato che con i capitoli 11, 12 e 13 egli aveva analiticamente indicato sia i periodi di ferie e i permessi fruiti, sia le giornate e gli orari di effettiva prestazione incompatibili con le assenze dal lavoro registrate in busta paga, e che tali fatti storici non avevano formato oggetto di alcuna contestazione da parte del Fallimento, come poteva chiaramente desumersi dalla memoria di costituzione dello stesso;

– che con il terzo motivo, deducendo la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, art. 116 c.p.c. e degli artt. 2214, 2215 bis, 2709 e 2710 c.c., il ricorrente si duole del rilievo probatorio attribuito, in danno del dipendente, alle buste paga, sebbene esse possano fornire dimostrazione dei soli dati sfavorevoli al datore di lavoro;

– che con il quarto motivo, deducendo violazione di legge con riferimento all’art. 111 Cost., comma 7 e agli artt. 2697,2946,2948 c.c., nonchè, in subordine, agli artt. 2966,2967,2968 e 2969 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato la sussistenza di un onere per il lavoratore – nella specie, non assolto – di contestare entro un anno eventuali errori contenuti nelle buste paga, senza, tuttavia, indicare quale fosse la fonte di tale onere e senza considerare nè l’inoperatività di una eventuale clausola di decadenza, a fronte del diritto indisponibile ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, nè il difetto di una formale e tempestiva eccezione di decadenza, restando il diritto fatto valere conseguentemente soggetto al solo termine della prescrizione (decennale o quinquennale);

– che con il quinto motivo, deducendo il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole della omessa pronuncia sulla domanda di ammissione al passivo della somma di Euro 7.366,34 per ferie e permessi non fruiti ma (indebitamente) trattenuti sulle competenze di fine rapporto nell’ultima busta paga (ottobre 2016);

– che con il sesto motivo è dedotto il vizio di cui all’art. 360, n. 5, in riferimento alla medesima domanda, essendo ad essa estranea la questione, esaminata dal Tribunale, concernente la forzata collocazione in ferie nel mese di agosto 2016;

– che con il settimo motivo, ancora in riferimento alla domanda di ammissione al passivo per la somma di Euro 7.366,34, è dedotta dal ricorrente la violazione dell’art. 2697 c.c., per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione dei principi in materia di riparto dell’onere della prova: in particolare, per non avere considerato che il Fallimento, pur a ciò tenuto, trattandosi dei fatti costitutivi del proprio credito restitutorio ex art. 2033 c.c., non aveva provato nè il pagamento anticipato della retribuzione per ferie e permessi nè il necessario collegamento causale tra esso e la sua non doverosità;

– che con l’ottavo motivo, infine, il ricorrente lamenta la mancata concessione di termine per note al fine di replicare ai rilievi del Fallimento sulla inammissibilità delle istanze istruttorie;

osservato:

che il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per parziale comunanza delle questioni proposte, non possono trovare accoglimento;

– che, in particolare, risulta inammissibile la censura avente ad oggetto la ritenuta non rilevanza, sul piano dell’attitudine dimostrativa, dei “fogli presenza” (documento n. 4), poichè con tale censura il ricorrente esprime un dissenso “di merito” rispetto alla motivata valutazione del Tribunale e cioè, attraverso una difforme lettura del materiale probatorio e un nuovo e diverso apprezzamento di fatto, tende a sollecitare a questa Corte di legittimità una pronuncia che non appartiene alle funzioni e al ruolo alla stessa assegnati dall’ordinamento;

– che invero è del tutto consolidato il principio, secondo il quale i vizi posti a base del ricorso per cassazione non possono risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o consistere in censure che investano la ricostruzione della fattispecie concreta, o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 2991/2009, fra le numerose conformi);

– che risulta egualmente inammissibile la censura relativa alla mancata ammissione delle prove richieste, dovendosi ribadire il principio, secondo il quale “Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento” (Cass. n. 16214/2019; conforme Cass. n. 5654/2017): idoneità, qualificata e specifica, di cui non è offerta evidenza nella specie, a fronte di una motivazione articolata che, a giustificazione delle conclusioni raggiunte, pone un complesso di elementi convergenti (inattendibilità dei documenti prodotti dallo stesso ricorrente, in quanto privi di riferimenti essenziali, e comunque loro inopponibilità al Fallimento; singolarità del comportamento del lavoratore, il quale, per un obiettivamente lungo e accertato periodo di tempo, dal 2011 al 2016, non ha mosso al proprio datore di lavoro alcuna contestazione, al di là della questione relativa all’esistenza di un onere in tal senso da adempiersi entro una precisa scadenza);

– che deve altresì essere disattesa la censura relativa al mancato esercizio, da parte del Tribunale, dei poteri ex art. 421 c.p.c., non conformandosi la stessa al principio di diritto, secondo il quale “Nel rito del lavoro, il ricorrente che denunci in cassazione il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio nel giudizio di merito, deve riportare in ricorso gli atti processuali dai quali emerge l’esistenza di una “pista probatoria” qualificata, ossia l’esistenza di fatti o mezzi di prova, idonei a sorreggere le sue ragioni con carattere di decisività, rispetto ai quali avrebbe potuto e dovuto esplicarsi l’officiosa attività di integrazione istruttoria demandata al giudice di merito, ed allegare, altresì, di avere espressamente e specificamente richiesto tale intervento nel predetto giudizio” (Cass. n. 22628/2019);

