Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23432 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 26/10/2020, (ud. 13/02/2020, dep. 26/10/2020), n.23432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7688/2017 proposto da:

M.T., D.P.F., domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentate e difese dall’avvocato ISACCO SULLAM;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, ISTITUTO

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 1256/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/03/2016 R.G.N. 306/2014.

 

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1256 del 2015, ha rigettato, le domande proposte in riassunzione da M.T. e D.P.F., nei confronti del Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) e dell’Istituto (OMISSIS) (già (OMISSIS)).

Questa Corte, con la sentenza n. 4874 del 2013 aveva cassato con rinvio la sentenza della suddetta Corte d’Appello di Milano che aveva respinto le domande delle lavoratrici volte al riconoscimento a fini economici dell’anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell’Ente locale prima del trasferimento nei ruoli del Ministero, disposto ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124.

2. La Corte d’Appello con la sentenza pronunciata in sede di riassunzione ha richiamato i principi enunciati nella sentenza rescindente, che garantiscono le lavoratrici contro il peggioramento del trattamento economico percepito, ma non assicurano alle stesse, in alcun modo, un miglioramento della propria condizione retributiva.

Quindi, ha affermato che veniva lamentato un mancato incremento (e non un detrimento) della retribuzione in contrasto con i principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione, e che mancava il raffronto in concreto su base annua, del percepito su base annua, prima e dopo il passaggio dall’Ente locale allo Stato, rimanendo ignoto, ad es. quale fosse la retribuzione annua globale percepita dopo il passaggio e quali fossero le voci del salario accessorio percepite come conseguenza della diversa contrattazione collettiva di riferimento.

La mancanza di allegazioni, anche nella fase di riassunzione del giudizio, impediva l’applicazione della giurisprudenza che nel giudizio di rinvio fa salva la produzione di nuovi documenti e la deduzione di nuove istanze istruttorie, giustificate dai fatti sopravvenuti.

La Corte d’Appello riteneva di non procedere a CTU, esplorativa, in

mancanza dell’allegazione di elementi concreti, sulla cui base operare il raffronto.

3. Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono M.T. e D.P.F., prospettando tre motivi di ricorso.

4. L’Amministrazione è rimasta intimata.

5. In prossimità dell’adunanza camerale, le lavoratrici hanno depositato memoria e la sentenza della Corte E.D.U., Cicero ed altri c. Italia, esponendo che quest’ultima confermava la sentenza Agrati e altri c. Italia.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 384 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3).

Assumono le ricorrenti che la Corte d’Appello aveva omesso la verifica della sussistenza del peggioramento retributivo sostanziale, dovendosi applicare la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 e non l’art. 3 dell’Accordo ARAN del 20 luglio 2000.

Le ricorrenti non avevano chiesto un aumento della propria retribuzione complessiva, ma solo il mantenimento della retribuzione percepita nel 1999, da prendere come base della temporizzazione, secondo la normativa introdotta dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218.

Le lavoratrici avevano inserito nel ricorso in riassunzione tabelle in cui si indicava la retribuzione complessiva nell’anno 2000 in base all’accordo ARAN, e nella parte inferiore la retribuzione complessiva corrisposta nel 1999 dall’Ente locale di provenienza, che comprendeva anche il premio incentivante, escluso dall’Accordo, per cui le allegazioni non erano mancate, e anche la statuizione di non procedere a CTU non era condivisibile. Le retribuzioni complessive degli anni 1999 e 2000 non erano contestate ex adverso. Richiamavano, inoltre, i decreti di inquadramento e i modelli 98.2. e PA04 (si v. anche memoria depositata in prossimità adunanza camerale).

La Corte d’Appello avrebbe dovuto applicare la normativa entrata in vigore nella pendenza del giudizio.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. Preliminarmente, va rilevato che la Corte d’Appello ha preso in esame le ulteriori e diverse deduzioni svolte nel ricorso in riassunzione, richiamando le tabelle inserite nel ricorso in riassunzione ed esaminandone il contenuto (pag. 11 della sentenza di appello n. 1256 del 2015).

