Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23437 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 13/07/2017, dep.06/10/2017),  n. 23437

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., rapp. e dif. dall’avv.

Maurizio Canfora, elett. dom. presso lo studio di questi in Roma,

piazza Cavour n. 17, come da procura in calce all’atto;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur.fall. p.t., rapp. e

dif. dall’avv. Paola Matrundola, elett. dom. presso lo studio di

questi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 107, come da procura in calce

all’atto;

– controricorrente –

EDILIZIA C.T. s.r.l..

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Roma 22.6.2016, n. 4014/16,

R.G. 52868/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 13 luglio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

vista la memoria del ricorrente;

il Collegio autorizza la redazione del provvedimento in forma

semplificata, giusta Decreto 14 settembre 2016, n. 136/2016 del

Primo Presidente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. (OMISSIS) s.r.l. impugna la sentenza App. Roma 22.6.2016, n. 4014/2016, con cui è stato rigettato il suo reclamo proposto avverso la sentenza Trib. Roma 15.10.2015, n. 889/2015 già dichiarativa del fallimento della stessa (su istanza del P.M. e di Edilizia C.T. s.r.l.), unitamente alla revoca del concordato preventivo;

2. per la corte, con un previo esame dei presupposti della revoca L.Fall., ex art. 173, nessuna attribuzione era stata travalicata dal tribunale in punto di controllo sulla fattibilità della proposta, essendosi limitati i primi giudici a dare atto che il piano, per le rilevate lacune, non poteva consentire una valutazione meditata dei creditori e non era idoneo a garantire il superamento della crisi e la soddisfazione dei creditori, se non nella ridotta (ed “irrisoria”) misura del 3,3%; nè vi era stata violazione del contraddittorio, per via della mera mancata fissazione di nuova udienza dopo la revoca, potendo invece già per la norma il tribunale dichiarare il fallimento, posto che la procedura di concordato si era in parte svolta e dunque doveva ritenersi sufficiente un’unica udienza, cui la società era stata chiamata ai sensi dell’art. 173 cit. e per la eventuale pronuncia di revoca; doveva infine confermarsi il giudizio sull’insolvenza, articolato su plurimi indizi, acquisiti anche dai dati contabili e dalle affluenze delle insinuazioni al passivo, a fronte di attivo incapiente;

3. con il ricorso si deducono tre motivi e, in particolare:

– la violazione della L.Fall., art. 173, con riguardo al giudizio sulla fattibilità del concordato, avendo i giudici di merito esteso la loro valutazione altresì alla convenienza economica;

– la violazione degli artt. 173 e 15 L.Fall., per non avere la corte riscontrato la violazione del contraddittorio, che il debitore aveva diritto fosse instaurato con udienza ad hoc dopo la revoca del concordato;

– la violazione della L.Fall., art. 5, circa la carente motivazione sullo stato d’insolvenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo complesso motivo da un lato si deduce la violazione della L.Fall. art. 173 (per esorbitanza del giudice di merito rispetto al controllo di legittimità sulla proposta concordatizia) e dall’altro viene censurata, per contraddittorietà e insufficienza, la motivazione del decreto, una doppia e contestuale critica che non permette a questa Corte la doverosa disamina diretta e certa della contestazione così veicolata che, in ogni caso, appare inammissibile quanto al secondo profilo, già alla luce del principio per cui “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014);

2. per altro profilo il motivo è a propria volta inammissibile, poichè la corte – assumendo il risultato economico finale proposto, per come passato al vaglio del commissario giudiziale e dopo le progressive mutazioni dei valori ammessi dal debitore – per un verso ha fatto corretto rinvio al principio per cui “in tema di concordato preventivo, il sindacato del giudice sulla fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, quale presupposto di ammissibilità, consiste nella verifica diretta del presupposto stesso, sia sotto il profilo della fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, sia sotto il profilo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano medesimo, dovendosi in tal caso, verificare unicamente la sussistenza o meno di un’assoluta e manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato.” (Cass. 24970/2013; Cass. s.u. 1521/2013 e Cass. s.u. 9935/2015); invero, nella specie il decreto perviene ad una aggiuntiva constatazione siccome “irrisoria” della misura di soddisfacimento dei creditori chirografari (con apprezzamento di fatto comunque insindacabile), dopo avere negato la idoneità del piano a permettere il superamento della crisi, e ciò in virtù della assorbente “indeterminatezza” e “incompletezza di numerose (sue) poste”, fattori impeditivi della realizzabilità della predetta causa concreta e, decisivamente, ostativi alla stessa possibile formazione di una valutazione informata da parte dei creditori;

3. il secondo motivo è infondato, posto che è lo stesso L.Fall., art. 173, comma 2, a prevedere in modo esplicito che “all’esito del procedimento” (instaurato per l’eventuale revoca dell’ammissione) il tribunale possa, oltre che pronunciarsi in tal senso, altresì dichiarare il fallimento, se risultino creditori o P.M. istanti e i relativi presupposti e dunque nell’ambito di una decisione unitaria e coordinata, senza alcuna previsione di apposita udienza in cui trattare ulteriormente la crisi del debitore prima di emettere anche la sentenza; d’altronde, “la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, impedisce la dichiarazione di fallimento solo temporaneamente, fino al verificarsi degli eventi previsti dalla L.Fall., artt. 162,173,179 e 180, ma non determina l’improcedibilità del procedimento prefallimentare” (Cass. 1169/2017, 25164/2016, 17764/2016);

4. il terzo motivo è, per un profilo, infondato posto che, per un verso, opera in tema il principio per cui “nel procedimento di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sussistenza dello stato di insolvenza può essere correttamente desunta anche dalle risultanze dello stato passivo” (Cass. 9760/2011) e, per altro, integra la nozione di insolvenza un giudizio di inidoneità solutoria strutturale del debitore, così come “quanto ai debiti, (…) il computo non si limita alle risultanze dello stato passivo nel frattempo formato, ma si estende a quelli emergenti dai bilanci e dalle scritture contabili o in altro modo riscontrati, anche se oggetto di contestazione, quando (e nella misura in cui) il giudice dell’opposizione ne riconosca incidentalmente la ragionevole certezza ed entità; quanto all’attivo, i cespiti vanno considerati non solo per il loro valore contabile o di mercato, ma anche in rapporto all’attitudine ad essere adoperati per estinguere tempestivamente i debiti, senza compromissione – di regola dell’operatività dell’impresa, salvo che l’eventuale fase della liquidazione in cui la stessa si trovi renda compatibile anche il pronto realizzo dei beni strumentali e dell’avviamento.” (Cass. 5215/2008);

5. lo stesso terzo motivo è, per un altro profilo, inammissibile, posto che la corte d’appello, nel selezionare gli elementi di fatto concorrenti in modo coordinato a ricostruire la qualità della situazione finanziaria e patrimoniale del debitore, ha compiuto un apprezzamento che non può in questa sede essere rivisitato, alla luce del principio per il quale “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione.” (Cass. s.u. 8053/2014);

6. il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese, secondo la regola della soccombenza e liquidazione come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in Euro 8.100 (di cui 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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