Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23425 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 26/10/2020), n.23425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1114/2017 proposto da:

CITTA’ SCAMBI s.r.l., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Andrea Zappalà e Ilaria

Napolitano ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in

Roma, Via Ludovisi n. 16;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato

e difeso dall’Avv. Marco Zanasi ed elettivamente domiciliato presso

lo studio dell’Avv. Marcello Furitano in Roma, Via Monte Zebio n.

37;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1406/12/2016 della Commissione tributaria

Regionale della Emilia Romagna, sezione di Bologna, depositata il

30/05/2016;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2020

dal Consigliere Dott. Stefano Pepe.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Il 7 aprile 2010 il Comune di Bologna notificava alla Città Scambi S.r.l. avviso di accertamento ICI e irrigazione sanzioni relativo al periodo di imposta 2007, sul presupposto della infedele dichiarazione relativa all’area fabbricabile, sita nel suddetto Comune e censita al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), costituente il (OMISSIS) di un più ampio comparto. Presupposto dell’avviso era l’attribuzione da parte del Comune all’area in oggetto del valore venale in comune commercio D.Lgs. n. 504 del 1992, ex art. 5, comma 5; valore superiore a quello indicato dalla contribuente quale base imponibile del tributo.

2. La contribuente proponeva ricorso adducendo che l’avviso era affetto da carente o insufficiente motivazione e che, nel merito, era errata la determinazione del valore dell’area compiuta dal Comune di Bologna assumendo all’uopo rilievo la perizia di parte depositata.

3. La CTR con la sentenza n. 1406/12/16, depositata il 30/05/2016, confermava la sentenza di primo grado e, per l’effetto, rigettava il ricorso della contribuente.

4. Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

5. Il Comune di Bologna ha depositato controricorso.

6. Con istanza del 29/09/2017, i contribuenti comunicavano di avere presentato, con riferimento all’avviso di accertamento sopra indicato, domanda di definizione di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, e, pertanto chiedevano la sospensione, sino al 31 dicembre 2018, del presente giudizio prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente: la Delib. con la quale il Comune di Bologna ha approvato, cit. D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 1 bis, il regolamento con il quale ha esercitato la facoltà di avvalersi del procedimento di definizione agevolata delle liti tributarie pendenti ai sensi del medesimo D.L. n. 50 del 2017; la domanda di definizione della lite del 28 settembre 2017 e, infine, la prova del versamento dell’intero importo liquidato in applicazione del beneficio.

Ai sensi del medesimo articolo, comma 10, entro lo stesso termine sopra indicato la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, ultimo periodo.

P.Q.M.

La corte dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi con modalità da remoto secondo quanto disposto dal Primo Presidente con decreti n. 76 e 97 del 2020, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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