Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23430 del 19/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 19/09/2019), n.23430
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28926-2018 proposto da:
I.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO
CERIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il
23/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI
ALBERTO.
Fatto
RILEVATO
che:
1. con decreto in data 23 agosto 2018 il Tribunale di Campobasso respingeva il ricorso proposto da I.E. avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007 ex artt. 2 e 14 e del diritto alla protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;
in particolare il Tribunale – stando alla prospettazione contenuta in ricorso – da una parte reputava che nella regione di provenienza del ricorrente (Edo State in Nigeria) non fossero ravvisabili situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno, come confermato dall’ultimo rapporto Amnesty International 2017-2018, dall’altra riteneva priva di pregio la richiesta di protezione umanitaria;
2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia I.E., al fine di far valere due motivi di impugnazione;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.
Diritto
CONSIDERATO
che:
3. l’odierno ricorrente ha omesso di depositare, insieme al ricorso, copia autentica della decisione impugnata, asseritamente resa nel procedimento n. 461/2018, avendo prodotto un decreto riguardante un diverso procedimento (rubricato al n. 654 R.G. del Tribunale di Campobasso) e una differente persona ( O.J.);
l’omesso deposito di copia autentica della decisione impugnata comporta l’improcedibilità del ricorso proposto, a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2;
la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019