Alla luce di tale vaglio, la Corte d’Appello ha osservato che le ricorrenti chiedevano in sostanza che il loro trattamento retributivo fosse calcolato nella contrattazione collettiva applicabile presso il cessionario secondo l’anzianità maturata presso il cedente.

Tale pretesa comportava aumenti retributivi complessivi nel passaggio tra i due comparti, a causa del contestuale passaggio ad un diverso sistema contrattuale, e non poteva portare all’accoglimento della domanda laddove non accompagnata da allegazione di fatti idonei a dimostrare, come richiesto dalla Corte di cassazione, la sussistenza, in concreto, di condizioni retributive meno favorevoli secondo i criteri indicati nella sentenza di legittimità.

La Corte d’Appello, quindi, rilevava che veniva lamentato un mancato incremento (e non un detrimento) della retribuzione, in contrasto con i principi enunciati dalla CGUE e dalla Corte di Cassazione, e che mancava il raffronto in concreto su base annua, del percepito su base annua, prima e dopo il passaggio dall’Ente locale allo Stato, rimanendo ignoto, ad es. quale fosse la retribuzione annua globale percepita dopo il passaggio e quali fossero le voci del salario accessorio percepite come conseguenza della diversa contrattazione collettiva di riferimento.

1.4. Pertanto, va osservato che è inammissibile la sollecitazione, in cui si sostanzia il motivo di ricorso, ad una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente.

Quest’ultima, pronunciata dopo l’intervento della Corte di Giustizia e della Corte E.D.U. (la sentenza Cass., n. 4874 del 2013, è stata pubblicata il 27 febbraio 2013, successivamente alla pubblicazione della sentenza Agrati ed altri contro Italia del 7 giugno 2011) ha ribadito l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1; ha richiamato i quattro interventi del Giudice delle leggi, che hanno escluso profili di illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica; ha ritenuto che il complesso normativo fosse, appunto, costituito dalla L. n. 124 del 1999 e L. n. 266 del 2005 e che, sulla base del diritto Eurounitario, come interpretato dalla Corte di Lussemburgo, la domanda potesse trovare accoglimento solo nell’ipotesi di accertato peggioramento retributivo sostanziale.

A norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, l’enunciazione del principio di diritto vincola il giudice di rinvio che ad esso deve uniformarsi, con conseguente preclusione della possibilità di rimettere in discussione questioni, di fatto o di diritto, che siano il presupposto di quella decisione, e di tenere conto di eventuali mutamenti giurisprudenziali della stessa Corte, anche a Sezioni Unite, non essendo consentito in sede di rinvio sindacare l’esattezza del principio affermato dal giudice di legittimità (cfr. fra le tante Cass. n. 11290/1999; Cass. n. 16518/2004; Cass. n. 23169/2006; Cass. n. 17353/2010; Cass. n. 1995/2015).

Dall’irretrattabilità del principio di diritto discende che la Corte di cassazione, nuovamente investita del ricorso avverso la sentenza pronunziata dal giudice di merito, deve giudicare muovendo dalla regula iuris in precedenza enunciata, perchè l’efficacia vincolante, che si estende anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata oggetto di giudicato implicito interno (Cass. n. 17353/2010 e Cass. n. 20981/2015), viene meno solo qualora la norma, in epoca successiva alla pubblicazione della pronuncia rescindente, sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima ovvero sia divenuta inapplicabile per effetto di ius superveniens (cfr. fra le tante Cass. n. 20128/2013; Cass. n. 13873/2012; Cass. n. 17442/2006).

Tali ultime condizioni non ricorrono nel caso di specie, perchè il quadro normativo è rimasto immutato rispetto a quello apprezzato dalla sentenza rescindente, che ha con chiarezza indicato i limiti del giudizio di rinvio, subordinando l’accoglimento dell’originaria domanda all’esito dell’accertamento di fatto, effettuato nella specie dalla Corte territoriale in termini negativi per gli originari ricorrenti.

