Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2343 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. III, 01/02/2011, (ud. 09/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8526/2006 proposto da:

EAGLE STAR INS. CO. LTD. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (DI SEGUITO

“EAGLE STAR”), (OMISSIS), in persona del suo Liquidatore Dott.

G.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 14,

presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO CLAUDIO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONGIOVANNI ELISA;

– ricorrente –

contro

SASA ASSIC RIASSIC SPA, AUTAMAROCCHI SPA, RAS SPA;

– intimati –

sul ricorso 13276/2006 proposto da:

RAS Riunione Adriatica di Sicurtà SPA, in persona del legale

rappresentante, SASA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA,

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato

FOGLIANI ENZO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONINI ALFREDO, giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrenti –

contro

EAGLE STAR INS. CO. LTD. IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del

liquidatore Dott. G.W., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BOEZIO 14, presso lo studio dell’avvocato D’ANGELANTONIO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANTONGIOVANNI ELISA, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

e contro

AUTAMAROCCHI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 119/2005 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

Sezione Prima Civile, emessa il 21/01/2005, depositata il 24/02/2005;

R.G.N. 604/2003.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato D’AB GEKABTIBUI CLAUDIO;

udito l’Avvocato FOGLIANI ENZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 19.8.94, la Sasa Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. e la Ras Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a. convenivano davanti al Tribunale di Trieste la Autamarocchi s.p.a. esponendo: che il 30.7.91 quest’ultima si era assunta il trasporto per conto della s.p.a. Fincantieri di quattro montanti per motori diesel marini da Ravenna a Trieste e che il carico era stato danneggiato durante il relativo tragitto a seguito di un sinistro stradale (sbandamento nell’affrontare una curva); che il danno subito dalla Fincantieri era stato indennizzato dalle compagnie attrici con L. 186.000.000.

I coassicuratori, surrogandosi all’assicurato, convenivano pertanto davanti al Tribunale di Trieste la Automarocchi s.p.a. per ottenere il rimborso della somma di cui sopra con gli accessori di legge.

Si costituiva la s.p.a. Automarocchi che resisteva alla pretesa attorea affermando che il sinistro era stato causato dal manto stradale difettoso; dichiarava che il carico era stato effettuato da personale specializzato dal mittente, mentre la convenuta, tramite l’autista, aveva solo contributo alla messa in sicurezza del medesimo che era stato fissato con speciali cinghie, regolarmente omologate.

Rilevava che essa aveva stipulato con la Eagle Star Assicurazioni Milano una polizza “vettoriale” nonchè una polizza per merci trasportate “per conto di chi spetta”.

Chiedeva l’autorizzazione a chiamare in causa la Eagle Star per essere manlevata in caso di condanna; concludeva per il rigetto della domanda; in subordine la limitazione del risarcimento nei termini di cui alla L. n. 450 del 1985.

L’adito Tribunale, costituitasi la Eagle Star, con sentenza n. 294/2003, condannava la Automarocchi a pagare alle attrici Euro 95.544,50 di cui il 70% alla Sasa e il 30% alla Ras; condannava la Eagle a manlevare la Automarocchi e condannava la convenuta e la chiamata in solido alle spese processuali.

Proponevano appello, in via principale la Eagle Star, e, in via incidentale, la Automarocchi; la Corte d’Appello di Trieste, con la decisione in esame n. 119/2005, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, condannava la Eagle Star al pagamento in favore della Sasa e della Ras, per le parti di rispettiva competenza, del 50% di _ 95.544,50, oltre interessi dal 21.2.94 al saldo;

affermava in particolare la Corte territoriale che “è fondato l’appello col quale si ripropone la domanda rivolta nei confronti della chiamata in causa, e non accolta dal primo giudice. In tema di applicabilità dell’art. 1910 c.c., la Cassazione ha insegnato che la fattispecie legale comprende anche i casi in cui i contratti di assicurazione, per il medesimo rischio, siano state stipulate, a favore del medesimo assicurato da diversi contraenti…..Nella fattispecie le attrici hanno agito in base all’art. 1910 c.c., invocando la identità del rischio assicurato da Eagle Star nei confronti del contraente Automarocchi con la polizza An 00258 per conto di chi spetta”.

Ricorrono per cassazione, in via principale, la Eagle Star con tre motivi e, in via incidentale, la Sasa con due motivi, illustrati da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorso principale:

con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per non avere la Corte d’Appello rilevato che, in secondo grado, Sasa e Ras avevano completamente mutato la propria domanda nei confronti della Eagle Star; con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1910 c.c. in relazione all’art. 2952 c.c., in quanto “l’azione di regresso ex art. 1919 c.c., è soggetta al termine di prescrizione di cui all’art. 2952 c.c. e tale termine era ampiamente scaduto nel momento in cui la Sasa e la Ras, per la prima volta, aveva inteso far valere il preteso diritto nei confronti della Eagle Star con l’atto di chiamata di terzo;

con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 c.c., in relazione al punto in cui la Corte territoriale afferma non esservi sufficienti prove in relazione alla dedotta coassicurazione da parte della Eagle Star, unitamente alla Zurigo Assicurazione.

Ricorso incidentale:

con il primo motivo si deduce “nullità della sentenza, nella parte in cui ha deciso nel merito sulla decorrenza del termine di prescrizione dell’azione dell’art. 1910 c.c., anzichè dichiarare inammissibile l’eccezione perchè non proposta in primo grado e non riproposta in appello”;

con il secondo motivo si deduce “errore di diritto nella parte in cui la sentenza afferma essere applicabile al diritto ex art. 1910 c.c. il termine breve di prescrizione dell’art. 2952 c.c., anzichè quello ordinario decennale”.

Nel controricorso, tra l’altro, si eccepisce l’inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale e per mancata esposizione del fatto.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Innanzi tutto deve rilevarsi che infondate sono le eccezioni di cui in controricorso in tema di inammissibilità del ricorso per difetto di procura e per mancata indicazione del fatto: la procura risulta in calce al ricorso, regolarmente spillata e come tale funzionalmente collegata allo stesso; dal contenuto del ricorso si può sufficientemente desumere la vicenda processuale in esame.

Non meritevole di accoglimento è il ricorso principale, con conseguente assorbimento dell’incidentale.

Inammissibile è il primo motivo del ricorso principale in quanto il prospettato mutamento di domanda da parte della Sasa e della Ras non è stato specificamente evidenziato in tale censura che risulta quindi in proposito sprovvista del requisito di autosufficienza e non consentono a questa Corte l’accertamento di quanto dedotto.

Altresì inammissibile è il secondo motivo, perchè, anche in tal caso, l’eccezione di prescrizione che la Eagle Star afferma di aver proposto viene riproposta nella presente come la stessa venne formulata.

Ancora inammissibile è il terzo motivo coinvolgendo l’esame di clausole contrattuali, oggetto del giudizio di merito e poste alla base della decisione impugnata, non ulteriormente esaminabili nella presente sede.

Assorbito per quanto esposto è il ricorso incidentale.

Sussistono giusti motivi in relazione alla natura della controversia per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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