Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23437 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13330/2016 proposto da:

P.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIMA 20,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IACOVINO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo

studio degli avvocati ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARCO MARIA VALERIO RIGI LUPERTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 194/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 10/07/2015 r.g.n. 26/2014.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che, in parzialmente accoglimento della domanda proposta da P.E. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., aveva accertato il diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella area III, livello IV del c.c.n.l. di categoria.

2. Il giudice di secondo grado ha escluso che le mansioni svolte dal P. (preposto ad uno sportello ma non anche alla sua direzione) fossero riconducibili all’area quarta nella quale è inquadrato il personale che svolge compiti dirigenziali. La Corte territoriale ha ritenuto che appartengono all’area terza i quadri direttivi che, come il ricorrente, sono preposti ad un ufficio ma non ne sono incaricati della direzione, ed anzi proprio con i dirigenti si rapportano nella gestione dello stesso.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.E. che ha articolato quattro motivi ai quali ha resistito con controricorso Equitalia Sud s.p.a.. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1. c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza che, in violazione dell’art. 1116 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sarebbe priva di una vera e propria motivazione, meramente apparente.

4.1. Osserva il ricorrente che nel redigere la motivazione della sua decisione la Corte di merito avrebbe dovuto definire il thema decidendum attraverso la ricognizione dei fatti rilevanti, individuare gli elementi di prova decisivi e le ragioni per l’applicazione della regola di diritto. Solo attraverso queste tre fasi il percorso motivazionale si sarebbe potuto dire completo e mancandone anche solo una la motivazione sarebbe nulla.

4.2. Rileva il ricorrente che nel caso in esame la sentenza è sostanzialmente priva della descrizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti in causa e che la motivazione si risolve in un mero rinvio alla sentenza di primo grado sicchè non sarebbe possibile comprendere il percorso motivazionale seguito dal giudice di appello.

5. Il secondo motivo denuncia, ancora una volta, la violazione dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Sostiene il ricorrente che la sentenza sarebbe priva di una reale motivazione contenendo solo un rinvio per relationem alla sentenza del Tribunale senza replicare ai rilievi di contraddittorietà della sentenza formulati nell’atto di appello con riguardo all’inquadramento rivendicato.

6. Con il terzo articolato motivo di ricorso è denunciata di nuovo la nullità della sentenza che avrebbe, con motivazione omessa e in violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fatto proprie le considerazioni svolte del primo giudice e supinamente confermato l’assunto contraddittorio del Tribunale il quale aveva ancorato il riconoscimento della quarta area all’attribuzione di un ruolo direttivo pur avendo affermato, contestualmente, che anche i “preposti” vi potessero essere inquadrati. Non replicando specificatamente alle censure mosse alla sentenza di primo grado la sentenza avrebbe al ricorrente di comprendere il percorso logico seguito dalla Corte di merito nel rigettarle. Per altro profilo, poi, il ricorrente deduce che il giudice di appello sarebbe incorso nella violazione e falsa applicazione del c.c.n.l. e degli accordi – in particolare dell’art. 18 del c.c.n.l. del 1995, dell’art. 74 del c.c.n.l. del 2001 e dell’art. 80 del c.c.n.l. del 2005 – oltre che dell’art. 2103 c.c., atteso che in esito ad una corretta ricostruzione delle all’esame delle declaratorie professionali non sarebbe potuta che pervenire all’accoglimento della domanda formulata in via principale di inquadramento nell’area dei quadri direttivi. Vi apparterrebbero, infatti, a determinate condizioni, anche i preposti tenuto conto del fatto che per i dirigenti trova applicazione una contrattazione collettiva diversa. La Corte di merito, perciò, non avrebbe compreso la censura mossa alla sentenza di primo grado e si sarebbe limitata a ribadire una motivazione che, invece, era stata specificatamente censurata con il gravame.

