Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23425 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 29369/2018

R.G., sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del

10/10/2018 nel procedimento vertente tra:

Z.G., da una parte,

e

AGENZIA LOCALE DI SVILUPPO DELLA VALLE DELL’ARNO SPA, dall’altra;

ed iscritto al n. 4467/2018 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa SCRIMA

ANTONIETTA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che chiede che

codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il regolamento

di competenza di ufficio.

Fatto

CONSIDERATO

Che:

il Tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza pubblicata in data 10 ottobre 2018, con riferimento al ricorso per decreto ingiuntivo proposto da Z.G. nei confronti dell’Agenzia Locale di Sviluppo della Valle dell’Arno S.p.a. con il quale è stata proposta domanda di ingiunzione per il pagamento di compensi maturati quale amministratore della società intimata (giusta delibera dell’8 novembre 2013), ha rigettato il ricorso e, ritenendo competente a decidere la Sezione specializzata del Tribunale delle Imprese di Napoli, ha sollevato conflitto di competenza, chiedendo a questa Corte di dichiarare competente a decidere la controversia de qua e, conseguentemente, a pronunciarsi in relazione alla domanda monitoria la predetta Sezione specializzata,

ha evidenziato il Tribunale adito che il ricorrente Zollo ha proposto la ricordata domanda sul presupposto che il rapporto giuridico intercorrente tra lui e la detta società sia qualificabile come rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, a tanto, all’evidenza, indotto dalla pronuncia del Tribunale delle Imprese di Napoli, che, con riferimento ad altro amministratore della medesima società ( V.G.), ha declinato la propria competenza, ritenendo competente il Tribunale di Nocera Inferiore, in funzione di Giudice del lavoro; il Giudice a quo ha, altresì, espresso di non condividere l’orientamento seguito dal Tribunale delle Imprese e di aderire, invece, all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rapporto tra amministratore e società non è inquadrabile nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 409 c.p.c., comma 1, n. 3, il che escluderebbe che a pronunciarsi in relazione ai compensi maturati per l’incarico di amministratore societario, anche in fase monitoria, debba necessariamente essere il Tribunale delle Imprese territorialmente competente (nella specie quello di Napoli);

le parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RILEVATO

Che:

l’art. 45 c.p.c., pur nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009, richiede comunque una decisione declinatoria della competenza per materia o territorio inderogabile, non ravvisabile nel caso di rigetto della richiesta di ingiunzione (che non dà luogo ad una pronuncia definitiva e non è suscettibile di passare in cosa giudicata) motivata dal giudice adito sul rilievo della propria incompetenza, sicchè l’Autorità Giudiziaria indicata come competente in quel provvedimento, ove investita di una nuova richiesta monitoria, non può proporre, pena l’inammissibilità dello stesso, il regolamento di competenza di ufficio (Cass., ord., 21/09/2016, n. 18526; Cass., ord., 29/09/2005, n. 19130);

nella specie, peraltro, difetta pure una previa declinatoria di competenza sulla stessa domanda monitoria contenuta in un precedente decreto di rigetto, non rilevando certo quella relativa alla analoga domanda monitoria proposta da altro soggetto;

le considerazioni che precedono portano ad escludere la configurabilità, nella specie, di un conflitto negativo di competenza come disciplinato dall’art. 45 c.p.c., nè può valere in alcun modo il richiamo a ragioni di economia processuale contenuto nell’ordinanza del Tribunale di Nocera Inferiore/ con cui è stato sollevato il conflitto, “attesa la potenziale – e per certi versi concreta, essendosi, di fatto, il Tribunale delle Imprese di Napoli, già pronunciato in termini negativi sulla suddetta questione – situazione di conflitto venutasi a creare tra (quel) Tribunale e la Sezione Specializzata del Tribunale dele imprese di Napoli”;

il Tribunale ha, quindi, nel caso all’esame, sollevato il conflitto di competenza in difetto dei suoi presupposti e, pertanto, il regolamento proposto è inammissibile;

non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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