Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23429 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, (ud. 19/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5258-2011 proposto da

ICCREA BANCAIMPRESA S.P.A., già AGRILEASING BANCA PER IL LEASING

DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO – CASSE RURALI E ARTIGIANE

S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Petraglia,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Aureliana 2.

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO OFFICINE SCHIEVANO S.R.L., IN LIQUIDAZIONE, in persona del

curatore pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Bassano del Grappa, depositato il

26 gennaio 2011 nel procedimento iscritto al n.r.g. 1507/2010.

Sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 19 ottobre 2016 dal Presidente relatore dott. Aniello Nappi;

udito l’avv. Antonio Petraglia per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Iccrea Bancaimpresa s.p.a. già Agrileasing Banca per il Leasing delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali e Artigiane s.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Bassano del Grappa depositato il 26 gennaio 2011, che respinse l’opposizione da essa proposta avverso lo stato passivo del fallimento delle Officine Schievano s.r.l., in liquidazione, in relazione ad un credito per canoni di leasing già scaduti alla data del fallimento della conduttrice.

Secondo il tribunale il credito per i soli canoni scaduti non poteva essere ammesso al passivo, ai sensi dell’art. 72-quater l.fall., comma 3 in quanto il bene oggetto di leasing non era stato ancora riallocato al momento del deposito della domanda, con conseguente indeterminatezza delle somme effettivamente vantate dal concedente.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo; il fallimento intimato non ha spiegato difese.

Fissata adunanza innanzi alla 6^ sezione civile, il collegio ha quindi disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 72-quater, comma 3, l.fall., assumendo l’erroneità del decreto impugnato laddove afferma che l’insinuazione al passivo da parte del concedente possa avvenire solo dopo la nuova allocazione del bene, che consentirebbe di operare la compensazione col credito già maturato.

2.- Il motivo è infondato, anche se la motivazione del provvedimento impugnato esige una correzione ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

E’ incontroverso, invero, che il contratto di leasing oggetto della lite si era risolto, per inadempimento dell’utilizzatore, già in data precedente alla sua dichiarazione di fallimento.

Non poteva, allora, il giudice del merito ritenere applicabile l’art. 72-quater l.fall., disposizione che, secondo l’orientamento espresso da questa Corte, può essere invocata solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore, mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre di volta in volta distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo (Cass. 9 febbraio 2016, n. 2538).

E invero, mentre la risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458 c.c., comma 1, in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, la risoluzione medesima si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta all’applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà – con il venditore obbligato a restituire i canoni riscossi, fermo il diritto ad un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno quando si tratti di leasing cosiddetto traslativo (Cass. 3 settembre 2003, n. 12823).

Nella vicenda qui all’esame, tuttavia, la ricorrente nè nell’atto di opposizione allo stato passivo e neppure nell’odierno ricorso, ha allegato alcunchè sulla natura del contratto risoltosi prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore e, in particolare, non ha rivendicato il proprio diritto a trattenere i canoni scaduti assumendo che si trattasse di un leasing di mero godimento, come tale sottratto agli obblighi restitutori previsti dall’art. 1526 c.c. applicabile come visto al solo leasing traslativo; la domanda di insinuazione al passivo per i canoni rimasti insoluti, non può pertanto trovare accoglimento, per carenza di idoneo titolo a pretenderne il pagamento.

4. – nulla sulle spese.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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