Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23427 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23427

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24841/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, rappresentata e difesa

dall’Avvocato MASCHERONI EMILIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1155/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/09/2006 R.G.N. 1036/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO1;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta, che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6.7/29.9.2006 la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra C. N. e le Poste Italiane il 2.7.2001, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”.

Osservava la corte territoriale, con riferimento all’onere probatorio del datore di lavoro, nella fattispecie ritenuto non assolto, che non bastava dedurre l’essere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte, nello specifico contesto lavorativo ove la dipendente era stata chiamata a svolgere la propria prestazione lavorativa, particolari ed eccezionali esigenze idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con otto motivi.

Non si è costituita l’intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo, svolti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente trascurato di considerare che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro era resa palese dal contegno di prolungata ed ininterrotta inerzia assunto dopo la scadenza del contratto a termine e che, con motivazione contraddittoria, erano state rigettate le richieste istruttorie avanzate al fine di darne ulteriore riscontro, specie con riferimento all’attività lavorativa svolta in favore di terzi.

Con il terzo motivo la ricorrente, prospettando violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 112, 324, 346, 434 c.p.c. e art. 2909 c.c.), rileva che il giudice di appello aveva confermato la nullità della clausola di durata, sebbene la dipendente non avesse impugnato la statuizione di primo grado che aveva escluso la lamentata genericità ed indeterminatezza della previsione contrattuale ed accolto il ricorso solo con riferimento alla carenza di prova della sussistenza, in concreto, di tali esigenze.

Con il quarto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, alla L. n. 230 del 1962, art. 3 ed ai criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, rilevando che nè la norma legale, nè quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Con il quinto motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., la ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver omesso di statuire in merito al vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, che aveva pronunciato su motivi di nullità (mancata indicazione del dipendente sostituito e del motivo della sostituzione) non denunciati col ricorso introduttivo.

Con il sesto motivo denuncia, invece, vizio di motivazione, per avere la corte territoriale omesso, comunque, di valutare, ai fini della verifica del prescritto onere probatorio, le concomitanti esigenze correlate alla necessità di espletamento del servizio nel periodo feriale, pur poste a fondamento dell’assunzione.

Con gli ultimi due motivi, infine, prospettando violazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione, la società ricorrente si duole che la corte territoriale avesse omesso qualsiasi indagine in ordine alla rituale costituzione in mora del datore di lavoro, nonchè qualsiasi decisione in merito alla richiesta formulata ai fini dell’esibizione di documentazione utile a consentire una corretta determinazione dei corrispettivi percepiti dalla dipendente per attività di lavoro svolta a favore di terzi, e ciò sebbene l’eccezione non potesse che essere genericamente dedotta dal datore di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

2. Il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono trattarsi congiuntamente in considerazione della connessione delle censure avanzate, sono infondati.

Come questa Corte ha più volte affermato “nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto” (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, “grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro” (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo (nel caso, peraltro, non particolarmente eccessivo) maturatosi prima della proposizione del ricorso, non senza considerare che, comunque, il reperimento di altre occasioni di lavoro è strumentale alla necessità di sopperire ad elementari bisogni di vita ed , in difetto di un più specifico contesto di riferimento, non è, pertanto, di per sè solo significativo di una univoca volontà di rinunciare al diritto.

3. Per quanto attiene, poi, al terzo motivo, con il quale si denunciaci sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 324, 346, 434 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., lo stesso deve ritenersi inammissibile, dovendosi ribadire come il vizio riconducibile nell’ambito dell’art. 112 c.p.c., e, quindi, al principio per cui il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e al canone tantum devolutum quantum appellatum ed alla conseguente formazione del giudicato sostanziale interno con relativa preclusione, integrando un error in procedendo incidente sulla sentenza impugnata, è deducibile con ricorso per cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nè, a maggior ragione, come vizio motivazionale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, attenendo quest’ultimo all’accertamento e alla esatta valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione.

A ciò si aggiunga che, se in presenza di un error in procedendo, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto ed ha il potere- dovere di esaminare direttamente gli atti di causa, tuttavia, per il sorgere di tale potere-dovere, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui chiede il riesame, e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutti i riferimenti e le precisazioni necessari ad individuare la dedotta violazione processuale (v. ad es.

Cass. n. 20405/2006; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 1170/2004) Nel caso, la società ricorrente si è essenzialmente limitata a fare riferimento agli “atti di causa”, senza indicare puntualmente, attraverso apposita trascrizione, le difese svolte in parte qua dalla controparte nei precedenti gradi del giudizio ed oggetto di contestazione; ragion per cui la censura deve ritenersi inammissibile.

3. Il quarto motivo del ricorso è, invece, fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del ccnl del 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciciplina del contratto a termine (D.Lgs. n. 368 del 2001).

Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1-10-2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata “delega in bianco” le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operatività non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

4. Alla luce dei principi indicati, il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi, si palesa, quindi, meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da C.N. nei confronti delle Poste italiane.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di merito, tenuto conto della complessità del quadro giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia e degli esiti dei precedenti gradi del giudizio, mentre seguono la regola della soccombenza quelle del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il quarto, dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da C. N. nei confronti delle Poste Italiane; compensa le spese della fase di merito e condanna C.N. al rimborso di quelle di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi ed in Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA