Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23433 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. lav., 17/11/2016, (ud. 13/09/2016, dep. 17/11/2016), n.23433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29867-2010 proposto da:

T.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G. AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA GRAMOLINI,

rappresentato e difeso dagli avvocati ALDO SCHIAVONE, MAURA PISANO,

LUIGI BURCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARBERINI 3,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MARIANI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARLO AUGUSTO MELIS COSTA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 462/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 28/12/2009 R.G.N. 436/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/09/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato MANFREDINI ORNELLA per delega Avvocati BURCHI LUIGI,

PISANO MAURA e SCHIAVONE ALDO;

udito l’Avvocato MELIS COSTA CARLO AUGUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del

ricorso, rigetto del primo e del secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Cagliari con la sentenza n. 462 del 2009, pronunciando sulle opposte impugnazioni proposte dal’Ente Foreste della Sardegna e da T.A., confermava la statuizione di nullità del contratto di lavoro con decorrenza dal 12.5.2005 per difetto di forma scritta e, per nullità derivata, dei successivi contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti. Confermava altresì la statuizione del primo Giudice secondo cui dalla invalidità della assunzione a termine non poteva conseguire la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ostandovi il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, stante la natura del ente pubblico non economico rivestita dall’Ente Foreste della Sardegna. Quanto al risarcimento dei danni, liquidato in primo grado in misura pari a venti mensilità della retribuzione globale di fatto, riteneva la Corte di appello che la relativa domanda non potesse essere accolta, a causa dell’assoluto difetto di allegazione da parte del T. di circostanze dirette a comprovare l’effettiva natura e consistenza del danno che lo stesso avrebbe conseguito per effetto dell’illegittima assunzione da parte dell’amministrazione pubblica. In particolare, riteneva che per pretendere il risarcimento D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36 il lavoratore avrebbe dovuto specificamente allegare e comprovare l’esistenza di un danno diverso da quello corrispondente alla mancata conversione, non conseguibile.

2. Per la cassazione della sentenza T.A. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Ente Foreste della Sardegna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di contratto collettivo, in relazione all’art. 97 Cost., comma 3, alla L.R. Sardegna n. 24 del 1999, art. 19, all’art. 46 del CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico forestale, alla L. n. 230 del 1962, art. 1, alla L. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2. Deduce che la L.R. 9 giugno 1999, n. 24, art. 9 come modificata dalla L.R. 9 agosto 2002, n. 12, prevede che al personale si applica la disciplina contrattuale e questa prevede, all’art. 46, che l’apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto e prevede pure che si applicano le disposizioni contenute nella L. n. 230 del 1962, in quanto compatibili. Il particolare rapporto di lavoro era sorto alla stregua della L.R. n. 24 del 1999, art. 13 il quale deroga alla modalità di accesso mediante concorso pubblico, in quanto prevede che le assunzioni agli impieghi dell’Ente avvengono “per le mansioni di operaio comune, qualificato o superiore mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento degli uffici circoscrizionali del lavoro…”.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione sotto altro profilo delle norme di diritto e di contratto collettivo, in relazione all’art. 97 Cost., comma 3, L.R. 24 del 1999, art. 13, L. n. 230 del 1962, art. 1, co. 3 e 4, L. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, art. 46 CCNL, D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36. Deduce che l’art. 97 Cost. prevede che agli impieghi pubblici si accede mediante concorso “salvo i casi stabiliti dalla legge” e tale eccezione era costituta proprio dall’art. 13 L.R., che prevede l’accesso all’impiego pubblico, limitatamente alla qualifica di operaio, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, sì che aveva errato la Corte d’appello di Cagliari nel negare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di assunzioni senza la necessaria forma scritta. Le fonti normative richiamate in rubrica prevedono che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna sia interamente disciplinato dalla contrattazione collettiva, ed i richiami privatistici ad essa connessi determinerebbero inoperatività della clausola di salvaguardia dettata per il pubblico impiego c.d. contrattualizzato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5.

