Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23431 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23431

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

G.B., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA APPIA PIGNATELLI 362, presso lo studio dell’Avvocato CARLO

SELMI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA ORLANDO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP TRAPANI, elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA ACILIA 4, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

FUNARI, rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO CARINI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 796/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 12/09/2011 R.G.N. 2445/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

1. La Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva riconosciuto, limitatamente al periodo 19 maggio 2000/1 dicembre 2001, il diritto di G.B. a percepire la maggiorazione di indennità di posizione prevista dal C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 39, comma 9, per i dirigenti medici e veterinari del servizio sanitario nazionale, e condannato la Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani al pagamento della complessiva somma di Euro 25.722,39;

2. la Corte territoriale ha respinto l’impugnazione principale del G., volta ad ottenere il pagamento dell’anzidetta indennità dal 9 agosto 1995 al 31 maggio 2003, evidenziando che l’appellante non aveva “minimamente contestato l’accertamento di fatto sotteso” alla statuizione relativa alla natura delle strutture dirette e non aveva fornito alcun elemento probatorio che suffragasse l’asserita natura dipartimentale del Settore Igiene e Sanità Pubblica;

3. il giudice di appello ha invece ritenuto fondato il gravame incidentale perchè il distretto di Pantelleria era stato qualificato struttura complessa il 17 luglio 2001, con la conseguenza che la maggiorazione doveva essere corrisposta solo a partire da detta data;

4. avverso tale sentenza G.B. ha proposto ricorso affidato a sei motivi, ai quali ha opposto difese l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;

5. è stata depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c., dal ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. il primo motivo di ricorso denuncia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 7, alla Legge Regione Sicilia n. 30 del 1993, artt. 7 e 40, al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis, e al D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 3”;

1.1. il ricorrente sostiene di essere stato preposto, a partire dall’anno 1995, al Settore Igiene, Sanità pubblica, Assistenza Sanitaria Collettiva in ambienti di vita e di lavoro, articolato in più servizi (servizio igiene e sanità pubblica; servizio igiene degli alimenti e della nutrizione; servizio prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro) che l’Azienda con la delibera n. 28/1995 aveva qualificato strutture semplici, quando, in realtà, secondo le norme indicate nella rubrica del motivo, i servizi, a loro volta composti da più unità operative, dovevano essere ritenuti strutture complesse;

1.2. secondo il G. l’incarico di coordinamento, in quanto relativo ad un aggregato di strutture complesse, dava titolo alla maggiorazione dell’indennità di posizione prevista dal C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 39, comma 9, e ciò a prescindere dalla natura semplice o complessa del Distretto Sanitario di Pantelleria, perchè la maggiorazione era stata domandata in relazione alla valenza dipartimentale del Settore igiene, e non con riferimento agli incarichi contestuali di direzione di più strutture complesse;

1.3. il ricorrente sottolinea l’errore commesso da entrambi i giudici del merito i quali, oltre a non cogliere esattamente la causa petendi della domanda proposta, non avevano considerato che la qualificazione della struttura in termini di aggregato di più strutture complesse era imposta dalla legislazione nazionale e regionale;

2. il secondo motivo censura la sentenza impugnata per “omesso esame di un fatto decisivo della controversia” e rileva che la Corte territoriale non poteva ritenere non provata la domanda, oltre che per le ragioni in diritto già illustrate, anche perchè la documentazione prodotta dimostrava che il Settore era composto da più servizi, i quali, diversamente dalle unità operative, non potevano essere ritenuti strutture semplici;

3. con la terza critica il ricorrente denuncia la illogicità della motivazione su un punto fondamentale della controversia perchè l’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale (struttura complessa del Servizio Igiene, del SIAN e del Distretto di Pantelleria) non doveva essere in alcun modo contestato in quanto si trattava di circostanze ammesse dalla resistente e poste a fondamento delle due diverse domande in origine proposte, rispettivamente ai sensi del C.C.N.L. 8 giugno 2000, art. 39, comma 9, e art. 40;

3.1. con l’atto di appello, infatti, era stata denunciata la incompatibilità logica delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado che, da un lato, aveva riconosciuto la natura di struttura complessa del SIAN e del Servizio Igiene e Sanità, entrambi ricompresi nel Settore coordinato, e dall’altro non aveva ritenuto che per ciò solo quest’ultimo dovesse essere equiparato al dipartimento, ai fini del riconoscimento del diritto a percepire la maggiorazione di cui all’art. 39, comma 9;

