Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23438 del 20/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 20/12/2016, (ud. 09/11/2016, dep.20/12/2016),  n. 26438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11966-2015 proposto da:

L.V.M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PLOTINO 25, presso lo studio dell’avvocato ASSUNTA CICCARELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MICILLO giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8418/50/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di L.V.M.T., medico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2006 al 2009, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dalla contribuente, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che, nella specie, la professionista, seppure onerata in tal senso, non avesse fornito la prova di elementi idonei ad attestare l’insussistenza di fattispecie imponibile.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità, per tardività, del ricorso per cassazione, risultando che lo stesso sia stato notificato a mezzo pec l’ultimo giorno utile (7 aprile 2015).

L’unico articolato motivo -rubricato: violazione art. 360 c.p.c. omessa – insufficiente contraddittoria motivazione errata interpretazione di legge- è inammissibile.

Ed invero, premesso che la sentenza impugnata appare conforme ai principi reiteratamente affermati da questa Corte in punto di onere probatorio gravante sul contribuente qualora questi avanzi istanza di rimborso, l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di appello (il quale ha ritenuto che la contribuente non avesse assolto l’onere di concretamente dedurre e dimostrare gli elementi idonei ad attestare, pur in presenza dei beni ammortizzabili risultanti per sua stessa ammissione dal libro dei cespiti, l’insussistenza della fattispecie imponibile) non risulta idoneamente contrastato laddove al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 7.10.2014) è applicabile il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (v.n.8053/2014) e con il mezzo non viene individuato il “fatto” nell’accezione rilevante, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 il cui esame sarebbe stato omesso.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese vanno integralmente compensate tra le parti, data la novità della soluzione giurisprudenziale in materia.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2016

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