Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23437 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9015-2018 proposto da:

COMUNE DI RIETI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in’ ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO MARIA ORSINI;

– ricorrente –

contro

M.C.M. in proprio e nella qualità di legale

rappresentante pro tempore della Società LUNAROSSA SRL,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE SANTO 68, presso lo

studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentati e difesi

dall’avvocato LINO EMANUELE CHIARINELLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6007/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 19/10/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

14/05/2019 dal Consigliere Dott.sa ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 6007/17 depositata il 19.10.2017 la CTR della Sardegna accoglieva l’appello di M.C.M. e da Lunarossa s.r.l. nei confronti del Comune di Rieti avverso la sentenza di primo grado della CTP di Rieti che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso gli avvisi di accertamento Imu anni 2013-2014 sul presupposto della mancata notifica della rendita catastale.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Rieti ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Parte contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di novità della questione della attribuzione della rendita sin dal 1988 formulata dal Comune di Rieti sin dalla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado.

1. Con il primo motivo l’ente locale deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e segnatamente il contenuto della visura catastale dell’immobile attestante l’avvenuta notifica dell’atto di attribuzione della rendita catastale.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, in quanto la rendita era stata attribuita fin da maggio 1988, data della domanda di accatastamento.

Va preliminarmente esaminata la seconda censura.

Essa è fondata.

A mente del disposto della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, a cura dell’ufficio del territorio competente, ai soggetti intestatari della partita”, sicchè la necessità della notificazione degli “atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati” costituisce condizione di efficacia degli stessi soltanto dalla data indicata nella norma, giacchè per gli atti comportanti attribuzione di rendita adottati entro il 31 dicembre 1999 il Comune può legittimamente richiedere l’ICI dovuta in base al classamento, che ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione; che il legislatore, stabilendo con il citato art. 74 che da tale giorno gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non ha affatto voluto restringere il potere di accertamento tributario al periodo successivo alla notificazione del classamento ma, piuttosto, ha inteso segnare il momento a partire dal quale l’amministrazione comunale può richiedere l’applicazione della nuova rendita ed il contribuente può tutelare le sue ragioni contro di essa, non potendosi confondere l’efficacia della modifica della rendita catastale, coincidente con la notificazione dell’atto, con la sua applicabilità, che va riferita invece all’epoca della variazione materiale che ha portato alla modifica, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell’atto attributivo della rendita (Cass. S.U. n. 3160/2011; Cass. n. 18056/2016; n. 1232072016; n. 12753/2014; n. 16031/2009; n. 9203/2007); che la L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 3, dunque, va interpretato nel senso che qualora come nella fattispecie in esame – la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l’atto impositivo che la recepisce sia stato notificato successivamente alla data di entrata in vigore della citata L. n. 342 del 2000 (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l’affissione all’Albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo ma anche nei confronti della determinazione della rendita (Cass. n. 2952/2010; n. 10801/2010; n. 5373/2009).

La CTR avrebbe dovuto verificare se l’attribuzione della rendita catastale era avvenuta in data precedente il 1999 e cioè dalla data dell’accatastamento.

A tanto provvederà il giudice di rinvio.

Il primo motivo deve ritenersi assorbito.

La sentenza deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla CTR del Lazio che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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