Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23432 del 25/08/2021

Cassazione civile sez. II, 25/08/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 25/08/2021), n.23432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23842/2016 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI GIACOBBE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PALIOTTA;

– ricorrente –

contro

B.P.C.M., D.M.C.,

D.M.A., L.M.I. VEDOVA D.M.,

B.A.C.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2487/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/04/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 2487/2016, pubblicata il 19 aprile 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da M.S. avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone n. 215 del 2014, e nei confronti di B.P.M.C., D.M.C., D.M.A., D.M.I. e B.A.C.M..

1.1. Il Tribunale aveva rigettato le domande proposte dal M. in via principale, di accertamento dell’usucapione del fondo sito in (OMISSIS) (identificato in catasto al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), p. (OMISSIS)), e, in via subordinata, di condanna dei convenuti al pagamento del corrispettivo dell’assistenza prestata per ventidue anni, unitamente alla consorte, in favore della famiglia B. ed al rimborso delle spese.

2. La Corte d’appello, dopo avere disposto la rinnovazione della notifica dell’atto di appello a B.A.C.M., ha rilevato che l’appellante non aveva ottemperato nel termine concesso, e dichiarato inammissibile l’impugnazione, compensando le spese del grado.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso M.S. sulla base di tre motivi, anche illustrato da memoria, Non hanno svolto difese le parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2 e si lamenta che la Corte d’appello ha rilevato d’iufficio l’inammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 331 c.p.c..

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 331 e 332 c.p.c., e si contesta che la Corte d’appello ha fatto applicazione delle regole del processo litisconsortile necessario, ritenendo erroneamente che si trattasse di cause inscindibili, laddove con l’atto introduttivo il M. aveva formulato una pluralità di domande, tra cui quella di condanna dei convenuti, quali eredi della famiglia B., al pagamento del corrispettivo dell’attività di assistenza prestata per ventidue anni

3. Con il terzo motivo è denunciata omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe indicato le ragioni per cui ha ritenuto che il rapporto processuale fosse sussumibile nella categoria delle cause inscindibili.

Nell’illustrazione del motivo, il ricorrente richiama i parametri costituzionali – artt. 24 e 111 Cost. – che sanciscono il principio dell’obbligo di motivazione, e l’art. 132 c.p.c., n. 4.

4. I motivi sono privi di fondamento.

4.1. La Corte d’appello non era tenuta a provocare il contraddittorio sulla questione della inammissibilità dell’impugnazione per mancata ottemperanza all’ordine di integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., comma 2, trattandosi di rilievo imposto dalla legge, e, quindi, di conseguenza prevedibile.

Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (ex plurimis, Cass. 21/07/2016, n. 15019).

4.2. Non sussiste il vizio denunciato con il secondo morivo.

Con la domanda principale l’odierno ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà del fondo sito in (OMISSIS) e pertanto sussisteva il litisconsorzio necessario tra tutti i proprietari del fondo (ex plurimis, Cass. 26/09/2019, n. 24071; Cass. 14/08/2012, n. 14522).

4.3. Il terzo motivo, che denuncia vizio di motivazione, è inammissibile.

In primo luogo si deve rilevare che l’omesso esame denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può avere ad oggetto soltanto un fatto storico, nell’accezione naturalistica, e quindi non un punto o un profilo giuridico (ex plurimis, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053).

Quanto poi alla denunciata carenza assoluta di motivazione, si deve ribadire il principio secondo cui in materia di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito (ex plurimis, Cass. 10/11/2015, n. 22952; Cass. 24/11/2004, n. 22130).

Nella fattispecie in oggetto, la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dell’art. 331 c.p.c., comma 2.

Era accaduto che all’udienza di prima comparizione in data 20 ottobre 2015, a seguito del rilievo della mancata notificazione a B.A.C.M., era stato concesso termine per la rinnovazione; che alla successiva udienza, in data 6 aprile 2016, la difesa dell’appellante aveva richiesto un nuovo termine per provvedere all’incombente; che, secondo la Corte d’appello, non sussistevano gli estremi della rimessione in termini, posto che la certificazione anagrafica necessaria per raggiungere il destinatario della notifica era stata rilasciata dal Comune di Roma in data 4 gennaio 2016, in tempo utile per effettuare la notifica dell’atto d’appello con il rispetto dei termini di comparizione.

La mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio concesso alla udienza di prima comparizione imponeva dunque la dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.

5. Al rigetto del ricorso non fa seguito pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti intimate.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021

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