Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23423 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21037/2009 proposto da:

OTO MELARA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato MORRICO Enzo, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI

134, presso lo studio dell’avvocato COLASANTI Gianna, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BENIFEI ALBERTO, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 230/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 23/04/2009, r.g.n. 770/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega ENZO MORRICO;

udito l’Avocato BENIFEI ALBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per: in via principale

inammissibilità del ricorso in subordine l’accoglimento per quanto

di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Sig. M.A. impugnava il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto dalla datrice di lavoro società Oto Melara S.p.a. in data 11.10.2007. Deduceva la tardività del recesso in quanto già il 27 luglio risultava, in base alla documentazione medica prodotta, superato il periodo di comporto semestrale, mentre la società aveva atteso tre mesi per comunicare il recesso e vi aveva implicitamente rinunciato in quanto in tale periodo era stato concesso un giorno di ferie ed era stata inflitta la sanzione disciplinare di 3 gg. di sospensione.

Si costituiva la spa Oto Melara contestando la fondatezza del ricorso; in agosto la società era rimasta chiusa, la ditta cui era stata affidato il controllo delle assenze aveva verificato le stesse solo in settembre e consegnato la relativa relazione il 16 settembre:

pertanto il recesso non era tardivo. Non era stato concesso un giorno di ferie, ma un permesso annuale e la sanzione della sospensione non era stata scontata.

Il Tribunale di La Spezia con sentenza del 13.6.2008 rigettava la domanda.

Avverso la detta sentenza interponeva appello il lavoratore e la Corte di appello di Genova con sentenza del 11.3.2009, in riforma della impugnata sentenza, dichiarava l’illegittimità del recesso e condannava la Oto Melara spa alla reintegrazione del M. nel posto di lavoro nonchè al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dal dì del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra.

La Corte rilevava che, ai sensi della contrattazione collettiva, il periodo di comporto era decorso il 27.7.2007 e che quindi la società avendo ricevuto il certificato medico del M. era in condizione di intimare il recesso già a fine luglio usando dell’ordinaria diligenza, sommando le assenze emergenti dal report sulle assenze di giugno ai giorni attestati nel certificato, senza attendere tre mesi.

Inoltre nel periodo in questione era stato concesso un giorno di ferie ed era stata irrogata una sanzione disciplinare.

Ricorre la società con tre motivi, resiste il lavoratore con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 19 CCNL industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 7.5.2003: ai sensi della detta normativa collettiva si poteva procedere al conteggio a ritroso, a partire dal cessare dell’ultimo episodio morboso e quindi dal 28.8.2003 e non dal 27.7.2003. Pertanto non erano passati tre mesi sin al recesso, posto che in agosto la Melara era chiusa e che il report della società cui era stata affidata la verifica delle malattie era pervenuto solo il 16 settembre.

Il primo motivo è in realtà improcedibile ex art. 360 bis c.p., in quanto nel motivo si richiamano le disposizioni del contratto collettivo di cui si assume la violazione o la non corretta interpretazione, ma non è stato prodotta la copia integrale del detto contratto collettivo, ma solo un suo stralcio (cfr. Cass. n. 23166/2010; Cass. n. 11614/2010, Cass. SSUU n. 23329/2009 e n. 21338/2009), nè tale carenza originaria può ritenersi sanata dalla produzione della copia integrale unitamente alla memoria difensiva ex art. 378 c.p.c., con la quale possono essere solo sviluppate allegazioni difensive tempestivamente introdotte in giudizio (cfr.

Cass. n. 7515/2011 e Cass. n. 21379/2010). In ogni caso, come si dirà più in dettaglio in relazione al secondo motivo, il Collegio ritiene che non siano state idoneamente impugnate tutte le ragioni poste a fondamento della decisione di appello che non riguardano esclusivamente il tema della tardività del recesso.

Con il secondo motivo si allega la insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia: non erano passati tre mesi dal superamento del comporto al recesso perchè in Agosto la società era rimasta chiusa a lungo e il report sulle assenze dei dipendenti era stato ricevuto solo il 16.9. Il ricorrente in primo grado era rimasto assente e quindi non si era neppure potuto accertare quale fosse l’effettivo periodo di comporto applicabile. Il periodo di riflessione utilizzato dalla società non era stato troppo lungo, ma del tutto ragionevole. Il giorno di permesso concesso e la sanzione applicata non potevano in alcun modo implicare una rinuncia al potere di recesso per quanto prima esposto.

Il motivo è infondato in quanto appare superfluo accertare la questione posta prioritariamente nel motivo (e concernente la tardività del recesso) per quanto segue. Nella sentenza impugnata nella penultima pagina della motivazione si osserva” per completezza espositiva si rileva che nel predetto periodo di tre mesi la società ha irrogato una sanzione disciplinare di tre giorni di sospensione dal lavoro e della retribuzione ed ha concesso un giorno di permesso, vale a dire ha tenuto un comportamento non coerente con la volontà di recedere con il M., tali fatti obiettivamente esistono, anche se devono essere valutati alla stregua delle relative considerazioni svolte dalla società, che parrebbe essere costituita da varie parti, non bene comunicanti tra loro”. In sostanza la Corte territoriale ha sostenuto che la società, come argomentato originariamente dal ricorrente, in ogni caso aveva implicitamente rinunciato alla potestà di recesso, in quanto aveva tenuto comportamenti incompatibili con la volontà di far cessare il rapporto: tale ratio decidendi è chiaramente aggiuntiva a quella della tardività del recesso come evidente dalla frase “per completezza espositiva si rileva…”, e come del resto interpretato dalla stessa parte ricorrente. Ora queste ulteriori ragioni dell’illegittimità del recesso non sono state idoneamente impugnate in quanto nel motivo qui in esame la società ricorrente non indica quando e soprattutto come avrebbe eccepito quanto esposto al motivo.

Si offre un semplice rinvio ai precedenti scritti difensivi che non appare rispettoso del principio di autosufficienza del ricorso, in quanto non consente alla Corte di valutate la tempestività e l’idoneità dell’eccezione o comunque delle difese sviluppate dalla società.

Con il terzo motivo si allega la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.: non si erano accolte le istanze istruttorie reiterate in appello per accertare le retribuzioni percepite dal ricorrente dal dì del recesso al momento dell’ordine di reintegrazione.

Il motivo è infondato, trattandosi di domande e richieste istruttorie avanzate dalla Società inammissibili originariamente in quanto a carattere meramente esplorativo: la società, infatti, non ha indicato i rapporti lavorativi che sarebbero intercorsi dopo il recesso e non ne ha neppure affermato con chiarezza l’esistenza.

Pertanto mancano gli stessi presupposti per attivare la richiesta attività istruttoria.

Si deve conclusivamente rigettare il ricorso, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro 50,00 per esborsi, nonchè in Euro 3.000,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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