3. Con il terzo motivo si sostiene che, ove si ritenesse applicabile nella specie la disciplina del pubblico impiego, spetterebbe comunque il risarcimento del danno. Si denuncia quindi violazione e falsa applicazione sotto altro profilo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36 e vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

4. I primi due motivi non sono fondati, alla luce della giurisprudenza di questa Corte formatasi in controversie del tutto sovrapponibili alla presente, aventi ad oggetto contratti a tempo determinato stipulati dall’Ente Foreste della Sardegna con personale avente qualifica operaia. Si tratta delle sentenze della Sezione Lavoro nn. 24805, 24806, 24807, 24808 del 2015 e n. 32 del 2016.

5. Le fonti che disciplinano la materia sono le seguenti:

– la L.R. Sardegna 9 giugno 1999, n. 24, art. 9, comma 1 come sostituito dalla L.R. 9 agosto 2002, n. 12, art. 6 che così dispone: “Al personale dell’Ente, che costituisce un compatto di contrattazione distinto dal comparto del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri enti regionali, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai forestali ed impiegati agricoli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in amministrazione diretta da enti, aziende o istituzioni pubbliche e il contratto integrativo regionale stipulato secondo quanto previsto dai seguenti commi”. La legislazione regionale demanda quindi alla contrattazione collettiva di diritto privato la regolamentazione del rapporto di lavoro del personale, per tale dovendosi chiaramente intendere il rapporto di lavoro già in atto, e non riguarda le procedure del reclutamento e dell’accesso agli impieghi;

– l’art. 46 del CCNL, il quale prevede che: “Gli operai devono essere assunti secondo le norme vigenti per il collocamento. Gli operai addetti alle attività di cui all’art. 1 del presente contratto, per quanto riguarda la natura del rapporto di lavoro, sono classificati in operai a tempo determinato e operai a tempo indeterminato. Sono operai a tempo determinato: quei lavoratori che sono assunti con contratto a termine per i lavori di carattere stagionale o per l’esecuzione di un’opera definita e predeterminata nel tempo, o per sostituire lavoratori assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto. L’apposizione del termine alla durata del rapporto di lavoro deve risultare da atto scritto. Ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applicano le disposizioni contenute nella L. 18 aprile 1962, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili con la particolare natura delle prestazioni di lavoro disciplinate dal presente contratto. Sono operai a tempo indeterminato: (a) quei lavoratori assunti senza prefissione di termine; (b) quei lavoratori che, essendo inquadrati ai fini assicurativi e previdenziali nel settore agricolo e avendo svolto nei 12 mesi precedenti almeno 180 giornate di lavoro effettivo presso lo stesso datore di lavoro, vengono assunti senza prefissione di termine con garanzia di una durata minima del rapporto pari a 181 giornate lavorative”.

6. Con le sopra richiamate pronunce, questa Corte ha disatteso, innanzitutto, la tesi interpretativa che sostiene la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato del contratto a termine stipulato senza il rispetto dell’onere di forma. Tale interpretazione della disciplina contrattuale si pone, difatti, in contrasto con i limiti della potestà di regolamentazione che la legge regionale ha demandato alla contrattazione collettiva, posto che tale potestà non comprende le forme di reclutamento del personale.

7. Nè la Regione Sardegna avrebbe potuto prevedere la conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato senza violare i vincoli imposti dalla legge statale alla legislazione delle Regioni, anche ad autonomia differenziata. Difatti, il rapporto di lavoro degli operai dipendenti dell’Ente Foreste della Sardegna, istituito con la L.R. 9 giugno 1999, n. 24, a seguito della soppressione dell’Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda, sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell’ambito del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro e dall’inerenza del rapporto di lavoro degli operati forestali ai fini istituzionali dell’ente.

7.1. La natura pubblica del rapporto di lavoro del personale dell’Ente Foreste della Sardegna determina l’applicazione della disciplina dettata dal D.Lgs n. 165 del 2001, che riguarda tutti gli enti indicati nel D.Lgs. n. 165 citato, art. 12, comma 2 tra cui gli enti pubblici non economici regionali, con conseguente applicabilità alla fattispecie della disposizione dettata dal D.Lgs. n. 165, art. 36, comma 5 cui non è di ostacolo la natura della Sardegna di regione ad autonomia differenziata (ai sensi dell’art. 116 Cost., comma 1, come sostituito dalla L.Cost. n. 3 del 2001, art. 2).

