Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23426 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 10/11/2011), n.23426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTESA SANPAOLO S.p.A., quale incorporante SANPAOLO IMI S.p.A, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Gregorio VII n. 108, presso lo studio

dell’Avv. Bruno Sconocchia, rappresentata e difesa dall’Avv.

BARBAGALLO Filippo, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in Roma, Via Flaminia

n. 195, presso lo studio dell’Avv. Sergio Vacirca, rappresentato e

difeso per procura a margine dei ricorso dall’Avv. FERRARO Giuseppe

del foro di Napoli;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 3801/07 della Corte di Appello di

Napoli del 10.05.2007/7.06.2007 (R.G. n. 3274 dell’anno 2004).

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.10.2011 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;

udito l’avv. Filippo Barbagallo per la ricorrente;

sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SEPE Ennio

Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3801 del 2007, confermando la decisione n. 425 del 2004 del Tribunale della stessa città, ha riconosciuto il richiesto grado 3^ ad L.A., il quale assumeva di avere svolto dal 10 novembre 1995 – quale preposto all’Ufficio tecnico fondiario del Banco di Napoli – mansioni di particolare importanza e complessità e in ogni caso superiori al grado 5^.

Il Banco nella sua difesa aveva contrastato tale domanda sui presupposto che l’Ufficio in esame non era autonomo ed era stato ridimensionato, sicchè ben poteva essere diretto da un dipendente che rivestiva il 5^ grado.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale ha osservato che, come si evinceva dall’istruttoria e in special modo dalle deposizioni dei testi escussi, il L. era succeduto all’Ing. D., che era un 3^ grado svolgendo sempre gli stessi compiti, che le sue mansioni erano corrispondenti a quelle indicate nella contrattazione collettiva per il riconoscimento del grado rivendicato, che l’Ufficio tecnico fondiario non aveva subito alcun ridimensionamento, che – come richiedeva appunto il 3^ grado – egli era stato assegnato ad un ufficio di particolare complessità, rispondeva del buon andamento dello stesso e collaborava anche con il capo dello stesso servizio, ed infine svolgeva un compito di rilevante professionalità nell’opera di apprestamento del c.d.

disciplinare. Era rimasta sfornita di critica – ad avviso della Corte – l’osservazione del primo giudice secondo la quale l’eccepita previsione di cui all’accordo del 31 luglio 1991 non era applicabile al L. svolgente altri compiti, in quanto riferita solo ai dipendenti svolgenti mansioni di sovrintendenza e/o preposizione alla data dell’accordo stesso.

La Corte ha aggiunto che non poteva condividersi neanche l’assunto della Banca secondo cui la domanda del L. non poteva trovare accoglimento, atteso che ai sensi dell’accordo del 4 agosto 1995 non era più in vigore – al momento della preposizione de lavoratore all’Ufficio 6^ del credito fondiario – la più favorevole norma dell’accordo sindacale del 12 marzo 1990 che attribuiva al grado 3^ le mansioni di coordinamento degli addetti, in quanto nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado il Banco di Napoli non aveva minimamente eccepito sul punto quale fatto impeditivo l’inapplicabilità della più favorevole previsione dell’accordo 12 marzo 1990 per effetto dell’accordo sindacale del 4 agosto 1995, ma aveva invece eccepito che con accordo del 3 luglio 1991 era stata prevista la possibilità di utilizzazione dei lavoratori di grado 5^ in mansioni di collaborazione con i preposti nell’ambito delle funzioni di coordinamento agli stessi attribuite ed aveva anzi richiamato l’accordo del 22 luglio 1996, con il quale solo dalla data dello stesso venivano abolite le categorie tecniche e il mansionario con sopravvivenza delle stesse fino al mantenimento in sevizio degli appartenenti alle medesime.

Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione la intesa San Paolo con due motivi.

Il L. resiste con controricorso.

La difesa di quest’ultimo ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso la Banca rinnova la critica alla sentenza di appello per errata interpretazione ed applicazione delle fonti collettive, in quanto – a suo avviso – non era operante, stante il combinato disposto degli accordi 12 marzo 1990 e 4 agosto 1995, il trattamento favorevole riconosciuto dal primo giudice – come da quello di appello – al L. con l’attribuzione del grado 3^.

Il motivo è privo di pregio e va disatteso, perchè – a fronte di una decisione supportata da una motivazione congrua, priva di salti logici e corretta sul versante giuridico – la ricorrente non allega i numerosi accordi su cui basa le sue censure nè indica – in violazione del principio di autosufficienza – se detti atti siano stati ritualmente e tempestivamente acquisiti in giudizio, nè specifica – con riferimento alla loro lettura da parte del giudice di appello – quali dei diversi criteri ermeneutici siano stati violati, precisando le ragioni di tali violazioni, sia infine perchè in alcuni passaggi il ricorso tende ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie non consentita in sede di legittimità.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione della norma contrattuale dell’ordinamento interno del 20 gennaio 1979 riguardante la declaratoria del grado 3^ – Ingegnere Capo, nonchè violazione e falsa applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale di cui all’art. 1362 c.c., e segg..

Anche questo motivo è inammissibile, non essendo stato allegato nè specificato quando l’anzidetto ordinamento interno dell’istituto sia stato acquisito agli atti nè quale dei criteri ermeneutica sia stato violato nell’interpretazione di tale accordo, che si assume disatteso dal ricorrente, secondo cui ai fini del riconoscimento del grado 3^ rivendicato doveva considerarsi necessaria la formale qualificazione attribuita al lavoratore dalla banca sulla base della particolare complessità ed importanza dell’Ufficio tecnico cui era preposto l’ingegnere capo. Il motivo per di più introduce questioni e circostanze di fatto da ritenersi nuove, non essendo state evidenziate nel ricorso per cassazione la loro rituale e tempestiva proposizione, e ciò in violazione del criterio dell’autosufficienza dello stesso ricorso.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in Euro 40,00, oltre Euro 2.500,00 per onorari ed oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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