Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23436 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 17/11/2016), n.23436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15960-2C12 proposto da:

P.M.A., C.F. (OMISSIS), B.S., C.F.

BRNSNT54R44E158F, M.C. C.F. (OMISSIS), C.M.

C.F. (OMISSIS), L.G. C.F. (OMISSIS) tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio

dell’avvocato RITA BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato

ALESSANDRA ARAGONA, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA, C.F. 80004070837, in persona del

Rettore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 544/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 05/04/2012 r.g.n. 59/2007;

udita la relazione iella causa svolta nella pubblica udienza del

2/09/2016 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;

udito l’Avvocato ARAGONA ALESSANDRA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – La Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza di prime cure, ha ritenuto non fondata la domanda proposta dai litisconsorti indicati in epigrafe i quali, nel convenire in giudizio l’Università degli Studi di Messina, avevano chiesto l’accertamento del loro diritto ad essere inquadrati nella categoria EP, con decorrenza economica dal 9.8.2000, data di sottoscrizione del CCNL per il Comparto Università, e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive maturate.

2 – La Corte territoriale, premesso che agli appellanti, tutti funzionari tecnici, era stata attribuita al momento della assunzione la 8^ qualifica funzionale, ha evidenziato che il successivo inquadramento nella categoria D era stato correttamente disposto dalla Università, che si era attenuta alla tabella di corrispondenza ed alla disciplina dettata dall’art. 74 del CCNL 9.8.2000. Ha aggiunto che non sussisteva la eccepita nullità della disposizione contrattuale, stante il primato della contrattazione collettiva sulla legge che consentiva di escludere ogni contrasto con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40. Ha sottolineato, infine, che il possesso di titolo di abilitazione professionale non era stato richiesto al momento della assunzione, sicchè detto possesso risultava privo di rilevanza ai fini dell’inquadramento nel nuovo sistema di classificazione.

3 – Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti sulla base di sei motivi, illustrati da memoria. L’Università di Messina ha tardivamente notificato controricorso con il quale ha solo chiesto di potere partecipare alla discussione orale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sui motivi di appello nonchè, ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 55 del CCNL 2000 e dell’art. 115 c.p.c.. Richiamato il contenuto degli atti introduttivi del giudizio di primo grado e dell’appello, rilevano, in sintesi, che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sulla totale incongruenza della disposizione transitoria dettata dall’art. 74 del CCNL con la declaratoria delle nuove categorie contrattuali come fissata dall’art. 55 dello stesso contratto. Evidenziano che nella categoria EP le parti collettive avevano inserito i profili professionali comportanti lo svolgimento di mansioni per le quali era prevista dalla legge la abilitazione professionale, mansioni espletate dai ricorrenti e non considerate dai giudici di merito.

1.2 – La medesima rubrica è anteposta al secondo motivo con il quale i ricorrenti sostengono che la Corte territoriale non poteva limitarsi a considerare il dato formale costituito dall’inquadramento nella 8^ qualifica, dovendo, al contrario, tener conto del reale contenuto delle figure professionali, risultante dalle modifiche normative intervenute antecedentemente alla entrata in vigore del nuovo sistema classificazione. Richiamano le L. n. 382 del 1980 e L. n. 341 del 1990 per sostenere che i tecnici biologi e medici erano stati equiparati ai ricercatori universitari, attraverso l’affidamento di compiti didattici in tutti i corsi di studio. Ribadiscono che i giudici del merito avrebbero errato nel non considerare la particolare qualificazione professionale dei ricorrenti che, invece, doveva essere considerata in quanto il sistema di inquadramento, secondo la previsione dell’art. 55 C.C.N.L. doveva tener conto delle capacità e della qualifica soggettiva del lavoratore.