4. il quarto motivo censura la sentenza impugnata per “violazione e falsa applicazione dei canoni legali di ermeneutica (artt. 1362 e seguenti c.c.) in relazione all’interpretazione del C.C.N.L. 1998-2001, artt. 27 e 29, relativo alla dirigenza medica del SSN” e rileva che secondo le parti collettive i dipartimenti possono essere composti anche da strutture semplici a valenza dipartimentale, perchè ciò che rileva è l’attuazione dei processi organizzativi integrati;

4.1. secondo il ricorrente l’organigramma aziendale si pone in contrasto, oltre che con le fonti normative sopra richiamate, anche con la disciplina contrattuale, perchè è la stessa ASP a riconoscere che all’interno dei servizi operavano più unità semplici;

5. la quinta critica denuncia la violazione degli artt. 115,342 e 346 c.p.c., perchè il principio di non contestazione, richiamato nella sentenza impugnata, opera in relazione ai fatti posti a fondamento della domanda e, quindi, l’appellante non aveva alcun onere di contestare la qualificazione data al Distretto di Pantelleria, posto che la natura di detta struttura aveva rilevanza in relazione alla attribuzione della indennità prevista dall’art. 40 del CCNL, rispetto alla quale il G. aveva prestato acquiescenza alla pronuncia di rigetto, fondata sulla non cumulabilità dell’emolumento nei casi di contestuale direzione di più strutture complesse;

5.1. il Distretto di Pantelleria non fa parte del Settore Igiene e Sanità e, pertanto, nessuna rilevanza poteva spiegare la natura semplice o complessa della struttura, rispetto alla domanda volta ad ottenere la maggiorazione per la direzione del Dipartimento;

6. le medesime censure vengono riproposte nel sesto motivo con il quale il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo della controversia e, quanto al Distretto di Pantelleria, oltre a riproporre gli argomenti già illustrati nei precedenti motivi, evidenzia che già la delibera n. 28 del 1995 lo aveva qualificato struttura complessa, prevedendo che allo stesso fosse preposto un dirigente di secondo livello;

7. la Corte reputa il ricorso infondato, sia pure per ragioni non coincidenti con quelle indicate nella sentenza impugnata, della quale va corretta la motivazione ex art. 384 c.p.c., comma 4;

8. il ricorrente rivendica la maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dal CCNL 8 giugno 2000 per la dirigenza medica del servizio sanitario nazionale all’art. 39, comma 9, del seguente tenore: ” Nel conferimento dell’incarico di direttore di dipartimento ovvero di incarichi che, pur non configurandosi con tale denominazione, ricomprendano – secondo l’atto aziendale – più strutture complesse – per la retribuzione di posizione – parte variabile – del dirigente interessato è prevista una maggiorazione fra il 35 ed il 50%, calcolato sul valore massimo della fascia di appartenenza come rideterminata dal comma 10″;

9. la ratio della disposizione contrattuale risiede nel riconoscimento operato dalle parti collettive della maggiore complessità dell’attività svolta dal dirigente preposto al Dipartimento, perchè, sebbene quest’ultimo secondo la definizione data dall’art. 27 dello stesso CCNL, comma 5, si inscriva nell’ambito delle strutture complesse, la sua peculiarità consiste nell’essere una struttura finalizzata all’attuazione di “processi organizzativi integrati”, professionali o gestionali, garantiti attraverso il coordinamento delle strutture semplici o complesse nelle quali si articola;

10. l’estensione dell’indennità dipartimentale anche agli incarichi che, sebbene diversamente denominati, “ricomprendano, secondo l’atto aziendale, più strutture complesse” è evidentemente finalizzata ad equiparare al direttore del dipartimento i dirigenti che siano preposti a strutture che, al di là della qualificazione, nell’organizzazione aziendale presentino una complessità non dissimile da quella del dipartimento, perchè articolate al loro interno in più strutture complesse;

11. i giudici di entrambi i gradi di merito hanno, pertanto, errato nel ritenere che ai fini dell’accoglimento della domanda potesse assumere rilievo la natura del Distretto di Pantelleria, trattandosi pacificamente di una struttura del tutto distinta dal Settore Igiene, Sanità Pubblica, Assistenza Sanitaria Collettiva in ambienti di vita e di lavoro al quale il G. era stato preposto e che, secondo la prospettazione del ricorrente, meritava il riconoscimento della maggiorazione perchè articolato in servizi (Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro) che, al di là della qualificazione agli stessi data dall’azienda, dovevano essere qualificati strutture complesse;

12. è pacifico, e risulta dalla documentazione richiamata nel ricorso ed allo stesso allegata, che la delibera del 25 luglio 1995, oltre ad individuare i settori ed i servizi, ha previsto l’istituzione del Dipartimento di Prevenzione “per l’integrazione ed il coordinamento delle attività di prevenzione espletate dai settori e servizi Igiene e Sanità Pubblica e Sanità Pubblica Veterinaria nonchè dei Servizi Multizonali di Prevenzione” ed ha stabilito che “i settori sanitari sono diretti secondo le specifiche professionalità e la disciplina di appartenenza da un dirigente del 2 livello del Ruolo sanitario ” e che “i servizi sanitari sono diretti secondo le specifiche professionalità e la disciplina di appartenenza da un dirigente del 1 livello del Ruolo sanitario…”;

13. la graduazione delle funzioni così operata non contrasta con ol D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 7, perchè la disposizione citata dal ricorrente è quella risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, successivo all’adozione dell’atto del quale qui si discute, mentre la norma, nel testo originario, si limitava a prevedere le varie articolazioni del dipartimento di prevenzione, senza dettare ulteriori prescrizioni relative all’organizzazione del dipartimento stesso;

14. il D.Lgs. n. 229 del 1999 ha fissato le linee fondamentali dell’organizzazione dipartimentale ed ha inserito il D.Lgs. n. 502 del 1999, art. 7 quater, che, nel rinviare alle regioni la disciplina dell’articolazione delle aree, ha stabilito che il dipartimento di prevenzione si articola in “strutture organizzative specificamente dedicate a: a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro; d) sanità animale; e) igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” (comma 2), strutture che “si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all’omogeneità della disciplina di riferimento ed alle funzioni attribuite, nonchè alle caratteristiche e alle dimensioni del bacino di utenza.” (comma 3);

15. erra, quindi, il ricorrente nel sostenere che per volontà del legislatore ciascuno dei servizi individuati dall’azienda dovesse necessariamente essere di natura complessa, perchè, al contrario, ai sensi del richiamato comma 3 le strutture organizzative possono essere articolate in servizi o in unità operative sulla base dei fattori sopra indicati (caratteristiche e dimensioni del bacino di utenza, funzioni attribuite, omogeneità delle stesse) ai quali non è fatto alcun cenno nel ricorso;

16. la L.R. Sicilia n. 30 del 1993, art. 7, individua i settori nei quali si articolano le unità sanitarie locali (settori esattamente coincidenti con quelli indicati nella delibera del 25 luglio 1995) e poi rinvia al piano sanitario regionale per l’individuazione e l’organizzazione dei servizi che concorrono a formare i settori;

16. le fonti normative citate, pertanto, contrariamente a quanto asserito dal G., non impongono di qualificare struttura complessa i singoli servizi ricompresi, secondo l’organizzazione aziendale, nell’ambito del “settore igiene, sanità pubblica, assistenza sanitaria collettiva in ambienti di lavoro”;

17. il CCNL 8.6.2000 all’art. 26 richiama, quanto alla graduazione delle funzioni ed alla tipologia degli incarichi, i criteri dettati dal CCNL 5 dicembre 1996, art. 51, che, a sua volta, demanda alle aziende la individuazione delle “articolazioni aziendali individuate dal D.Lgs. n. 502 del 1992″ da effettuarsi tenendo conto dei seguenti criteri e parametri di massima: ” complessità della struttura in relazione alla sua articolazione interna, con particolare riguardo ai Dipartimenti; grado di autonomia in relazione anche ad eventuale struttura sovraordinata; affidamento e gestione di budget; consistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali ricomprese nel budget affidato; importanza e delicatezza della funzione esplicitata da espresse e specifiche norme di legge; svolgimento di funzioni di coordinamento, indirizzo, ispezione e vigilanza, verifica di attività direzionali; grado di competenza specialistico – funzionale o professionale; utilizzazione nell’ambito della struttura di metodologie e strumentazioni significativamente innovative e con valenza strategica per l’azienda od ente; affidamento di programmi di ricerca, aggiornamento, tirocinio e formazione in rapporto alle esigenze didattiche dell’azienda o ente; produzione di entrate proprie destinate al finanziamento generale dell’azienda od ente; rilevanza degli incarichi di cui all’art. 53 interna all’unità operativa ovvero a livello aziendale; ampiezza del bacino di utenza per le unità operative caratterizzate da tale elemento e reale capacità di soddisfacimento della domanda di servizi espressa; valenza strategica della struttura rispetto agli obiettivi aziendali, purchè collegata oggettivamente con uno o più dei precedenti criteri”, criteri dai quali il ricorrente ha ritenuto di potere totalmente prescindere sul presupposto, come si è visto erroneo, di una qualificazione già imposta dal legislatore;

