Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23429 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23429

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6523-2012 proposto da:

M.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo studio dell’avvocato RENATO CARCIONE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI

TESORIERE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE ASP DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato GUIDO DE SANTIS, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVATORE NARBONE,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2053/2011 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 29/12/2011 R.G.N. 761/2011.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di Appello Palermo, con la sentenza n. 2053 in data 29.12.2011, adita in sede di revocazione, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da M.F. nei confronti della Azienda Sanitaria AUSL n. (OMISSIS) di Palermo, poi Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, volta alla condanna di quest’ultima al pagamento degli importi trattenuti a titolo di differenze erogate in relazione alla indennità di esclusività, che la M. aveva rivendicato spettare nell’importo indicato dall’art. 5, comma 3 punto secondo del CCNL del Contratto Collettivo Area Dirigenza sanitaria, professionale e tecnica, parte economica 2000 – 2001;

che la Corte territoriale ha ritenuto che il tenore letterale delle disposizioni contenute nell’art. 5, comma 1, nell’art. 11, comma 4 e nella dichiarazione congiunta n. 3 del CCNL innanzi richiamato deponeva nel senso che l'”esperienza professionale” rilevante per la determinazione della misura dell’ indennità di rapporto esclusivo, è solo quella maturata nell’esercizio della funzione dirigenziale;

che avverso detta sentenza M.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 3, in relazione all’art. 399 c.p.c., comma 1, per non avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità del ricorso in appello proposto dall’Azienda Sanitaria, sostenendo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto essere impugnata con il ricorso per cassazione in quanto non era intervenuto l’accordo delle parti sulla interpretazione autentica della clausola contrattuale controversa;

che con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c., dell’art. 5, comma 3, punto 2, del CCNL 8.6.2000 biennio economico 2000-2001 dell’area della dirigenza Sanitaria professionale tecnica ed amministrativa e motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo, sostenendo che l’espressione “esperienza professionale” contenuta nell’art. 5, comma 3, p. 2, non è seguita da alcuna specificazione, che l’art. 11, comma 4 distingue l’ipotesi in cui è necessario che l’anzianità di servizio sia maturata in qualità di dirigente ai fini del compimento del quinquennio di attività (lett. a) da quella in cui ciò non è necessario essendo sufficiente un’ anzianità complessiva di quindici anni (lett. b) e che la dichiarazione congiunta n. 3 sarebbe riferibile alla sola disposizione contenuta nell’art. 11, comma 4, lett. a) lasciando inalterata l’ipotesi di cui alla lett. b);

che la ricorrente riferisce che il Tribunale, dopo aver emesso l’ordinanza di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 64, comma 1, e dopo aver dato atto della mancanza dell’ accordo sull’interpretazione autentica o sulla modifica delle clausole controverse, non si è limitato a decidere sull’efficacia, validità o interpretazione delle clausole controverse, ma ha deciso nel merito la causa, accogliendo la sua domanda;

che il primo motivo di ricorso va rigettato in applicazione dei principi ripetutamente affermati da questa Corte, ai quali il Collegio ritiene di dare continuità, secondo cui il D.Lgs. n. 165 del 2004, art. 64, ha previsto il ricorso immediato per cassazione avverso la sentenza del giudice di primo grado che abbia deciso solo su questioni concernenti l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi del pubblico impiego privatizzato, così introducendo nell’ordinamento, al fine di assicurare un’interpretazione almeno tendenzialmente omogenea delle clausole dei contratti in questione, un’eccezione alla regola generale in ordine alle sentenze ricorribili; con la conseguenza che, non essendo il suddetto articolo suscettibile di interpretazione analogica o estensiva, è inammissibile il ricorso avverso la sentenza di primo grado che abbia deciso anche sul merito della domanda (Cass. 1663/2014, 1487/2014, 19420/2011, 21796/2009, 7208/2005, 16184/2006);

che poichè si controverte dell’interpretazione del contratto collettivo che disciplina il rapporto di lavoro di pubblico impiego intercorso tra la ricorrente e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5, la Corte di cassazione può procedere alla diretta interpretazione di tali contratti, ove venga investita, come nella specie, della censura di violazione o falsa applicazione di essi, procedendo secondo i criteri di cui all’art. 1362 c.c. e segg., ed eventualmente esaminando, ai sensi dell’art. 1363 c.c., anche clausole che non hanno formato oggetto di censure da parte del ricorrente (Cass. 18948/2016, 6958 del 2014, 21796/2009, 26364/2009, 20581/2008, 22234/2007);

