Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2343 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.31/01/2017),  n. 2343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26675-2014 proposto da:

A.L., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO VITALI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

20, presso lo studio dell’avvocato CESARE PERSICHELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA GIANNINI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. A.L. ha proposto ricorso per cassazione contro C.F. avverso la sentenza del 27 maggio 2014, con la quale la corte d’appello di Bologna ha rigettato con gravante delle spese l’appello da lui proposto contro la sentenza resa in primo grado dal tribunale di Rimini del 7 maggio 2013.

p.2. Davanti a quel Tribunale l’ A. era stato convenuto dal C. con citazione per convalida di sfratto per morosità riguardo ad una locazione ad uso commerciale. Egli aveva proposto opposizione alla convalida asserendo che il rapporto contrattuale di locazione, successivamente al quale era stata stipulata una scrittura di cessione di beni strumentali, in realtà dissimulava un affitto di azienda, con le conseguenze che il procedimento per convalida di sfratto non risultava ammissibile. In via subordinata l’opposizione veniva basata comunque sulla deduzione che l’esistenza nell’immobile di vizi e di irregolarità aveva impedito lo svolgimento dell’attività di ristorazione contemplato dal contratto, di modo che la sospensione dei pagamenti del canone posta a base della convalida di sfratto era stata legittima. In via riconvenzionale di qui il ricorrente proponeva domanda per il risarcimento del danno subito.

Il tribunale adito, all’esito della fase sommaria pronunciava ordinanza provvisoria di rilascio e disponeva il mutamento del rito con assegnazione alle parti del termine per l’integrazione delle difese. Tale termine veniva rispettato soltanto dalla parte attrice, mentre l’ A. si costituiva con un nuovo difensore successivamente alla scadenza del termine e, preso atto della decadenza dalla formulazione di mezzi istruttori, deferiva al C. giuramento decisorio.

Il Tribunale dichiarava inammissibile il giuramento decisorio e quindi decideva la causa con l’accoglimento della domanda di risoluzione della locazione per inadempimento del conduttore, rigettando altresì la sua domanda riconvenzionale.

p.3. La Corte territoriale, con la sentenza impugnata, ha disatteso i motivi di appello dell’ A. ed in particolare ha ribadito la fondatezza delle ragioni con le quali il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il deferito giuramento decisorio.

p.4. Al ricorso per cassazione, che prospetta due motivi, ha resistito con controricorso il C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la “violazione (sic)dell’art. 360, n. 3 in relazione agli artt. 99, 100 12 e 116 c.p.c. e dagli artt. 1362, 2736 e 2738 c.c.”.

Il motivo si duole della conferma nella valutazione di inammissibilità del deferito giuramento decisorio fatta dalla corte territoriale. Esso esordisce dichiarando di impugnare la motivazione resa dalla Corte d’appello ma, si limita ad evocarla solo relativamente all’affermazione che gli articoli della prova per giuramento avrebbero avuto ad oggetto circostanze, la cui affermazione o negazione “non assume diretto significato dimostrativo della fondatezza degli assunti, bensì fatti o comportamenti dalla cui conferma o smentita il conduttore articola sua volta argomenti logici presuntivi, in particolare quanto alla qualificazione del rapporto connessi all’asserita indisponibilità da parte lavoratrice della licenza…”.

p.1.1. Il motivo risulta per ciò solo inammissibile, in quanto omette di considerare l’effettiva e completa motivazione svolta dalla corte territoriale, la quale, dopo il periodo evocato dal ricorrente, ha continuato in questi termini: “… circostanza che lungi da consentire di arguirne il sostanziale raggiungimento del consenso per l’affitto di azienda, anzi conferma la volontà del proprietario impossibilitato alla relativa voltura di stipulare una mera locazione, peraltro univocamente emergente dalla scrittura recante condizioni aderenti alla ordinaria tipologia contrattuale pattizia, irrilevante la successiva vendita di beni strumentali all’esercizio dell’attività in precedenza svolta in quei locali da terzi, sintomatica al contrario di una precisa distinzione della disponibilità dei “muri”, oggetto della detenzione pattizia e quindi da riconsegnare al termine del rapporto, da quella relativa a beni strumentali, di cui era stata separatamente e definitivamente ceduta alla proprietà senza alcun riferimento alla relativa pertinenza complesso aziendale e da cui pertanto erano stati svincolati”.

p.1.2. Poichè la motivazione con cui è stata confermata la valutazione di inammissibilità del giuramento decisorio è, come si vede, molto più complessa, parte ricorrente avrebbe dovuto preoccuparsi di criticarla nella sua interezza. Per tale ragione il motivo è inammissibile in quanto inidoneo al raggiungimento dello scopo proprio di un motivo di impugnazione il quale suppone necessariamente, sostanziandosi il motivo in una critica alla motivazione della sentenza impugnata, che tale motivazione venga considerata venga considerata nella sua interezza (in termini Cass. n. 359 del 2005, seguita da numerose conformi).

p.1.3. Il Collegio peraltro rileva che l’illustrazione del motivo, nella quale si evocano i capitoli di prova su cui era stato deferito giuramento, si articola in una spiegazione di ciò che il giuramento avrebbe potuto provare ove prestato positivamente, ma senza dimostrare che l’oggetto di tale prova non avrebbe meritato il carattere attribuitole dalla corte territoriale cioè quella di individuare elementi da valere non per la decisione, cioè la soluzione, della controversia, ma solo di fornire elementi da valutarsi in via presuntiva ai fini della sua decisione.

