Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2343 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 03/02/2020), n.2343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2600-2019 proposto da:

O.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERCOLE

PASQUALI 3, presso lo studio dell’avvocato FABIO BUCO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2146/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Torino, con ordinanza in data 14 febbraio 2018, respingeva il ricorso proposto dal cittadino nigeriano Ovenseri Endurance avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla locale Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 14 e s.s. o alla protezione umanitaria previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. la Corte d’appello di Torino, a seguito dell’impugnazione proposta da O.E.: i) riteneva che l’audizione del richiedente asilo da parte del giudice di primo grado fosse un incombente non automatico e doveroso, ma ricollegato al potere officioso del giudicante di valutarne la rilevanza in relazione al caso concreto; ii) constatava che l’appellante non aveva impugnato il capo dell’ordinanza ove si constatava che la vicenda narrata, quand’anche giudicata credibile, non comportava alcun rischio effettivo di subire un grave danno in caso di rimpatrio; iii) osservava che la Nigeria non era teatro di una situazione di conflitto armato o violenze; iv) reputava che non sussistessero gravi motivi di carattere umanitario che giustificassero il riconoscimento della protezione umanitaria;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia O.E. al fine di far valere un unico, articolato, motivo di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il motivo di ricorso assume che il provvedimento impugnato debba “essere annullato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e per nullità della sentenza o del procedimento, per omesso esame di un fatto decisivo”: la corte distrettuale non avrebbe tenuto conto, ai fini della protezione sussidiaria, delle nefaste conseguenze che avrebbe avuto per il richiedente asilo il fatto di aver appiccato un incendio e, in funzione della protezione umanitaria, della situazione di endemica conflittualità esistente in Nigeria, così come avrebbe erroneamente ritenuto non necessaria l’audizione del migrante;

4. il motivo è inammissibile;

4.1 il mezzo presentato assume di voler censurare nel contempo tanto le valutazioni di merito relative al riconoscimento delle forme di protezione richieste, quanto i rilievi procedurali compiuti dal giudice di merito;

un simile coacervo di critiche non soddisfa l’onere previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), di articolare il ricorso per cassazione in specifici motivi riconducibili in maniera immediata e inequivocabile a una delle ragioni di impugnazione stabilite dall’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass. 24247/2016, Cass. 18829/2016);

il giudizio di cassazione è infatti un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito;

ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, in modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (Cass. 19959/2014);

4.2 d’altra parte il coacervo di critiche proposto non solo non si confronta affatto con le ragioni offerte dal collegio di merito, omettendo di farsi carico di una censura puntuale delle stesse, ma intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito (Cass. 8758/2017);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento se dovuto da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 3 febbraio 2020

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