che il CCNL dell’8 giugno 2000, art. 5, dell’ Area della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale parte economica, biennio – 2000 2001, nel disciplinare, in attuazione della disposizione contenuta nel CCNL dell’8 giugno 2000, art. 42, l'”indennità di esclusività del rapporto di lavoro”, dopo averne precisato la natura e le caratteristiche (comma 2) al comma 3 ne indica la misura annua lorda;

che, in particolare, gli importi della indennità di esclusività sono individuati in maniera diversa per il Dirigente con incarico di direzione di struttura complessa (punto 1), in relazione al quale l’importo è determinato senza alcun altro riferimento che non sia la peculiarità dell’incarico (appunto di struttura complessa) e per i Dirigenti ai quali siano attribuiti gli incarichi di cui al CCNL 8 giugno 2000, art. 27, lett. b) o c), (si tratta, rispettivamente degli incarichi di direzione di struttura semplice e degli incarichi natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo);

che, in relazione ai Dirigenti ai quali, come incontestatamente è avvenuto per la ricorrente, siano stati attribuiti incarichi di siffatta tipologia, l’indennità esclusività è differenziata nell’importo con riguardo alla durata della “esperienza professionale nell’ambito del SSN”: l’art. 5, comma 3, dispone che se questa è superiore a quindici anni l’indennità spetta nell’importo pari ad Lire 22.856.000, se, invece essa è compresa tra cinque e quindici anni l’importo è pari a Lire 9.821.000, se, infine essa è inferiore a cinque anni l’indennità di esclusività spetta nella misura pari a 2.900.000;

che l’art. 11, comma 4, del richiamato CCNL parte economica 2000-2001 precisa che “Con riferimento alle norme in cui è richiesta “esperienza professionale” si deve intendere: a) ai fini del compimento del quinquennio di attività di cui all’art. 4 (si tratta della clausola che disciplina la retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti di nuova assunzione) ed al comma 3 del presente articolo (si tratta dell’ integrazione della retribuzione di posizione dei dirigenti di nuova assunzione solo dopo il compimento del quinquennio di attività e positivo superamento della verifica prevista dall’art. 31, comma 4 e art. 32 del CCNL stipulato in data 8 giugno 2000), l’anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN con rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità anche se prestato in aziende o enti diversi del comparto; b) ai fini dell’applicazione dell’art. 3 (equiparazione della retribuzione di posizione minima contrattuale dei dirigenti in servizio alla data del 5 dicembre 1996 nelle posizioni funzionali di ex IX livello qualificato e non dell’ex D.P.R. n. 384 del 1990, con cinque anni di anzianità al 1 febbraio 2001, con la medesima decorrenza, a quella dell’ex 10^ livello non qualificato dello stesso D.P.R.) e 5 (l’indennità di esclusività) l’anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto”;

che le parti contrattuali con la dichiarazione congiunta n. 3 hanno previsto che “L’esperienza professionale richiesta ai dirigenti del ruolo sanitario dall’art. 11, comma 4 deve essere maturata nel profilo di appartenenza anche ove questo sia articolato in più discipline”;

che, diversamente da quanto opina la ricorrente, la dichiarazione congiunta nella sua chiara formulazione testuale rimanda univocamente ad una nozione di professionalità maturata nell’ambito dell’esercizio di funzioni dirigenziali e, lungi dall’ avere valore pleonastico e privo di rilievo, mira ad eliminare ogni dubbio sul fatto che l’esperienza rilevante per la determinazione dell’importo della indennità di esclusività è solo quella maturata nell’espletamento di funzioni dirigenziali (“profilo di appartenenza anche ove questo sia articolato in più discipline”);

che la dichiarazione congiunta si riferisce inequivocabilmente all’intera disposizione contenuta nell’art. 11, comma 4, e non alla sola lett. a), disposizione che viene sostanzialmente integrata nella sua portata complessiva attraverso la concordata precisazione del significato da attribuire alla espressione “esperienza professionale”;

che sulla scorta delle considerazioni svolte il ricorso va rigettato con condanna della ricorrente alla refusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA, in favore della controricorrente.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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