– che ad analoga conclusione deve pervenirsi con riguardo alla censura, svolta tanto nel primo come nel secondo motivo, relativa alla non contestazione dei fatti allegati dal ricorrente;

– che al riguardo si deve in primo luogo rilevare il difetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, là dove (secondo motivo) è richiamata la memoria di costituzione del Fallimento, la cui lettura, secondo il ricorrente, darebbe chiaramente conto della mancata contestazione delle circostanze oggetto dei capitoli di prova 11 e 13, e peraltro senza trascrivere il contenuto di tale atto difensivo, quanto meno nei passi rilevanti a fondare l’assunto così proposto;

– che, d’altra parte, nell’indicare (primo motivo di ricorso, pp. 21-22) il punto della memoria di costituzione in cui il Fallimento ha sostenuto che il lavoratore non avesse assolto il proprio onere probatorio e che alcuna valenza di prova potesse essere attribuita ai “fogli presenza”, il ricorrente non si confronta con l’orientamento, secondo il quale determinati fatti possono essere considerati come pacifici solo quando l’altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il loro disconoscimento (Cass. n. 9424/2000);

– che, in ogni caso, come ripetutamente precisato nella giurisprudenza di questa Corte, l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (Cass. n. 87/2019; conforme, fra altre, Cass. n. 14652/2016); con la conseguenza della impossibilità di esigere dal curatore, che riveste la qualità di terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l’istanza di ammissione (Sez. U. n. 4213/2013), una specifica contestazione di fatti e circostanze estranei alla sua sfera di conoscenza;

– che devono essere disattesi altresì il terzo e il quarto motivo, da trattarsi anch’essi congiuntamente per connessione;

– che in proposito si deve osservare come il provvedimento impugnato, diversamente da quanto dedotto, non abbia inteso attribuire alle annotazioni contenute nelle buste paga alcun rilievo probatorio in pregiudizio del dipendente (non vi è nel decreto alcuna affermazione che possa condurre a una tale conclusione), ma le abbia semplicemente e unicamente richiamate quale mera premessa della propria analisi circa l’offerta di prova del ricorrente, sottolineando, al riguardo, da una parte, l’inidoneità dei documenti (“fogli presenza”) prodotti e, dall’altra, la valenza dimostrativa in sè del comportamento tenuto dal lavoratore, rimasto silente e inattivo per lungo periodo di tempo pur in presenza per sua stessa ammissione – di ripetute anomalie nel computo di ferie e permessi;

– che parimenti devono essere trattati congiuntamente il quinto, il sesto e il settimo motivo di ricorso, concernenti tutti la domanda di ammissione al passivo del credito di Euro 7.366,34;

– che i motivi in esame risultano anzitutto affetti da una inammissibilità che è il portato del conflitto logico delle stesse censure in cui ciascuno di essi si sostanzia, proponendo, nei confronti della medesima domanda, una censura di omessa pronuncia, di carenza motivazionale (che presuppone l’intervenuto esame della domanda ed una qualche pronuncia su di essa), di violazione di legge (che presuppone una motivazione tale da consentire di enucleare l’erronea applicazione della norma);

– che deve in ogni caso rilevarsi come il Tribunale abbia avuto presente la domanda ed abbia pronunciato anche su di essa, secondo ciò che è dato desumere dallo sviluppo motivazionale del decreto (cfr. p. 3, penultimo capoverso), con conseguente infondatezza del quinto motivo;

– che la censura ex art. 360, n. 5, formulata nel sesto motivo, risulta inammissibile, non conformandosi al modello normativo del nuovo vizio motivazionale, quale risulta dalle modifiche introdotte nel 2012 e dalle precisazioni fornite, quanto a perimetro applicativo e oneri di deduzione, da questa Corte a Sezioni Unite (sentenze n. 8053 e n. 8054/2014), in particolare non indicando il fatto “decisivo” che sarebbe stato omesso dal giudice di merito e che, ove debitamente considerato, avrebbe determinato un esito diverso della causa: fatto che deve consistere in un preciso accadimento o in una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”, le quali, pertanto, restano irrilevanti (Cass. n. 22397/2019, fra altre conformi);

– che parimenti inammissibile risulta il settimo motivo, il quale, dietro lo schermo della denunciata violazione dell’art. 2697 c.c., si risolve in una critica del modo in cui il Tribunale ha fatto applicazione, nella fattispecie concreta, di una regola pur esattamente enunciata (cfr. ricorso, p. 32) e cioè in una censura di merito, diretta ad un riesame del materiale di prova, come tale estranea al presente giudizio di legittimità;

– che infondato è poi l’ottavo e ultimo motivo di ricorso, non prevedendo il procedimento, di cui al R.D. n. 267 del 1942, art. 99, la concessione di un termine per note difensive e ben potendo il ricorrente valersi dell’udienza successiva al deposito della memoria di costituzione del Fallimento per replicare ai rilievi di inammissibilità delle proprie istanze istruttorie;

ritenuto:

conclusivamente che il ricorso deve essere respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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