Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23438 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9670-2018 proposto da:

F.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI 15, presso lo studio dell’avvocato CARLO

BALDASSARI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE CONOSCENTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2064/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa ROSARIA

MARIA CASTORINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue.

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di F.P.L., medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2004 al 2006, la C.T.R. della Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso, ritenendo che, nella specie, l’attività professionale non fosse dotata di autonoma organizzazione. Avverso la sentenza veniva proposto ricorso per cassazione e questa Corte con ordinanza 20706/16 cassava la sentenza con rinvio alla CTR per un nuovo esame, per mancata osservanza del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza 9451/2016, atteso che la pronuncia impugnata che si era limitata genericamente ad affermare che il costo per il personale dipendente o per collaboratori era minimo senza esaminare compiutamente l’entità e la qualità dell’apporto prestato dal personale dipendente ovvero dai collaboratori”. Riassumeva l’Ufficio e la CTR accoglieva l’appello sul presupposto che l’apporto offerto dai due collaboratori e in particolare da quello svolgente attività infermieristica era tale da superare quella soglia minima, con riferimento al personale, che questa Corte aveva indicato in un’unica unità espletante mansioni puramente esecutive.

Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il gravame a due motivi.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, nonchè del D.P.R. n. 270 del 2000, art. 40, comma 9, lett. d), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la CTR aveva fondato la propria decisione solo sull’affermazione secondo cui la presenza di collaboratori svolgenti attività infermieristica sarebbe per sua intrinseca natura, a prescindere dall’orario effettivamente espletato idonea a realizzare il presupposto impositivo senza considerare le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività della medicina di gruppo.

La censura è fondata.

Secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 7291/2016) la “forma associativa” della medicina di gruppo è un organismo promosso dal Servizio sanitaria nazionale, diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica mediante l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale. Già la L. 23 dicembre 1978, n. 883, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale commetteva (art. 48, comma 4) agli accordi collettivi nazionali la previsione di “forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria”. Il D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, con il quale è stato reso esecutivo l’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, stipulato il 9 marzo 2000, ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 8, all’art. 40 stabilisce che, al fine di realizzare una pluralità di obiettivi diretti alla piena realizzazione del Servizio, puntualmente indicati, i medici di medicina generale possono concordare fra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo principi, tipologie e modalità indicati; per quanto qui rileva, sono previste “forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi”. Di tali forme associative di assistenza primaria al comma 4 sono dettagliatamente indicati i criteri generali di ispirazione ed i requisiti formali; al successivo camma 9 è regolata in particolare la medicina di gruppo, con un numero di medici non superiore ad otto, la quale si caratterizza, fra l’altro, per l’utilizzo nell’attività assistenziale di supporti tecnologici e strumentali comuni, anche eventualmente in spazi predestinati comuni, e per lo “utilizzo, da parte dei componenti il gruppo, di eventuale personale di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno” (lett. d). Escluso quindi che l’attività della medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui al D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, e che quindi costituisca ex lege presupposto d’imposta, osserva il Collegio che la spesa per la collaborazione di terzi non vale a caratterizzare l’autonoma organizzazione, postulata dalle norme impositive, ma piuttosto è la risultante minima ed indispensabile della necessità di assicurare alcune prestazioni infermieristiche.

La spese costituenti la quota per il “Personale di segreteria o infermieristico comune”, il cui utilizzo è previsto per lo svolgimento dell’attività di medicina di gruppo dal detto accordo collettivo, art. 40, comma 9, lett. d), reso esecutivo col D.P.R. n. 270 del 2000 costituiscono, quindi, il “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.

Il ricorso deve essere pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo con il quale il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2300,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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