Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23436 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/10/2017, (ud. 12/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25345-2016 proposto da:

CREDITO EMILIANO S.P.A., – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LATTANZIO 5, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO MARIA CIANO, rappresentata e difesa

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati FEDERICO ALBERTO FERIOLI

ed ALBERTO FERIOLI;

– ricorrente –

contro

R.D. & FIGLI S.R.L., – P.I. (OMISSIS), in persona del

suo amministratore R.A., in proprio e quale Fideiussore

della Società, L.C., nella qualità di Fideiussore,

tutti elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PIER LUIGI CAPPELLO;

– resistenti –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

AGRIGENTO, depositata il 25/09/2016, emessa sul procedimento

iscritto al n. 309/2016 di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. DI MARZIO MAURO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Sorrentino Federico che, visto l’art.

390 ter c.p.c., chiede dichiararsi l’inammissibilità dell’istanza

di regolamento di competenza, o in subordine il rigetto, con le

conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Nel procedimento civile proposto da R.D. & Figli Srl ed altri nei confronti del Credito Emiliano S.p.A. volto alla dichiarazione di nullità di un contratto di conto corrente, con le domande consequenziali, la società convenuta ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro l’ordinanza con cui l’adito Tribunale di Agrigento aveva disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale da essa formulata.

Gli intimati hanno resistito.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi, ora, con ordinanza anzichè con sentenza), il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sè, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la suddetta questione (Cass., Sez. Un., 29 settembre 2014, n. 20449).

Nel caso in esame il giudice si è limitato ad affermare “che non appaiono sussistere i requisiti per poter ritenere effettivamente valida ed efficaCe la deroga alla competenza territoriale del giudice adito”, rinviando la causa per il prosieguo.

Il regolamento è dunque è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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