Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23423 del 17/11/2016

Cassazione civile sez. I, 17/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 17/11/2016), n.23423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28141-2011 proposto da:

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) A R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MAUCERI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZENA CAVE CONSORTILE S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

ZENA CAVE SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CASETTA MATTEI 239, presso lo STUDIO AVVOCATI SERGIO

TROPEA E FRANCESCO PRIMAVERA, rappresentata e difesa dall’avvocato

VINCENZO TARANTO, giusta procura a margine del controricorso e

ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO DELLA (OMISSIS) A R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona del

Curatore avv. P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DEI GRACCHI 187, presso l’avvocato MARCELLO MAGNANO SAN LIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MAUCERI, giusta

procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 553/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MAUCERI F. che ha chiesto

l’accoglimento del proprio ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO LUIGI che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Catania ha accolto l’appello proposto da Zena Cave soc. consortile a r. l. avverso la sentenza del Tribunale di quella stessa città con la quale, a sua volta, era stata accolta la domanda revocatoria proposta, ai sensi della L.Fall. art. 67, comma 2, dal curatore del Fallimento della (OMISSIS) a.r.l., perchè quest’ultima, nell’anno anteriore all’apertura della procedura, a seguito dell’ordinanza di assegnazione delle somme, aveva corrisposto quanto richiesto dal creditore poi fallito in pagamento, così effettuato in esecuzione dell’ordine del giudice ciò che, per il creditore, costituirebbe un mezzo normale di adempimento.

2. Secondo la Corte territoriale, per quello che ancora rileva, non era sussistente l’elemento soggettivo della fattispecie, come erroneamente ritenuto dal primo giudice sulla base di una non corretta applicazione dei principi in materia di prova della scientia decoctionis nelle revocatorie fallimentari, in quanto la contezza dello stato di decozione del debitore non potrebbe seguite al mero ricorso, da parte del creditore, al pignoramento presso terzi, occorrendo altri indizi gravi, precisi e concordanti (quali i protesti cambiari o la pluralità delle procedure espropriative pendenti, fatto quest’ultimo non integrato dall’intervento della creditrice in una procedura esecutiva mobiliare a carico della società poi fallita, avvenuto nel lontano 1994 che, al più, ove anche rilevante, potrebbe far presumere solo la conoscenza dell’esistenza di “crediti ed attività” della debitrice).

2.1. Infatti, nel caso di specie, non solo la curatela non avrebbe allegato alcun altro idoneo elemento indiziario, oltre il pignoramento presso il terzo, ma il giudice avrebbe ignorato un sintomo della non insolvenza del debitore, costituito dalla misura rilevante del credito vantato nei riguardi del terzo e il lasso temporale intercorso tra l’inizio della procedura esecutiva e il momento dell’assegnazione delle somme.

3. Avverso tale decisione il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati anche con memoria.

4. La Zena Cave resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di ricorso principale (Violazione degli artt. 2727, 2728 e 2729 c.c., e L.Fall., art. 67, comma 2, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p. la società ricorrente lamenta che il giudice di appello abbia tenuto conto solo del pignoramento sfociato nel revocato pagamento e non anche dell’altra procedura esecutiva non completamente ed esaurientemente esaminata, considerate le ulteriori procedure riunite e i creditori coinvolti, nonchè collegando tali elementi tra di loro.

2. Con il secondo (Motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha censurato la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha, da un lato, affermato l’accertamento di un solo indizio (ignorando la pluralità delle procedure esecutive riunite) e, dall’altro, svalutato la portata del secondo, relativo alla anteriore procedura esecutiva, così sconfessando la tesi dell’unico elemento.

2.1. Inoltre, la Corte territoriale non avrebbe rilevato che sebbene la procedura esecutiva anteriore risalisse al 1994 (ma ad opera del procedente Banco di Sicilia), l’intervento della società poi fallita nella detta procedura era avvenuto nel gennaio 1997.

3. Con il terzo (Violazione e falsa applicazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) la ricorrente ha censurato la decisione nella parte in cui il giudice non avrebbe posto a base della stessa tutte le prove acquisite nel processo, così evidenziandosi il vizio omissivo.

4. Con il quarto (Ulteriori profili di motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e violazione dell’art. 115, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha censurato la decisione della Corte territoriale nella parte in cui non ha tenuto conto delle procedure riunite e nella parte in cui ha considerato troppo risalente il tentativo di recupero credito della Zena (1994), ossia in un anno in cui la procedura era solo iniziata e l’intervento della società poi fallita era avvenuto nel corso del gennaio 1997.

5. Con il quinto (Ulteriore violazione della L.Fall. art. 67, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) la ricorrente ha censurato la decisione della Corte nella parte in cui avrebbe interpretato la disposizione fallimentare come se richiedesse una probatio diabolica, atteso che ha ritenuto non sufficienti nè le procedure esecutive plurime riunite nè altri elementi quali la vicinanza territoriale e la comune natura consortile delle società.

6. Con il sesto (Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) la ricorrente ha censurato la decisione con riferimento al regolamento delle spese di lite, illegittimamente conseguenti alla illegittima decisione a scapito dalla procedura concorsuale.

