Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23433 del 25/08/2021

Cassazione civile sez. II, 25/08/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 25/08/2021), n.23433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25572/2016 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PIEMONTE 32,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

UNICALCESTRUZZI SPA, IN PERSONA DEL SUO PROCURATORE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. MAZZINI 55, presso lo studio

dell’avvocato GIANNI CONTI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ROBERTO MASTROSANTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1104/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 24 giugno 2016 e notificata il 5 settembre 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza del Tribunale di Cesena n. 1409 del 2009, e nei confronti di Unicalcestruzzi s.p.a..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato la domanda del M., di accertamento dell’usucapione speciale ex art. 1159-bis c.c. e della L. n. 346 del 1976, di terreni situati in agro di (OMISSIS), per carenza di prova.

2. La Corte d’appello ha ritenuto il gravame inammissibile perché mancante di specificità.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.M. sulla base di due motivi, ai quali resiste Unicalcestruzzi spa con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nonché dell’art. 164 c.p.c., comma 4, art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, e si contesta la statuizione di inammissibilità dell’appello.

Il ricorrente riporta stralci della sentenza di primo grado ed illustra le ragioni di impugnazione esposte nell’atto di appello.

2. Con il secondo motivo, che denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, il ricorrente contesta che la Corte d’appello non avrebbe motivato le ragioni di inammissibilità dell’appello, essendo limitata a richiamare, dopo una iniziale digressione disancorata dalla fattispecie concreta, le ragioni poste a fondamento dell’eccezione di inammissibilità formulata dalla società appellata, senza svolgere una indagine effettiva sul contenuto dei motivi di gravame.

3. Il primo motivo è fondato ed assorbe il secondo, che solo in apparenza è autonomo, giacché pone la questione della carenza di motivazione della decisione di inammissibilità dell’appello.

3.1. Il giudizio di appello, diversamente da quello che pare teorizzato nella sentenza impugnata, deve assicurare il controllo della valutazione sulla prova, che avviene solo nei gradi di merito.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. Sez. U. 16/11/2017, n. 27199), l’art. 342 c.p.c., nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato “nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”, ma non occorre né l’utilizzo di particolari forme né la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

3.2. Nella fattispecie in esame, come emerge dal ricorso ed è confermato dall’esame diretto dell’atto di appello, consentito dalla denuncia di error in procedendo (per tutte, Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), il M. aveva censurato la decisione di primo grado con riferimento, in particolare, alla valutazione delle prove a sostegno della domanda di usucapione, avuto riguardo alle caratteristiche dei terreni, alle modalità di utilizzo degli stessi, alla durata dell’esercizio di attività asseritamente corrispondenti al possesso.

Tanto bastava ai fini dell’ammissibilità del gravame sotto il profilo della specificità imposto dall’art. 342 c.p.c.: qualora l’atto d’appello denunci l’erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell’ammissibilità dell’appello, l’enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l’impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (da ultimo, Cass. 04/11/2020, n. 24464).

4. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021

 

 

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