8. Costituisce indirizzo costante della Corte Costituzionale quello secondo cui “per effetto dell’intervenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che interessa, altresì, il personale delle Regioni, la materia è riconducibiole all’ordinamento civile la l’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il legislatore nazionale quindi ben può intervenire a conformare gli istituti del rapporto di impiego attraverso norme che sì impongono all’autonomia privata con il carattere dell’inderogabilità, anche in relazione ai rapporti di impiego dei dipendenti delle Regioni” (sent. n. 19 del 2013, n. 286 del 2013, n. 211 del 2014).

9. Alla stregua di tali considerazioni, questa Corte ha affermato, con principio che si intende ribadire nella presente sede, che la disciplina del rapporto di lavoro pubblico privatizzato è rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato a norma dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. l), in quanto riconducibile alla materia “ordinamento civile”, e vincola anche i rapporti alle dipendenze degli enti regionali ad autonomia differenziata, sicchè il legislatore può intervenire per conformarne gli istituti, imponendosi all’autonomia privata con carattere di inderogabilità (così testualmente Corte Cost. n. 0180 del 2015; cfr. anche le sentenze n. 77 del 2013, n. 151 del 2010, in relazione a legge reg. Valle d’Aosta: n. 95 del 2007, in relazione anche a leggi della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige).

10. Il terzo motivo, vertente in tema di risarcimento del danno, è invece inammissibile.

10.1. La Corte di appello ha svolto una serie di passaggi logici:

a) il contratto posto in essere tra le parti deve essere ritenuto radicalmente nullo e il diritto alla retribuzione in capo all’appellato era disciplinato dall’art. 2126 c.c., in base ai principi del rapporto di fatto;

b) in tale contesto, ai fini del riconoscimento del risarcimento D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, il ricorrente avrebbe dovuto allegare “le circostanze dirette a specificare e le deduzioni probatorie dirette a comprovare l’effettiva natura e consistenza del danno che lo stesso avrebbe conseguito per l’illegittima assunzione da parte dell’amministrazione pubblica”;

c) tale danno “non può essere fatto coincidere – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice monocratico – nè con le retribuzioni concernenti lo svolgimento del contratto di lavoro a tempo determinato – regolarmente percepite dal lavoratore per effetto dell’esecuzione del rapporto – e neppure con quelle maturate successivamente alla programmata scadenza contrattuale che risultano, viceversa, precluse, dalla rilevata impossibilità di conversione dell’originario rapporto in contratto a tempo indeterminato”;

d) per fondare la richiesta del danno D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 36, “il lavoratore avrebbe dovuto perciò specificamente allegare, e poi comprovare, l’esistenza di un danno diverso, quale quello derivante, titolo meramente esemplificativo, dalla perdita, per effetto dell’assunzione irregolare da parte della pubblica amministrazione, di ulteriori e vantaggiose occasioni lavorative”;

e) “il richiamo operato dal primo giudice al diritto comunitario non tiene conto delle concrete risultanze della fattispecie concreta”;

f) in assenza di compiuta allegazione dei presupposti legittimanti il diritto al risarcimento del danno, anche la correlativa pretesa non poteva che essere rigettata.

10.2. Come chiaramente indicato dalla Corte territoriale alla stregua della ricostruzione fattuale della vicenda, si verteva in un’ipotesi di rapporto di lavoro nullo, regolato dall’art. 2126 c.c., e non in un’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, riconducibile alla violazione del diritto dell’Unione (per la quale opera – come statuito da S.U. sent. 5072/16 – in funzione di agevolazione dell’onere probatorio del danno subito dal dipendente pubblico assunto reiteratamente a termine, il risarcimento di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto).

10.3. Tale ricostruzione di fatto e di diritto non è stata in alcun modo censurata dall’odierno ricorrente, che si è limitato ad affermare che non occorrerebbero ulteriori allegazioni ai fini della prova del danno, “corrispondendo alla perdita del posto di lavoro e, quindi, di uno stabile trattamento retributivo”. Trattasi di una affermazione priva di pertinenza al decisum (e dunque inammissibile ex art. 366 c.p.c.), a fronte dell’affermazione della Corte di appello secondo cui il danno risarcibile non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa dal primo Giudice, in quanto non consentita in materia di pubblico impiego, regolato dal principio dell’assunzione mediante concorso pubblico.

11. Il ricorso va dunque respinto, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità, tenuto conto che l’orientamento interpretativo di questa Corte nel contenzioso relativo agli operai dell’Ente Foreste della Sardegna si è formato in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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