7. Con l’unico mezzo di ricorso incidentale condizionato (Violazione della L.Fall., art. 67 e Motivazione omessa e/o insufficiente, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) la ricorrente ha censurato la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui ha ritenuto astrattamente (ma erroneamente) revocabile il pagamento eseguito in sede esecutiva, in quanto, da un lato, esso si è svolto nell’ambito di un procedimento giudiziario e, da un altro, la sua datazione è stata posticipata dovendosi aver riguardo alla notifica del pignoramento presso terzi.

8. I primi cinque motivi di ricorso, proposti dalla curatela fallimentare della società consortile, tra di loro strettamente intrecciati, debbono essere esaminati congiuntamente ed accolti, perchè fondati.

8.1. Le critiche svolte alla motivazione della sentenza nella parte in cui non ha considerato (e adeguatamente valutato) la pluralità delle procedure esecutive delle quali le parti avevano fatto menzione nei propri atti, si rivela decisiva.

8.2. Infatti, con doglianze correttamente poste ed autosufficienti (perchè facenti idoneo richiamo ai documenti ed agli atti versati dalle parti nel corso della fase di merito di questo giudizio), la curatela ha mostrato che la più risalente procedura esecutiva mobiliare (n. 5450/94), pur se tenuta in considerazione (invero, negativa) dal giudice a quo, era stata promossa dal Banco di Sicilia, ma essa era in realtà il frutto della riunione di una di diverse esecuzioni tra le quali rientrava anche quella relativa all’intervento della Zena Cave, avvenuto non già nel corso del 1994 (come erroneamente affermato nella sentenza impugnata: “Non rileva (…) il riferimento (…) in ordine all’intervento posto in essere dalla Zena in una procedura esecutiva mobiliare nel lontano 1994”) ma in epoca successiva e, precisamente, il 27 gennaio 1997, non lontano dall’introduzione dell’altro procedimento esecutivo, registrato nel 1998, che aveva portato all’assegnazione delle somme nel corso del 2000.

8.3. La continuità temporale tra le due procedure (risultanti ciascuna dalla riunione di una pluralità di esecuzioni) rende, oltre che non sufficientemente motivata la sentenza, nella parte in cui ha postulato la (insuperabile) distanza temporale tra le due procedure (frutto di plurime esecuzioni riunite), in quanto basata sull’erroneo presupposto che, essendo stato il primo procedimento esecutivo introdotto nel 1994, l’intervento della creditrice – di cui si allega la scientia decoctionis – lo sarebbe stato in pari data (invece che, come è emerso, in data successiva, ossia nel 1997), anche contraddittoriamente motivata, nella parte in cui ha affermato che non si potevano considerare “indiziari fatti assai risalenti nel tempo rispetto alla data del dichiarato fallimento” (avvenuto nel corso del 2000) quando non risultavano pendenti ulteriori procedure esecutive, atteso che – come si è visto – tali esecuzioni erano state molteplici, poi fra di loro riunite, in due procedimenti, secondo una continuità temporale che non le poteva certo far considerare distanti nel tempo, essendosi la prima procedura conclusa (infruttuosamente nel 1997 e la seconda introdotta nel 1998).

9. Le gravi anomalie motivazionali di cui si è detto comportano l’accoglimento dei prime cinque mezzi di cassazione, con assorbimento del sesto (riguardante le spese processuali della fase di merito).

10. Il ricorso incidentale condizionato, nella sua prima parte (irrevocabilità del pagamento eseguito in sede esecutiva), è infondato in quanto questa Corte ha più volte affermato che anche “il pagamento del terzo pignorato, debitore del debitore, nell’esecuzione forzata è revocabile nel successivo fallimento del debitore, quando abbia inciso sul patrimonio del fallito, perchè eseguito con denaro a questi dovuto, essendo 11 “solvens” obbligato verso il debitore assoggettato ad esecuzione forzata e successivamente dichiarato fallito, e valendo il suo pagamento ad estinguere entrambi i debiti, suo e del debitore ancora “in bonis”.” (per tutte, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23652 del 2012).

10.1. Nella sua seconda parte (riferimento alla data del pignoramento anzichè del pagamento effettivo) esso è del pari infondato, in forza del principio di diritto secondo cui “Nelle ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante la procedura esecutiva individuale, gli atti soggetti a revocatoria L.Fall., ex art. 67, in quanto compiuti entro l’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell’esecuzione determinativi della distribuzione e delle proporzionali assegnazioni delle somme in danaro, ma i successivi e distinti atti di pagamento delle somme dell’esecutato detenute da altri per via della coazione (ma sempre di proprietà del debitore sino al momento del concreto passaggio nella sfera patrimoniale del creditore), atti riconducibili nell’ambito dei pagamenti effettuati per conto o in vece del debitore.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 1994).

11. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, per essere fondati i primi cinque mezzi di cassazione, con assorbimento del sesto; il ricorso incidentale condizionato, del tutto infondato, deve essere respinto.

11.1. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania che, in diversa composizione, dovrà riesaminare la motivazione censurata alla luce dei rilievi svolti ai p.p. 8.2-8.3, in uno con le spese di questa fase del giudizio.

PQM

Accoglie i primi cinque motivi del ricorso principale, assorbito il sesto, respinge il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2016

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