Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23432 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 11/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3713-2018 proposto da:

GRANDI LAVORI FINCOSIT SPA, in persona del Presidente pro tempore,

CONSORZIO PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PER IL MEZZOGIORNO – C.E.R.M.

IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANDREA VFSALIO 22, presso lo

studio dell’avvocato NATALINO IRTI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCO ARNAUD;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MARIA FERRARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18766/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 28/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI

ENRICO.

Fatto

RILEVATO

che:

il Consorzio per l’Edilizia Residenziale per il Mezzogiorno C.E.R.M. in liquidazione convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli il Comune di Napoli con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2002. Espose la parte attrice che con lodo definitivo era stato liquidato il danno da ritardo nell’emissione dei titoli di spesa per acconti lavori e revisioni prezzi fino alla data del 2 maggio 1994 e che il pagamento in esecuzione del lodo arbitrale fu eseguito solo in data 19 marzo 2002. Chiese quindi la condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 2, in relazione al danno ulteriore rispetto a quello coperto dagli interessi, maturati successivamente alla pronuncia, nella misura di Lire 19.995.604.415. Il Tribunale adito rigettò la domanda e la Corte d’appello di Napoli rigettò l’appello.

Con sentenza n. 6666 del 2009 di questa Corte fu cassata la sentenza di appello con l’enunciazione del seguente principio di diritto: “il ritardato adempimento dell’obbligazione scaturente da una sentenza o da un lodo arbitrale esecutivi (anche se non definitivi) legittima il creditore sia a pretendere il pagamento degli interessi maturati successivamente alla pronuncia, sia, eventualmente, a domandare – in un separato giudizio – il maggior danno ex art. 1224 c.c., comma 2, sull’importo liquidato nel titolo, a nulla rilevando che questo a sua volta avesse ad oggetto il risarcimento del danno derivante dal ritardo nell’adempimento. In tal caso, infatti, la sentenza od il lodo costituiscono il titolo di una obbligazione nuova e diversa rispetto a quella che aveva formato l’oggetto del giudizio, e rispetto alla quale non è dunque invocabile il divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c.”.

Con atto notificato il 26 ottobre 2009, il Consorzio riassunse il giudizio ribadendo la domanda di condanna al maggior danno, quantificato alla data del 31 maggio 2009 in Lire 19.735.000.000, con condanna del Comune convenuto “a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui sopra, quelle risultanti dall’aggiornamento del maggior danno sino alla data dell’emananda sentenza”

Con sentenza di data 4 giugno 2014 la Corte d’appello di Napoli accolse parzialmente l’appello, accogliendo la domanda nei limiti della somma di Euro 1.494.271,53. Secondo la corte territoriale l’importo di Euro 1.156,716,35 costituiva il maggior danno non coperto dagli interessi legali, corrispondendo alla differenza fra gli interessi bancari corrisposti a seguito del mancato incasso della somma e gli interessi legali versati dal Comune, ed il risarcimento del maggior danno doveva arrestarsi alla data del pagamento (19 marzo 2002), dovendo essere dovuti da tale momento solo gli interessi moratori ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 1, in difetto di allegazione di un maggiore pregiudizio, da quantificare in Euro 337.555,18, sicchè complessivamente competeva l’importo di Euro 1.494.271,53.

Propose ricorso per Cassazione il Consorzio, esponendo in particolare con il terzo motivo che la corte territoriale aveva affermato che “la liquidazione all’attualità di tale pregiudizio impone, in assenza di altri elementi (non avendo le attrici allegato che il mancato incasso della somma che ora si liquida abbia creato pregiudizi non ristorabili con il criterio di cui appresso), di applicare sull’importo come sopra quantificato di Euro 1.156.716,35 gli interessi legali al tasso legale codicistico a mente dell’art. 1224 c.c., comma 1” e deducendo che chiedere l’aggiornamento del maggior danno fino alla data della pronuncia comportava allegare che la mancata disponibilità della somma dovuta a titolo risarcitorio aveva generato un danno ulteriore non compensato dagli interessi, consistente nel non poter estinguere in misura più larga l’indebitamento bancario.

Questa Corte con sentenza n. 18766 del 28 luglio 2017 rigettò il ricorso. Osservò in particolare a proposito del terzo motivo che “a prescindere dalla genericità delle censure (che non individuano, così come per il secondo motivo, specifici errori di diritto), il motivo è inammissibile in quanto non risulta idoneo a incrinare il fondamento della decisione che fa perno sul difetto di specifica allegazione dell’esistenza, per il periodo successivo al 19.3.2002, di maggiori danni non coperti dagli interessi moratori”.

Ha proposto ricorso per revocazione della sentenza di questa Corte il Consorzio per l’Edilizia Residenziale per il Mezzogiorno – C.E.R.M. in liquidazione sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi di ammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il motivo di revocazione si denuncia l’errore di fatto in cui sarebbe ricaduta la Corte. Osserva in particolare il ricorrente che con la richiesta di aggiornamento delle somme dovute a titolo di maggior danno era stato allegato il danno ulteriore e che a dimostrazione della domanda erano state depositate una pluralità di relazioni contabili e la stessa corte territoriale, disponendo CTU, aveva chiesto al consulente di quantificare il maggior danno dal 20 marzo 2002 al 31 maggio 2009.

Il motivo è inammissibile. Il Collegio, nella decisione qui impugnata, ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso “in quanto non risulta idoneo a incrinare il fondamento della decisione che fa perno sul difetto di specifica allegazione dell’esistenza, per il periodo successivo al 19.3.2002, di maggiori danni non coperti dagli interessi moratori”. La Corte dunque si è arrestata alla valutazione del motivo di ricorso, senza accedere agli atti del giudizio per l’accertamento del fatto processuale rappresentato dall’allegazione della parte. Se errore di fatto per mancata percezione della specifica allegazione sia configurabile, lo è per ipotesi nella sentenza della Corte d’appello e dunque il rimedio revocatorio si sarebbe dovuto esperire nei confronti della detta sentenza. La sentenza di legittimità si è limitata a rilevare l’inammissibilità del motivo di ricorso, in quanto inidoneo ad incrinare il fondamento della decisione basato sul difetto di allegazione e non può pertanto dirsi che abbia “condiviso” l’asserito errore di fatto del giudice di appello. Non ha cioè affermato che fosse insussistente l’allegazione, ha solo rilevato che il motivo fosse inidoneo ai fini della critica della decisione basata (essa soltanto decisione) sul difetto di allegazione.

Anche nella memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la parte ricorrente rilegge l’affermazione del giudice di legittimità in termini di rilievo della mancata allegazione dell’esistenza del maggior danno per il periodo successivo al 19 marzo 2002, ma si tratta di rilettura, come si è visto, non corrispondente alla ratio decidendi.

Peraltro la censura proposta non può essere riformulata come mancata percezione del motivo di ricorso, che avrebbe invece sostenuto che le allegazioni in questione vi sarebbero state. La censura, così come formulata, sarebbe stata infatti inammissibile. In tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso (Cass. 15 febbraio 2018, n. 3760; 12 maggio 2011, n. 10466). Non è infatti idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 391 bis c.p.c. e all’art. 395 c.p.c., n. 4), la valutazione, ancorchè errata, del contenuto degli atti di parte, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Cass. 27 aprile 2018, n. 10184).

Il carattere sintetico del passaggio motivazionale rilevante della sentenza oggetto della domanda di revocazione, suscettibile di non univoca interpretazione, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione delle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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