1.3 – Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa insufficiente contraddittoria motivazione in relazione agli artt. 1362 c.c. e segg. ed all’art. 115 c.p.c.. Assumono che la volontà comune delle parti collettive deve essere ricavata dall’esame complessivo delle clausole contrattuali sicchè la Corte territoriale non avrebbe potuto fondare la decisione sul solo art. 74, senza considerare il disposto dell’art. 55 dello stesso contratto. Precisano che quest’ultima disposizione è chiara nel fare riferimento alla professionalità del lavoratore e nel richiedere la necessaria corrispondenza fra categoria professionale e competenze, conoscenze nonchè capacità necessarie per l’espletamento dell’attività lavorativa. Da ciò fanno discendere il carattere non vincolante dell’art. 74 che, a loro dire, conterrebbe una elencazione meramente esemplificativa.

1.4 – La quarta censura denuncia violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45 sul rilievo che l’obbligo inderogabile di riconoscere le specifiche professionalità dei ricorrenti sarebbe stato imposto dalla legge alla contrattazione collettiva, la quale lo avrebbe, invece, eluso nella fattispecie, avendo attribuito solo la categoria D senza considerare lo svolgimento di attività implicanti l’iscrizione ad albi ed il possesso della abilitazione professionale.

1.5 – Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 3, 36 e 97 Cost. ed assumono che la Corte territoriale avrebbe dovuto accogliere la domanda sia perchè il nuovo sistema di classificazione aveva comportato una dequalificazione della posizione giuridica dei ricorrenti, sia in quanto questi ultimi sarebbero stati ingiustamente discriminati rispetto ai cosiddetti ex contrattisti inquadrati nella categoria EP.

1.6 – Infine il sesto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 4, violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. e lamenta la omessa pronuncia sulle istanze istruttorie dalla quale sarebbe derivata la nullità della sentenza impugnata.

2.1 – Le censure, che per la loro stretta connessione vanno trattate unitariamente, sono infondate.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia su un motivo di gravame qualora il giudice di appello aderisca ad una costruzione logico giuridica incompatibile con la domanda, poichè in tal caso la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere, comporta necessariamente il rigetto di quest’ultima, anche se manchi una specifica argomentazione sui singoli temi sviluppati negli atti difensivi della parte (fra le più recenti in tal senso Cass. 14.1.2015 n. 452; Cass. 25.9.2012 n. 16254; Cass. 17.7.2007 n. 15881).

In base all’art. 132 c.p.c., n. 4 è necessario e sufficiente che il giudice esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattese tutte le tesi che, seppure non espressamente esaminate, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito.

Nel caso di specie la Corte territoriale, anche attraverso il richiamo alla motivazione della sentenza di prime cure, ha ritenuto che l’inquadramento del personale già in servizio dovesse essere effettuato sulla base dell’art. 74 del CCNL per il quadriennio 1998/2001, che ha previsto un criterio di “riclassificazione automatica”, ed ha escluso la eccepita nullità della norma contrattuale, evidenziando anche che il possesso del titolo di abilitazione, sul quale gli appellanti avevano insistito, in realtà non costituiva requisito di accesso alla qualifica di assunzione, per cui i ricorrenti avrebbero dovuto tempestivamente impugnare il provvedimento di inquadramento nella 7^ qualifica, posto che “una volta accettato siffatto inquadramento la trasposizione nella categoria D avviene automaticamente ai sensi del citato art. 74”.

Si tratta all’evidenza di motivazione che esclude in radice la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio e che implica il rigetto implicito di ogni argomentazione sviluppata negli scritti difensivi della parte.

2.2 – Non sussiste, poi, la denunciata violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 40 e 45, dell’art. 55 del CCNL 9.8.2000 per il comparto Università, degli artt. 3, 36 e 97 Cost..

Il CCNL richiamato ha istituito un nuovo sistema di classificazione basato su quattro categorie (B, C, D e EP) ed ha contestualmente soppresso le previgenti qualifiche funzionali, prevedendo l’inquadramento del personale “con la attribuzione della categoria e della posizione economica corrispondenti alla qualifica funzionale e al trattamento economico tabellare in godimento secondo la tabella B di corrispondenze per il primo inquadramento nella nuova classificazione.” (art. 74, comma 1).

