Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23435 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3003-2018 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 101, presso lo studio dell’avvocato CANTARO FELICE

ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato CANTARO GABRIELE

CLAUDIO ROBERTO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ENNA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262/264, presso lo

studio dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ALESSANDRO PAINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2149/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 12/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 2149/7/2017, depositata il 12.6.2017 la CTR della Sicilia accoglieva l’appello del Comune di Enna nei confronti di R.E. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Enna che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di pagamento Tarsu 2008 sul presupposto che la Delib. Consiglio Comunale del Comune di Enna n. 40 del 2011 avesse ratificato la decisione dell’organo esecutivo, viziata di incompetenza funzionale alla determinazione della tariffa.

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati con memoria.

Il Comune di Enna resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione su una questione decisiva per il giudiizo e segnatamente la tempestività temporale di determinazione tariffaria negli enti in dissesto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2 Con il secondo motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, commi 1 e 3, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169 e del TUEL, art. 251, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censure sono suscettibili di trattazione congiunta esse sono fondate.

Incontestate le circostanze di fatto.

Le tariffe per l’annualità 2009 della Tarsu del Comune di Enna (ente dichiarato in stato di dissesto in data 23.12.2005) sono state adottate con Delib. GM 25 maggio 2010, n. 126, oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione fissato per quell’anno al 31.5.2009 in contrasto con il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.

La TARSU è un tributo erariale, istituito, nell’ambito della competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), dalla legge dello Stato (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 58) e da questa disciplinato, salvo quanto espressamente rimesso dalla stessa legge statale all’autonomia dei Comuni. La norma fondamentale dalla quale trae origine la TARSU è quindi rappresentata dal citato D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con riferimento alla potestà regolamentare dei Comuni, la L. n. 446 del 1997, art. 52, prevede: “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell’anno successivo”. L’art. 54 della medesima legge, come integrato dalla L. n. 388 del 2000, art. 54, prevede che: “Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo”; La L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 (Statuto del contribuente) dispone che: “Salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono”. La L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 8, dispone che: “La L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 53, comma 16, è sostituito dal seguente: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1, comma 3, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”. La L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 169, dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

In conformità al principio di legalità, il provvedimento amministrativo il quale incida negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, non può ordinariamente avere effetti retroattivi, salvo che in casi specifici.

Con riferimento ai Comuni in stato di disseto finanziario, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 3, dispone: “Nei casi di dissesto dichiarato, ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 1989, n. 144, e del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, art. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, ovvero di deliberazione adottata quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisione definitiva, è confermato il potere di apportare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre il termine di cui al comma 1”. E’ evidente che la deroga concerne solamente il termine; in pratica, la deroga in questione consente l’approvazione di tariffe TARSU oltre il termine del 31 ottobre (oggi da intendersi “mobile” in quanto coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione ex L. n. 296 del 2006) da applicare l’anno successivo o, eventualmente nell’anno in corso, ma non certo per gli anni precedenti. Proprio in relazione al Comune di Enna le Sezioni Riunite, in sede consultiva, della Corte dei Conti proprio su specifico quesito posto dal Comune di Enna (Ente dissestato fino al 31/12/2010), si sono così espresse: “..il Comune di Enna, ente dissestato, non può rideterminare le aliquote inerenti la tassa rifiuti successivamente al termine previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 1”. Il Comune di Enna, non poteva, dunque, rideterminare, nell’anno 2010 le tariffe Tarsu del 2009 e ciò a prescindere dalla ratifica del Consiglio Comunale della Delibera di G.C. che aveva adottato le modifiche.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, la quale si atterrà al principio di diritto sopra affermato e liquiderà le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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