Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23425 del 17/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23425

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., in persona del direttore della

direzione rischi, come da delega del c.d.a., rappr. e dif. dall’avv.

Aldo Corvino, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Federico

Garritano in Roma, via Marcantonio Colonna n. 24, come da procura in

calce all’atto;

– ricorrenti –

Fallimento (OMISSIS) società italiana costruzioni e progettazione

s.r.l., in persona dei curatore fall. p.t..

– intimato –

per la cassazione della sentenza App. Cagliari, sezione distaccata

Sassari 4.3.2010, n. 141/2010, RG 491/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 6 ottobre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

Cardino Alberto che ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo

del ricorso.

Fatto

IL PROCESSO

Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. (BNL) impugna il decreto Trib. Napoli 7.12.2010 n. 6679/2010 con cui veniva rigettata l’opposizione avverso il Decreto 6 settembre 2008 del giudice delegato del fallimento (OMISSIS) s.r.l. di non ammissione al passivo del credito già insinuato dalla banca per 472.441,93 oltre ad interessi convenzionali.

Rilevò il tribunale che i contratti di conto corrente e di sovvenzione, il cui saldo finale era stato richiesto di ammissione al passivo della procedura, erano privi di data certa anteriore, giudicandosi inidonee ad integrare il requisito le stampigliature dei timbri postali apposte in autoprestazione. Secondo il decreto la presentazione del plico in busta chiusa all’addetto dell’ufficio postale e la conseguente considerazione dell’oggetto bollato non come documento ma come atto di mero invio al medesimo indirizzo del mittente precludevano, insieme ad una verifica del documento interno o del contenuto, di affermarne l’opponibilità al terzo ex art. 2704 c.c., cadendo dunque ogni portata probatoria degli estratti conto (reggendosi essi su contratto inopponibile) e dell’estratto autocertificato (perchè di provenienza unilaterale).

Il ricorso è affidato a tre motivi. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè artt. 2704 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, avendo erroneamente il tribunale rilevato d’ufficio il difetto di data certa del documento anteriore al fallimento, eccezione invece spettante al solo curatore.

Con il temo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione quanto agli artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè artt. 1335, 2729, 2697, 2704 e 2710 c.c., non avendo considerato il tribunale che la prova dell’anteriorità del contratto di conto corrente era stata fornita dalla banca mediante l’allegazione di documenti già versati nel pregresso giudizio monitorio, con attestazione di deposito del cancelliere apposta sull’indice quanto e alla lettera-contratto (ai fini della data certa) e alle schede di conto (per la prova del credito).

Con il quarto motivo, si deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge ove la sentenza ha negato la prova dei crediti senza apprezzare le schede di conto integrali depositate dalla parte.

1. Il primo ed il secondo motivo sono infondati, apparendo il Tribunale di Napoli essersi conformato al principio, consolidato presso questa Corte, per cui La mancanza di data certa nelle scritture prodotte dal creditore, che proponga istanza di ammissione al passivo fallimentare, si configura come fatto impeditivo all’accoglimento della domanda ed oggetto di eccezione in senso lato, in quanto tale rilevabile anche di ufficio dal giudice (Cass. s.u. 4213/2013), mentre il concorrente principio per cui la rilevazione d’ufficio dell’eccezione determina la necessità di disporre la relativa comunicazione alle parti per eventuali osservazioni e richieste e subordina la decisione nel merito all’effettuazione di detto adempimento non risulta oggetto di tematizzazione critica nel ricorso.

2. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del quarto (inerente alla prova del credito). Va invero ripetuto che L’art. 2704 c.c., non contiene una elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autentica deve ritenersi certa rispetto ai terzi, e lascia al giudice di merito la valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione, idoneo, secondo l’allegazione della parte, a dimostrare la data certa. Tale fatto può essere oggetto di prova per testi o per presunzioni, la quale non è ammessa solo se direttamente vertente sulla data della scrittura. (Nella fattispecie, relativa ad insinuazione al passivo fallimentare di credito da fideiussione, la S.C. ha pertanto cassato, per vizio di motivazione, la sentenza del giudice di appello che non aveva spiegato perchè la produzione, nel procedimento promosso per la dichiarazione del fallimento del fideiussore, della scrittura privata contenente la fideiussione non consentisse di ritenere provata l’anteriorità della scrittura alla dichiarazione del fallimento. (Cass. 23793/2006). Detto principio, riportato altresì per la fattispecie decisa, permette un’agevole estensione anche alla vicenda ora in esame, avendo omesso i giudici napoletani di dare conto delle ragioni per le quali la produzione in altro giudizio del documento contrattuale reggente gli ulteriori rapporti di debito fra le parti, con attestazione fidefaciente del cancelliere in ordine alla sua tempestiva datazione rispetto dunque al fallimento, non potesse assumere alcuna portata integratrice dei requisiti di efficacia pretesi, a tutela del terzo, dall’art. 2704 c.c.. Opera invero in tema il principio per cui il deposito in giudizio del documento involge un’attestazione per la quale è sufficiente il timbro e la sottoscrizione del cancelliere in calce all’indice dei documenti contenuto nel fascicolo di parte (Cass. 18958/2013, 18187/2007) e pertanto ne consegue la prova di avvenuta certezza della data di formazione del documento stesso rispetto ad altri avvenimenti successivi all’atto del cancelliere. In sede di ricorso per conseguire il decreto ingiuntivo la banca aveva infatti depositato la lettera – contratto di conto corrente, adeguatamente oggetto di menzione nell’indice degli atti a fascicolo e tale pregressa produzione, riversata nel giudizio di insinuazione al passivo (secondo una tempestività e ritualità non eccepite dal tribunale e dunque da ritenersi corrette rispetto alla L.Fall., art. 99, Cass. 15037/2016), appare essere stata del tutto fraintesa nel decreto impugnato sia nei suoi estremi storici (per confusione con la diversa fattispecie dell’autoproduzione a seguito di timbro postale) sia nella portata giuridica (per assimilazione tipologica ad altro e diverso fatto integrativo della data certa, ma non certo dotato – ove escluso – di forza impeditiva dell’equipollenza di altri fatti).

Il ricorso pertanto va rigettato quanto ai primi due motivi, accolto con riguardo al terzo e con assorbimento del quarto, con cassazione e rinvio ad altro collegio del Tribunale di Napoli, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, dichiara assorbito il quarto e cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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