18. l’art. 27, inoltre, contiene al comma 4 una disposizione transitoria del tutto corrispondente a quella dettata dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, (secondo cui “Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse i dipartimenti e le unità operative individuate secondo i criteri di cui all’atto di indirizzo e coordinamento previsto dall’art. 8 – quater, comma 3. Fino all’emanazione del predetto atto si considerano strutture complesse tutte le strutture già riservate dalla pregressa normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale.”) e prevede che “Per struttura complessa – sino all’emanazione dell’atto di indirizzo e coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 quinquies, comma 6, e del conseguente atto aziendale – si considerano tutte le strutture già riservate in azienda ai dirigenti di ex 2^ livello” (sulla interpretazione della disposizione contrattuale in commento si rimanda a Cass. n. 9383 del 2017 ed alla giurisprudenza ivi richiamata);

19. detta disposizione è stata valorizzata dal Tribunale per riconoscere la natura complessa del Servizio Igiene, degli Alimenti e della Nutrizione per il solo periodo in cui quest’ultimo era stato diretto dal G., il quale era appunto inquadrato come dirigente di seconda fascia;

20. in realtà le parti collettive ed il legislatore hanno inteso attribuire rilievo non al livello posseduto dal dirigente chiamato ad effettuare una momentanea sostituzione bensì alla riserva effettuata dall’azienda sulla base della pregressa normativa, riserva sulla quale nulla ha dedotto il ricorrente e che, comunque, non è ravvisabile nella fattispecie perchè con la deliberazione del 25.7.1995 il servizio era stato riservato a dirigenti di primo livello;

21. che pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, si deve escludere che sino all’adozione del nuovo modello organizzativo il settore diretto dal G. fosse articolato in strutture anch’esse di natura complessa, sì da rendere l’incarico, quanto alla complessità ed alle connesse responsabilità, assimilabile a quello di direttore di dipartimento;

22. per il periodo successivo alla deliberazione del 13.7.2001, che ha ridisegnato l’organizzazione del dipartimento di prevenzione, prevedendo l’articolazione in aree, servizi e unità operative, ed ha qualificato strutture complesse i servizi di epidemiologia e sanità pubblica, igiene degli ambienti di vita, igiene degli alimenti e della nutrizione, è pacifico che al G., incaricato della direzione della struttura complessa di epidemiologia e sanità pubblica, è stato affidato anche il coordinamento dell’area, ma detta attività di mero coordinamento, diversa da quella di direzione delle strutture, non può essere assimilata all’incarico previsto dalla norma contrattuale invocata, che richiede la sostanziale sovrapponibilità, quanto a complessità dell’incarico, poteri e correlative responsabilità, alla direzione della struttura dipartimentale;

23. i richiamati criteri dettati dalle parti collettive ai fini della graduazione delle funzioni prevedono che, oltre alla complessità della struttura in relazione all’articolazione interna, occorre tener conto del grado di autonomia rispetto all’eventuale struttura sovraordinata, ravvisabile nella specie nel dipartimento di prevenzione, del quale in entrambi gli assetti organizzativi, il settore (prima) ed il servizio (poi) diretti dal G. erano mere articolazioni, sicchè resta smentita la pretesa equiparazione dell’attività svolta rispetto a quella propria del direttore del dipartimento;

24. in assenza di ricorso incidentale si è formato giudicato sul capo della decisione che ha riconosciuto la maggiorazione della retribuzione di posizione limitatamente al periodo luglio/dicembre 2001;

25. quanto agli anni ancora in discussione il ricorso deve essere rigettato ex art. 384 c.p.c., comma 4, perchè il dispositivo della sentenza impugnata, che per detti periodi ha ritenuto infondata la domanda, è conforme a diritto;

26. la complessità della questione trattata e l’errore commesso dai giudici del merito nell’individuare la causa petendi della domanda, giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità;

27. non sussistono ratione temporis le condizioni richieste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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