Detta tabella prevede che confluiscono nella categoria D “nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari della ex 8^ qualifica; l’area funzionale tecnico- scientifica e socio-sanitaria della ex 8^ qualifica con esclusione delle professionalità sociosanitarie del profilo di funzionario tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati della ex 8^ qualifica”, mentre corrispondono alla categoria EP “nell’Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati: l’area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari dell’ex 1^ RS e dell’ex 2^ RS; l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex 1^ RS e della ex 2^ RS con esclusione delle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico; l’area funzionale delle strutture di elaborazione dati dell’ex 1^ R5 e dell’ex 2^ RS;

nell’Area medico – odontoiatrica e socio-sanitaria: l’area funzionale tecnico-scientifica e socio sanitaria dell’ex 1^ RS e dell’ex 2^ RS limitatamente alle professionalità socio-sanitarie del profilo di coordinatore tecnico e del profilo di coordinatore generale tecnico”.

L’art. 74 prevede, poi, al comma 5, che, in sede di prima applicazione, verranno inquadrati nella categoria EP i dipendenti in possesso della 8^ qualifica funzionale di cui alla lett. a) e b), ossia “il personale laureato appartenente alla ex 8^ qualifica che svolga incarichi, conferiti con atto formale anteriormente al 1/1/1998, per il cui espletamento è richiesta l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, architetto o ingegnere” nonchè “il personale della ex 8^ qualifica di cui all’art. 46, comma 2 del CCNL 21/5/96, non inquadrato ai sensi del successivo comma 3 dello stesso art. 46” (ossia i funzionari della ex carriera direttiva amministrativa e di ragioneria di qualifica non superiore alla 8^, che non avessero nel frattempo ottenuto l’inquadramento nella 9^ qualifica).

Il tenore delle disposizioni contrattuali non lascia alcun margine di dubbio in merito al carattere tassativo di dette corrispondenze, avendo le parti collettive indicato sia il criterio generale, sia le singole eccezioni, senza lasciare alcun margine di discrezionalità ai singoli enti.

E’ incontestato che i ricorrenti, in possesso della 8^ qualifica, non rientrassero in nessuna delle ipotesi di attribuzione della categoria EP previste dal richiamato art. 74, sicchè destituita di fondamento è la loro pretesa che, sostanzialmente, invoca un non consentito sindacato giudiziale sulle scelte compiute dalla contrattazione collettiva.

Le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo il principio già affermato da plurime pronunce della Sezione Lavoro, hanno evidenziato che “in tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo.” (Cass. S.U. 7.7.2010 n. 16038).

E’ stato anche affermato che la peculiarità del regime giuridico dei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, non ne altera minimamente la natura giuridica, che resta a tutti gli effetti quella di fonti negoziali (Cass. S.u. 8 luglio 2008, n. 18621), con conseguente preclusione del controllo di validità per violazione delle norme costituzionali.

Sulla base dei principi sopra richiamati questa Corte ha escluso, sia pure con riferimento ad altri profili professionali (Cass. ord. 30.10.2014 n. 23092; Cass. ord. 14.10.2014 n. 21699; Cass. 20.1.2014 n. 1038 tutte relative al preteso inquadramento nella categoria D dei dipendenti della 7^ qualifica non in possesso di diploma di laurea nonchè Cass. 31.8.2011 n. 17846 che ha ritenuto non fondata la domanda di inquadramento nella categoria EP ò in un caso in cui il dipendente, proveniente dalla 8^ qualifica non rientrava in nessuna delle ipotesi previste dalle parti collettive) di poter disattendere la tabella di corrispondenza ed i criteri fissati dal contratto collettivo per il passaggio dall’uno all’altro sistema di classificazione del personale.

A dette pronunce il Collegio intende dare continuità, poichè le medesime ragioni per le quali sono state respinte le domande dei dipendenti delle Università tendenti ad ottenere un inquadramento diverso da quello contrattualmente stabilito inducono a ritenere priva di fondamento anche l’azione della quale qui si discute ed i ricorrenti non prospettano argomenti che giustifichino una revisione critica del precedente orientamento.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’Avvocatura dello Stato nel costituirsi in giudizio ha solo chiesto “di essere sentita in sede di discussione orale” alla quale, poi, non ha partecipato, nonostante la rituale comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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