7. Con il quarto motivo di ricorso, infine, il ricorrente deduce che, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ed in violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e delle disposizioni dei c.c.n.l. richiamati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la Corte avrebbe erroneamente applicato il principio dell’assorbimento omettendo la pronuncia sulla specifica domanda, formulata in via subordinata, con la quale era stato chiesto che si accertasse che il riconosciuto diritto all’inquadramento nella III area IV livello retributivo, che decorreva dal 4.9.2000, non era limitato alla data del 29.4.2007, come erroneamente affermato dal primo giudice.

8. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto restando assorbito l’esame delle altre censure seppure con alcune precisazioni.

8.1. La sentenza della Corte di appello di Campobasso è infatti del tutto carente nella esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa vale ed incorre così nella denunciata nullità poichè tale omissione impedisce totalmente – non risultando richiamati in alcun modo i tratti essenziali della lite, neppure nella parte formalmente dedicata alla motivazione -, di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione e di controllare che siano state osservate le forme indispensabili poste dall’ordinamento a garanzia del regolare svolgimento della giurisdizione.

8.2. Se è vero che “Nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente, in base all’art. 132 c.p.c., n. 4 (nel testo “ratione temporis” vigente), che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito.”(cfr. Cass. 20/11/2009 n. 24542) atteso che “la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, non richiede l’esplicita confutazione delle tesi non accolte o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio posti a base della decisione o di quelli non ritenuti significativi, essendo sufficiente, al fine di soddisfare l’esigenza di un’adeguata motivazione, che il raggiunto convincimento risulti da un riferimento logico e coerente a quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie vagliate nel loro complesso, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo, in modo da evidenziare l'”iter” seguito per pervenire alle assunte conclusioni, disattendendo anche per implicito quelle logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass. 12/04/2011 n. 8294 ed anche 02/12/2014n. 25509 oltre che già Cass. n. 17145 del 27/07/2006), tuttavia va qui ribadito, con riguardo al contenuto della sentenza, che “la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione” (Cass. 15/11/2019 n. 29721 e 20/01/2015n. 920).

8.3. In sintesi è nulla, pur dopo la modifica dell’art. 132 c.p.c., comma 2, ad opera della L. 18 giugno 2019, n. 69, art. 45, comma 17, che ha portato alla sostituzione della esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in – diritto della decisione” con la “concisa esposizione delle fatto e di diritto della decisione” – è pacifico che un elemento indispensabile della sentenza sia la definizione del fatto da cui nasce il diritto preteso, che va comunque narrato, nei suoi elementi rilevanti per la decisione, quali risultanti dell’istruttoria, considerato che lo stesso legislatore, nel modificare l’art. 132 cit., ha espressamente stabilito un collegamento logico e funzionale tra l’indicazione dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione. E’ stato altresì affermato che il canone della chiarezza e della esaustiva esposizione degli atti processuali è uno dei canoni su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 2 e in coerenza con l’art. 6 CEDU (arg. ex Cass. n. 111.99; Cass. 30 aprile 2014, n. 9488 v. Cass. 13/08/2019 n. 21373). In definitiva, per le ragioni esposte, è nulla la sentenza ove dall’esposizione dei fatti anche processuali non sia possibile, come nel caso in esame, individuare i presupposti della causa e/o quelli della decisione (cfr. anche Cass. 25/10/2018 n. 27112).

9. Alla declaratoria di nullità della sentenza per effetto dell’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue l’assorbimento delle censure formulate nel secondo, terzo e quarto motivo con la precisazione che, con riguardo all’ultima delle censure formulate, la Corte territoriale cui la causa è rimessa dovrà, se ritenga di rigettare la domanda formulata in via principale, procedere all’esame di quella proposta in via subordinata oggetto del quarto motivo di ricorso (decorrenza e durata del diritto all’inquadramento nella III area IV livello retributivo.

10. In conclusione in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza nulla per le ragioni esposte deve essere cassata e rinviata alla Corte di appello di Campobasso che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Campobasso, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 10 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

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