Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23436 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 280/2017 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

GIUSEPPE MAZZINI n. 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO

SPINOSA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UBIS – UNICREDIT BUSINESS INTEGRATED SOLUTIONS S.c.p.A., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO

LOTTI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

FABRIZIO DAVERIO, SALVATORE FLORIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3099/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/06/2016 R.G.N. 9252/2012.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 giugno 2016, ha respinto l’appello proposto da S.A. avverso la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso di questi volto al riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso con la UBIS Unicredit Business Integrated Solutions S.C.p.A., benchè formalmente inquadrato alle dipendenze di altra società dal 1998 sino al all’agosto 2008;

2. la Corte di Appello – in estrema sintesi – ha ritenuto infondato il motivo di gravame avverso la pronuncia di prime cure che aveva ritenuto risolto per mutuo consenso il rapporto di lavoro tra le parti e, “in ogni caso”, ha confermato anche l’assunto del Tribunale secondo cui l’appalto dedotto in giudizio non fosse illecito;

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito la società con controricorso, pure illustrato da memoria con cui si deduce e documenta il mutamento di denominazione sociale in UniCredit Services S.C.p.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. I motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati:

con il primo si denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 1372 c.c., nonchè degli artt. 115,116 e 434 c.p.c.”, denunciando la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale posta a fondamento della ritenuta risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso;

con il secondo motivo si denuncia: “Violazione e falsa applicazione, degli artt. 112,115,116,421 e 437 c.p.c., oltre che della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29. Nullità della sentenza”; si lamenta che la Corte di Appello avrebbe trascurato taluni fatti nel negare l’illegittimità dell’appalto;

con il terzo mezzo si denuncia: “violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; a sostegno si illustrano varie censure circa: “l’errore sulla regola di diritto e la carenza di motivazione sull’inapplicabilità della presunzione di cui alla L. n. 1369, art. 1, comma 3”; “l’erronea applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 3”; “sul rischio economico”; “sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 20-29”;

2. il ricorso non può trovare accoglimento;

come ricordato nello storico della lite, la sentenza impugnata risulta ancorata a due distinte rationes decidendi, autonome l’una dall’altra, e ciascuna, da sola, sufficiente a sorreggerne il dictum: da un lato, vi è la conferma del rigetto della domanda attorea sull’assunto che, comunque, il rapporto di lavoro dedotto in giudizio si sarebbe risolto per mutuo consenso; dall’altra, vi è l’accertamento in fatto che nega la sussistenza del preteso appalto non genuino;

orbene è ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per il quale qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sè solo, idoneo a supportare il relativo dictum, la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., in merito, ex multis, Cass. 26 marzo 2001 n. 4349, Cass. 27 marzo 2001 n. 4424; Cass. 20 novembre 2009 n. 24540); applicando siffatto principio al caso di specie consegue che se una delle indicate rationes decidendi “resiste” all’impugnazione proposta dal ricorrente è del tutto ultronea la verifica di detta resistenza rispetto all’autonoma, alternativa e distinta ratio decidendi;

3. tanto premesso, va evidenziato che mentre il primo motivo di,ricorso censura la sentenza impugnata per errata applicazione dell’art. 1372 p.c., il secondo ed il terzo riguardano la dedotta illiceità dell’appalto e le doglianze in essi contenute, congiuntamente esaminabili per connessione, non meritano accoglimento, in continuità con quanto già affermato da questa Corte in analoga vicenda con la medesima parte datoriale (cfr. Cass. n. 251, 6948 e 14371 del 2020, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto);

nell’impugnata sentenza risulta essere stato coerentemente applicato il principio secondo cui in tema d’interposizione nelle prestazioni di lavoro, l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante dà luogo ad una presunzione legale assoluta di sussistenza della fattispecie (pseudoappalto) vietata dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, comma 1, solo quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l’apporto dell’appaltatore; la sussistenza (o no) della modestia di tale apporto (sulla quale riposa una presunzione “iuris et de iure”) deve essere accertata in concreto dal giudice, alla stregua dell’oggetto e del contenuto intrinseco dell’appalto; con la conseguenza che (nonostante la fornitura di macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante) l’anzidetta presunzione legale assoluta non è configurabile ove risulti un rilevante apporto dell’appaltatore, mediante il conferimento di capitale (diverso da quello impiegato in retribuzioni ed in genere per sostenere il costo del lavoro), know how, software e, in genere, beni immateriali, aventi rilievo preminente nell’economia dell’appalto (tra le altre v. Cass. n. 25064 del 2013; Cass. n. 16488 del 2009; Cass. n. 4585 del 1994);

detto criterio assume pregnanza ancora maggiore con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 276 del 2003, laddove la descritta presunzione della L. n. 1369 del 1960 – concepita peraltro in un’epoca non ancora pervasa dalla automazione della produzione e dalle tecnologie informatiche – è stata oggetto di abrogazione e “non è più richiesto che l’appaltatore sia titolare dei mezzi di produzione, per cui anche se impiega macchine ed attrezzature di proprietà dell’appaltante, è possibile provare altrimenti – purchè vi siano apprezzabili indici di autonomia organizzativa – la genuinità dell’appalto… così, mentre in appalti che richiedono l’impiego di importanti mezzi o materiali cd. “pesanti”, il requisito dell’autonomia organizzativa deve essere calibrato, se non sulla titolarità, quanto meno sull’organizzazione di questi mezzi, negli appalti cd. “leggeri” in cui l’attività si risolve prevalentemente o quasi esclusivamente nel lavoro, è sufficiente che in capo all’appaltatore sussista una effettiva gestione dei propri dipendenti” (in termini, da ultimo, Cass. n. 21413 del 2019);,

in realtà, nei motivi di ricorso, sebbene formulati facendo riferimento a pretese violazioni e false applicazioni di legge, che presupporrebbero una ricostruzione della vicenda storica come narrata nella sentenza impugnata (v., tra molte, Cass. n. 6035 del 2018; Cass. n. 18715 del 2016), nella sostanza si invoca esplicitamente ed inammissibilmente una rivalutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, postulando un sindacato di merito chiaramente inibito a questa Corte di legittimità, tanto più nel vigore dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014 (con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici);

invero parte ricorrente prospetta errores in iudicando, quando invece le doglianze tendono a contestare gli accertamenti compiuti dalla Corte del merito, evidentemente anche al fine di evitare la preclusione prevista per dell’art. 360 c.p.c., n. 5, disposizione che, per i giudizi di appello instaurati dopo il trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, non può essere evocata, rispetto ad un appello promosso nella specie il 28 novembre 2012 dopo la data sopra indicata (richiamato D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2), con ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello che conferma la decisione di primo grado (sicchè l’eventuale errato riferimento al nome del soggetto interposto nella sentenza impugnata non può che ascriversi ad errore di carattere materiale), qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado (art. 348 ter c.p.c., u.c., in base al quale il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d. doppia conforme; v. Cass. n. 23021 del 2014);

il travalicamento nel giudizio di fatto è altresì comprovato dall’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c., di cui si assume, in entrambi i motivi, la violazione; in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli articoli richiamati, opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (tra le altre v. Cass. n. 23940 del 2017);

4. pertanto, la ragione della decisione legata all’accertata insussistenza di un appalto illecito resiste alle censure che le sono mosse e risulta ultroneo l’esame del primo motivo di ricorso, perchè la motivazione della sentenza impugnata è sorretta da una autonoma ratio decidendi che ha superato il vaglio di legittimità;

5. conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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