Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23434 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 19/09/2019), n.23434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1737-2018 proposto da:

COMUNE DI MARCIANISE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 11,

presso lo studio dell’avvocato ANGELA FIORENTINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ENZO NAPOLANO;

– ricorrente –

contro

LAEZZA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso

lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

Contro

AGENZIA RISCOSSIONE CASERTA EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 7457/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa

CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 7457/17 depositata il 11.9.2017 la CTR della Campania accoglieva l’appello di Laezza s.p.a. nei confronti del Comune di Marcianise avverso la sentenza di primo grado della CTP di Caserta che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di pagamento per imposta Tari anno 2014 sul presupposto che la società provvedeva in proprio, avvalendosi di ditte specializzate allo smaltimento dei rifiuti residuati dal ciclo produttivo.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune di Marcianise ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Parte contribuente resiste con controricorso.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha spiegato difese.

1. Con il primo motivo il Comune di Marcianise deduce violazione del D.Lgs. n. 146 del 1992, art. 53, e degli artt. 99 e 101 c.p.c. evidenziando che la CTR aveva pronunciato senza una specifica censura di appello sulla omissione, nelle delibere assunte dal Comune della specificazione del limite quantitativo alla assimilazione dei rifiuti.

La censura non è fondata essendo la questione, poichè la specifica eccezione era stata a pag. 11 dell’atto di appello.

2. Con il secondo e quarto motivo si censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 1993, art. 62 comma 3; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649; della L. n. 212 del 2000, art. 1, commi 1 e 2 e art. 3 per avere ritenuto che gli scarti della lavorazione sono da considerare non assimilabili ai rifiuti urbani e la non tassabilità dei rifiuti speciali prodotti su aree adibite a produzione unitaria.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta.

Esse non sono fondate.

Deve farsi qui applicazione del principio secondo cui (Cass. ord. 17293/17, con ulteriori richiami): “In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (TARSU), ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, applicabile “ratione temporis”, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, D.P.R. n. 915 del 1982 ex art. 2, fra l’altro, quelli “derivanti da lavorazioni industriali”; su tale disciplina, infatti, non ha inciso la L. n. 146 del 1994, art. 39, il quale, nell’abrogare il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 60 (dettato in tema di equiparazione dei rifiuti e che, peraltro, si riferiva soltanto a quelli artigianali, commerciali e di servizi), non ha assimilato “ope legis” tutti i rifiuti (esclusi quelli speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, limitandosi ad escludere la necessità di un provvedimento comunale di assimilazione per quei rifiuti già contemplati dalla norma abrogata; ne deriva che i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa” (Cass. 4412/2018) Sulla base di tale principio, il problema di causa verteva proprio sull’accertamento della natura “industriale” dell’attività svolta dalla società contribuente nei locali tassati, e della natura ‘specialè (non assimilabile) dei rifiuti prodotti nella superficie corrispondente ai locali medesimi.

Nella specie la CTR ha accertato che l’area adibita alla produzione industriale di proprietà della contribuente non fosse assoggettabile all’imposta Tari, proprio in considerazione della natura dei rifiuti residuati dal ciclo produttivo al cui smaltimento provvedeva la stessa società avvalendosi di ditte specializzate.

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce censura la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 507 1993, art. 62, comma 3; della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 649; della L. n. 212 del 2000, art. 1, commi 1 e 2 e art. 3, per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Come già evidenziato, il presupposto della tassa di smaltimento dei rifiuti ordinari solidi urbani, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62 è, invero, l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e l’esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perchè ivi si producono rifiuti speciali è subordinata all’adeguata delimitazione di tali spazi nonchè alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell’esclusione o dell’esenzione; il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351 del 06/07/2012; Cass. n. 17703 del 02/09/2004). Siffatta prova è stata fornita; La CTR con accertamento di fatto non censurabile in questa sede ha affermato che l’area adibita alla produzione industriale di proprietà della contribuente non era assoggettabile all’imposta Tari, proprio in considerazione della natura dei rifiuti residuati dal ciclo produttivo al cui smaltimento provvedeva la stessa società avvalendosi di ditte specializzate.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, inammissibilità/rigetto del ricorso) per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Marcianise al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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