Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23426 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 20/06/2017, dep.06/10/2017),  n. 23426

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11114-2012 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA,

che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.P.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 887/2011 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 03/11/2011 R.G.N. 787/10.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con la sentenza n. 887/2011, la Corte di Appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città il 24.3.2010, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra Poste Italiane spa e G.P.L. dall’11.12.2001 al 31.1.2002 per “esigenze tecniche, produttive e organizzative della struttura operativa connesse anche al maggior traffico postale del prossimo periodo delle festività natalizie”, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall’11.12.2001 nonchè ha condannato la società “alla riammissione in servizio del lavoratore e al” pagamento delle retribuzioni maturate dal 24.5.2007, oltre accessori; che avverso tale sentenza ha proposto ricorso Poste Italiane spa con ricorso affidato a tre motivi;

che G.P.L. non ha svolto attività difensiva; che il PG non ha formulato richieste;

che la società ha presentato memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, nelle more del giudizio di cassazione, è stato depositato, unitamente all’atto di rinuncia al ricorso da parte di Poste Italiane spa debitamente notificato all’intimato, anche il verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sindacale in data 24.9.2012, depositato presso la Cancelleria di questa Corte;

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore interessato e dal rappresentante della società ricorrente, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge; che tale verbale si appalesa idoneo a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo e in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria; che nulla va disposto, in ordine alle spese del presente giudizio, non essendovi stata costituzione dell’intimato.

PQM

 

La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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