Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23428 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23428

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12162/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

M.A., rappresentata e difesa, giusta procura a

margine del controricorso, dall’Avv. D’Alessio Dario, elettivamente

domiciliata presso l’Avv. Ginefra Antonia, in Roma, via Delle

Fornaci, n. 126;

– controricorrente –

nonchè

Formificio Meridionale s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, M.R., in proprio e quale erede di

M.F., rappresentati e difesi dall’Avv. Vespoli Luigi,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Buccari n. 3, presso lo

studio dell’Avv. Bruno Forti, come da procura a margine del

controricorso;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione distaccata di Salerno n. 25/5/2013, depositata il

25 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo

2020 dal Consigliere D’Orazio Luigi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. La Commissione tributaria regionale accoglieva gli appelli riuniti proposti dalla Formificio Meridionale s.r.l. e dai soci M.R., M.A. e M.F., poi deceduto, per i redditi da partecipazione, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Salerno che aveva rigettato i ricorsi presentati dalla società e dai soci contro gli avvisi di accertamento emessi, per l’anno 2005, nei loro confronti dalla Agenzia delle entrate, dopo l’effettuazione di un accesso “breve” o “istantaneo”, finalizzato solo alla acquisizione di documentazione. Il giudice di appello rilevava che, in presenza di un accesso da parte dell’Ufficio, non era stato redatto nè notificato il processo verbale di constatazione, sicchè non era stato consentito il previo contraddittorio con i contribuenti nè era possibile la verifica del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

3. Resiste con controricorso M.A..

4. Resistono con contoricorso la Formificio Meridionale s.r.l., in persona del legale rappresentante, e M.R., in proprio e quale erede di M.F..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto l’accertamento è basato su risultanze documentali acquisite dall’Ufficio indipendentemente da qualsivoglia accesso alle sedi dell’attività svolta dalla società. Sarebbe, infatti, “pacifico” ed “incontestato” che “non vi sia stato alcun accesso nella sede operativa del contribuente”, ma soltanto esercizio della “facoltà di interpello a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, n. 2”.

2. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole della “violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2,artt. 277 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, in quanto il giudice di appello si è limitato ad annullare l’avviso di accertamento per il vizio formale riscontrato, senza “entrare nel merito della pretesa tributaria e decidere della fondatezza della stessa”.

2.1. I due motivi, che vanno decisi congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.

2.2. Invero, risulta dagli atti del processo che vi è stato un accesso presso la sede dell’impresa in data 4-3-2010. La stessa Agenzia delle entrate, ricorrente, a pagina 2 del ricorso per cassazione riporta il contenuto dell’avviso di accertamento emesso, nel quale si legge che “con accesso breve effettuato in data 4-3-2010, pertanto, l’Ufficio richiedeva l’esibizione della documentazione contabile necessaria per tale tipologia di controllo”.

Inoltre, anche nella motivazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale si afferma che “dall’accesso effettuato dall’Ufficio, emergevano indizi sintomatici di inattendibilità delle scritture contabili” (cfr. pagina 3 del controricorso della società e della socia M.R.).

2.3. Per questa Corte, invero, in tema di verifiche fiscali, la regola in base alla quale l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento, decorrente dal rilascio al contribuente della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, si applica anche nel caso di “accessi brevi” finalizzati all’acquisizione di documentazione, sia perchè la disposizione di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non prevede alcuna distinzione in ordine alla durata dell’accesso, in esito al quale comunque deve essere redatto un verbale di chiusura delle operazioni, sia perchè, anche in caso di accesso breve, si verifica l’intromissione autoritativa dell’amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente, che deve essere controbilanciata dalle garanzie di cui al citato art. 12 (Cass., sez. 5, 21 novembre 2018, n. 30026; Cass., sez. 5, 17 aprile 2015, n. 7843); tanto che anche in caso di accesso breve devono essere indicate le specifiche ragioni di urgenza ove l’atto impositivo venga emesso ante tempus (Cass., sez. 5, 12 aprile 2019, n. 10388).

2.4. Inoltre, deve aggiungersi che il termine di sessanta giorni deve decorrere a prescindere che l’operazione abbia o non comportato constatazione di violazioni fiscali (Cass., n. 4564/2019), con la precisazione che tela termine decorre da tutte le possibili tipologie di verbali che concludono le operazioni di accesso, verifica o ispezione, indipendentemente dal loro contenuto e denominazione formale, essendo finalizzato a garantire il contraddittorio anche a seguito di un verbale meramente istruttorio e descrittivo (Cass., sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15010).

3. Per questa Corte, a sezioni unite, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso “ante tempus”, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio (Cass.Civ., Sez.Un., 29 luglio 2013, n. 18184).

3.1. Nè la sanzione della illegittimità dell’avviso per il mancato rispetto del termine dilatorio dei sessanta giorni può essere irrogata solo qualora il contribuente dimostri che il minor termine gli ha precluso di predisporre una adeguata e specifica linea difensiva. Tale termine deve essere, infatti, rispettato a prescindere dalla allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico nocumento alla propria difesa, non avendo potuto produrre nel ristretto lasso temporale concesso, osservazioni, memorie e documenti. Il termine è infatti stabilito a presidio del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, espressione dei principi di collaborazione e di buona fede (Cass., sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27623).

3.2. Nella specie gli avvisi di accertamento sono stati emessi quando non erano ancora decorsi i sessanta giorni dall’accesso breve del 4-3-2010.

3.3. Ovviamente, una volta dichiarati illegittimi gli avvisi di accertamento, per il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni, il giudice di appello non avrebbe certo potuto esaminare il merito della pretesa fiscale, ormai irrimediabilmente venuta meno.

4.Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Agenzia delle entrate, per il principio della soccombenza, e si liquidano come da dispositivo. 5.Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550; Cass., n. 889/2017).

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate a rimborsare alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che sì liquidano in complessivi Euro 5.600,00, oltre rimborso spese generali nella misura forfettaria del 15 %, accessori di legge ed esborsi nella misura di Euro 200,00, per ciascuna parte.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

 

 

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