Il che è del tutto estraneo alla logica del giuramento decisorio, il quale, per effetto della prestazione positiva o negativa, deve risolvere esso stesso la lite, eliminando ogni potere di valutazione da parte del giudice.

p.1.4. Per convincersi di questo assunto è sufficiente riportare i capitoli di prova oggetto del giuramento, che furono i seguenti: “giura che la licenza del ristorante ubicato (OMISSIS), all’atto della stipula dei due contratti, era nella sua disponibilità e non era stata riconsegnata all’autorità amministrativa”; “giura che nessuna influenza ha avuto detta licenza e che i due successivi contratti stipulati il (OMISSIS) rispondevano esattamente al loro nomen iuris: locazione e vendita di cose mobili, senza simulare un affitto di azienda”; “giura che ha concluso i due contratti suddetti con l’ A., senza mai posticipare la data della sottoscrizione a causa dell’impossibilità di stipulare regolare contratto di affitto di azienda”; “giura che mai ha constatato gravi vizi nei locali ceduti al signor A. e che lo stesso mai le ha comunicato l’inagibilità di due stanze e che mai lei si è impegnato a riparare le attrezzature che formalmente sarebbero dovuti ritornare in sua proprietà al termine del contratto”.

La lettura della formula del giuramento evidenzia che la valutazione di inammissibilità è stata corretta, perchè risulta palese che in alcun modo ognuno dei capitoli avrebbe permesso al giudice di merito di decidere le domande oggetto di giudizio o alcuno dei loro capi.

In proposito si ricorda che è giurisprudenza consolidata della Corte quella secondo cui “La formula del giuramento decisorio – attese le finalità di questo speciale mezzo di prova – deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'”an iuratum sit”, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. La valutazione (positiva o negativa) della decisorietà della formula del giuramento è rimessa all’apprezzamento del giudice del merito, il cui giudizio circa l’idoneità della formula a definire la lite è sindacabile in sede di legittimità con esclusivo riferimento alla sussistenza di vizi logici o giuridici attinenti all’apprezzamento espresso dal predetto giudice” (Cass. n. 9831 del 2014).

Nella specie è anzitutto corretta la valutazione della corte felsinea secondo cui le circostanze oggetto del deferimento avrebbero solo integrato elementi presuntivi da valutare ai fini della decisione, atteso che i primi tre capitoli, che avrebbero dovuto accertare la natura del rapporto, di per sè non riguardano tale natura, ma elementi che si crede avrebbero potuto utilizzarsi per individuarla in un certo modo.

Si aggiunga che parte ricorrente non individua in alcun modo nella valutazione della Corte territoriale errori giuridici, il che avrebbe richiesto l’argomentazione in iure del come e del perchè quelle circostanze non fossero idonee solo ad integrare elementi presuntivi, ma un fatto positivo o negativo, secondo il tenore della dichiarazione, di per sè idonei a determinare la decisione sulle domande quanto alla natura del contratto.

Considerazioni non dissimili possono farsi per il capitolo n. 4.

p.2. Il secondo motivo di ricorso deduce ” violazione dell’art. 360, n. 3, art. 12 preleggi, artt. 116 e 132 c.p.c. in relazione agli artt. 1455 e 1460 c.c.”.

Nella sua prima parte il motivo esordisce aggiungendo che i giudici del merito avrebbero proposto sul punto motivazione apparente, perchè, rigettati primi tre capitoli relativi al giuramento decisorio, avrebbero argomentato in relazione all’inadempimento sulla base della locazione e non dell’affitto di azienda e, poi, non avrebbero valutato affatto l’autonoma ammissibilità del capitolo quattro.

Il motivo è inammissibile perchè evoca la motivazione dei “giudici del merito” e non quella della Corte d’appello, che non considera ed identifica in alcun modo.

Peraltro, ove si consideri il motivo alla luce della motivazione resa dalla Corte territoriale, emerge che quella Corte ha riferito il giudizio di conferma della inammissibilità del giuramento decisorio, già ritenuto dal primo giudice, anche alla capitolo numero 4 ed ha, poi, considerando la prospettazione della resistente in ordine all’eccezione di inadempimento opposta al locatore, riferita all’omessa valutazione dei locali da parte attrice, enunciato un’apposita motivazione, che si legge per l’intera pagina cinque e si conclude con le prime tre righe della pagina sei.

Ne consegue che è completamente priva di pregio la deduzione della violazione dell’art. 132, evidentemente evocato quando alla previsione del n. 4.

La motivazione enunciata dalla corte territoriale viene, poi, espressamente evocata a pagina 14 del ricorso, il che evidenzia una patente contraddizione rispetto alla deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Tale motivazione viene accusata di essere apparente in modo del tutto assertorio e tale enunciazione viene in maniera incomprensibile appoggiata alla deduzione della richiesta di giuramento decisorio sul capitolo n. 4.

p.3. L’inammissibilità dei due motivi rende inammissibile il ricorso.

p.4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis atteso che il ricorrente risulta ammesso al patrocinio gratuito.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro cinquemiladuecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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