1.5. Il motivo qui in esame si sottrae in realtà al confronto con tale statuizione, limitandosi ad un rinvio generico ai modelli 98.2, e alle tabelle già proposte con il ricorso in riassunzione, ad affermare l’esistenza di istituti riconosciuti presso gli enti locali e non previsti dal CCNL del comparto scuola, ma omettendo qualsiasi precisa indicazione, anche numerica – nel che consiste il confronto relazionale richiesto dalla sentenza rescindente, che come detto prescinde dalle singole componenti dell’uno e dell’altro trattamento – sui valori fissi, continuativi e non aleatori, in concreto percepiti ante e post trasferimento, così non assolvendo gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

A fronte dell’accertamento di merito, effettuato nel rispetto dei principi affermati nella sentenza rescindente, peraltro, le ricorrenti sostengono che, al contrario, i decreti di inquadramento evidenziavano il peggioramento retributivo e fondano, quindi, la censura sul contenuto di documenti rispetto ai quali non risultano assolti gli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

I requisiti imposti dall’art. 366 c.p.c., rispondono ad un’esigenza che non è di mero formalismo, perchè solo l’esposizione chiara e completa dei fatti di causa e la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori e degli atti processuali rilevanti consentono al giudice di legittimità di acquisire il quadro degli elementi fondamentali in cui si colloca la decisione impugnata, indispensabile per comprendere il significato e la portata delle censure.

Gli oneri sopra richiamati sono altresì funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione sicchè, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito del fascicolo del giudizio di merito, ove si tratti di documenti prodotti dal ricorrente, oppure il richiamo al contenuto delle produzioni avversarie, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione della sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile e dalla sintetica trascrizione nel ricorso del contenuto essenziale del documento asseritamente trascurato od erroneamente interpretato dal giudice del merito (Cass. SU 11.4.2012, n. 5698; Cass. S.U. 7.11.2013 n. 25038).

2. Con il secondo motivo di ricorso è prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

La Corte d’Appello aveva omesso l’esame del fatto decisivo per il giudizio costituito dal peggioramento retributivo sostanziale tra il 1999 e il 2000, nonostante la documentazione prodotta in giudizio (modelli 98.2, decreti di inquadramento, tabelle inserite nel ricorso in riassunzione).

2.1. Il motivo è inammissibile.

Il richiamato art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata il 10 marzo 2016 attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che “nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., S.U. n. 8053 del 2014).

Il motivo in esame non è formulato nel rispetto degli oneri sopra indicati ed inoltre, finisce per denunciare non l’omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì, nella prospettazione del ricorrente, la mancata valorizzazione di risultanze istruttorie, peraltro come si è esposto nella trattazione del primo motivo di ricorso, non assolvendo agli oneri di specificazione e di allegazione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4.

3. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (art. 360 c.p.c., n. 3).

E’ censurata la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato che le ricorrenti chiedevano in sostanza che il loro trattamento retributivo fosse calcolato nella contrattazione collettiva applicabile presso il cessionario secondo l’anzianità maturata presso il cedente.

Deducono le lavoratrici che nel ricorso in riassunzione avevano denunciato l’applicazione da parte dell’Amministrazione dell’Accordo ARAN OO.SS. del 20 luglio 2000, annullato dal giudice di legittimità, nonchè la mancata applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, il cui testo era differente dall’Accordo ARAN.

3.1. Il motivo è inammissibile, per le ragioni esposte sopra al punto 1.4. in quanto volto ad ottenere una revisione del principio di diritto affermato nella sentenza rescindente.

4. In definitiva, il ricorso si pone complessivamente in contrasto con i principi e la decisione che ha disposto il rinvio, i quali, in quanto il giudizio di rinvio è chiuso rispetto a questioni di diritto già definite con la sentenza rescindente, non possono essere messi in discussione dalla sentenza rescissoria (Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343; Cass. 4 aprile 2013, n. 8225) ed a fortiori non possono essere, come in sostanza avviene in questo caso, prospettate ex novo attraverso il ricorso per cassazione nei riguardi della sentenza che ad essi ha dato attuazione.

5. Il ricorso per cassazione va dunque dichiarato inammissibile.

6. Nulla spese non essendosi costituita l’Amministrazione.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA