Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23427 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, (ud. 18/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – rel. Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1566-2010 proposto da:

P.A. (C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COLA DI RIENZO 190, presso il suo STUDIO, rappresentata e difesa da

se medesima;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, e di (OMISSIS)

S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L., in

persona del Curatore Dott. D.G., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANTONINA

ANZALDI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO STANGHELLINI,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 18/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. NAPPI ANIELLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Massa ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento della s.p.a. (OMISSIS) in liquidazione proposta dall’avv. Alice Pucci, in relazione all’esclusione parziale del proprio credito per prestazioni professionali.

Il Tribunale ha ritenuto, quanto al credito di Euro 27.308,49, che il giudice delegato avesse correttamente accertato la sua avvenuta estinzione per prescrizione, trattandosi di credito maturato nel 2003 per il quale la notula risultava inviata nel 2006. Quanto al credito per l’attività stragiudiziale svolta, ha evidenziato il difetto di prova di un accordo sul compenso e la mancanza di allegazione di mezzi di prova diretti a dimostrare lo svolgimento dell’attività e la sua entità, rilevando come la ricevuta di Euro 15.000,00 allegata alla domanda di ammissione al passivo, non recasse alcuna indicazione circa la natura di “acconto” della somma cui si riferiva, sì che non era possibile escludere che si fosse trattato di pagamento a saldo.

Contro il provvedimento del tribunale (denominato “ordinanza”) la creditrice opponente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi.

Resiste con controricorso il curatore fallimentare intimato, il quale ha, altresì, depositato memoria nel termine di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto per avere il Tribunale pronunciato “ordinanza” anzichè “decreto”.

La doglianza è palesemente infondata perchè, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (cfr. per tutte Sez. un., n. 25837/2007 nonchè n. 20470/2005, richiamata anche dal resistente), è assolutamente irrilevante l’errore in cui è incorso il tribunale nell’intestazione come ordinanza del decreto impugnato, avendo comunque rispettato l’obbligo di motivazione.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione della L.Fall. art. 99, lamentando che sia stata accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore, benchè tardivamente costituito.

La doglianza è infondata poichè, dalla stessa narrazione dei fatti del processo contenuta nel ricorso, si evince che il credito della ricorrente era già stato escluso dal giudice delegato in accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dal curatore in quella fase; ne consegue che il curatore, anche se tardivamente difendere il provvedimento emesso nella fase sommaria dal giudice delegato, senza sollevare nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio, le quali soltanto richiedono la costituzione tempestiva.

2.3.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 2956, 2959 e 2960 c.c., laddove il Tribunale di Massa non ha considerato la natura di prescrizione “presuntiva” applicabile al credito richiesto e non ha ammesso il giuramento ex art. 2960 c.c.”.

Il motivo è inammissibile nella parte in cui deduce che il curatore avrebbe implicitamente ammesso il mancato pagamento della prestazione, per farne discendere l’incompatibilità con l’eccezione di prescrizione presuntiva, posto che manca, nel provvedimento impugnato, qualsiasi riferimento alla predetta ammissione e la censura sollecita, quindi, un inammissibile accertamento in fatto ad opera di questa Corte.

Del resto, va rilevato che rispetto alla testi sostenuta nel motivo, è vero esattamente il contrario, poichè è il debitore che neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda, ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, ad ammettere implicitamente che l’obbligazione non è stata estinta (Sez. 2, Sentenza n. 2977 del 16/02/2016), non certo il debitore che eccepisca la prescrizione.

Il motivo è poi infondato nella parte in cui lamenta che non sia stato ammesso il giuramento ex art. 2960 c.c., posto che nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore, in quanto “terzo” rispetto al fallito e privo della capacità di disporre del diritto controverso, non può essere sollecitato alla confessione su interrogatorio formale con riferimento a vicende solutorie attinenti all’obbligazione dedotta in giudizio, nè gli è deferibile il giuramento decisorio (Sez. Sentenza n. 15570 del 24/07/2015).

2.4. – Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia: a) in relazione all’eccezione di tardività della costituzione del curatore e di inammissibilità dell’eccezione di prescrizione; b) in relazione alla richiesta di ammissione del giuramento ex art. 2960 c.c.. E con il quinto motivo deduce mancanza di motivazione al riguardo.

Le censure sono infondate, quanto al profilo sub a) per le ragioni dette quanto alla costituzione del curatore e alle allegazioni difensive possibili (v. supra sub 2.2.) e, quanto al profilo sub b), per la ragione esposta a proposito dell’inammissibilità del giuramento deferito al curatore (v. sub 2.3), che rende irrilevante il difetto di motivazione.

2.5.- Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per “omesso esame e valutazione di prove che ha determinato vizio di motivazione su di un punto decisivo della controversia” e deduce che la documentazione prodotta (notule, fatture e altri documenti) sarebbe idonea a provare l’attività stragiudiziale svolta.

Il motivo come eccepito dal resistente è inammissibile, perchè del tutto privo di riferimenti quanto alla documentazione menzionata e invocata a sostegno della censura, che, peraltro, deduce un vizio revocatorio, riconoscendo per di più la mancanza di un accordo sull’entità del compenso, sicchè nulla autorizza a ritenere che il riconosciuto pagamento di 15 mila Euro fosse in acconto e non a saldo.

2.6. – Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando omessa pronuncia sulla richiesta di interrogatorio formale del fallito in ordine all’attività stragiudiziale svolta.

Il motivo è infondato perchè nel giudizio di opposizione allo stato passivo (nel regime cd. intermedio di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) il fallito, per quanto destinatario della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, non assume la qualità di parte del giudizio e non può, quindi, rendere interrogatorio formale sui fatti oggetto della domanda, nè gli è deferibile il giuramento suppletorio o decisorio (Sez. 1, Sentenza n. 15570 del 24/07/2015).

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, determinate in Euro 7.200, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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