Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23423 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/10/2017),  n. 23423

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

P.C., elettivamente domiciliato in Roma, VIALE ANGELICO 97,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO LEONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROERO SANTARNECCHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei

Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO

e CARLA D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1047/2011 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/10/2011, R. G. N. 1442/2010.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.C. proponeva opposizione ad alcune cartelle esattoriali con cui l’INPS chiedeva il pagamento dei contributi per l’iscrizione alla gestione commercianti, in quanto socio accomandatario dello Studio Tecnico Amministrativo s.a.s. che svolgeva attività di amministrazione di beni e condomini;

che, accolta l’opposizione e proposto appello dall’INPS, la Corte d’Appello di Firenze (sentenza 28.10.11) accoglieva l’impugnazione rilevando che dall’istruttoria era emerso che il P. non svolgeva solo incombenze societarie di carattere formale, ma partecipava all’attività produttiva della società perchè settimanalmente si recava in ufficio e supervisionava il lavoro degli impiegati addetti, il che integrava gli estremi della L. n. 1397 del 1960, art. 1, lett. a – b, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203.

che propone ricorso per cassazione P. con due motivi, illustrati da memoria, deducendo che: 1) l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti scatto base alla legge solo ove sussistano congiuntamente i quattro requisiti previsti dall’art. 1 suddetto, mentre nella specie sussisterebbero solo i primi due; 2) la sentenza fosse carente nella motivazione, in quanto la Corte d’Appello sulla base della cospicua istruttoria a disposizione avrebbe potuto facilmente riscontrare la mancanza degli altri due requisiti;

che l’INPS resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che preliminarmente deve essere respinta l’eccezione sollevata dall’INPS di inammissibilità del ricorso per tardività, atteso che la notifica della sentenza d’appello è stata effettuata dall’Istituto al procuratore costituito presso la cancelleria della Corte d’appello; mentre egli aveva eletto domicilio in Firenze (come si evince dalla memoria di costituzione in appello); talchè trattandosi di notifica nulla, neppure rileva il mancato deposito insieme al ricorso della copia della stessa sentenza, come previsto dall’art. 369 c.p.c., n. 2, a pena di improcedibilità;

che il ricorso è fondato, atteso che, come più volte affermato da questa Corte di legittimità (sentenza n. 5210 del 28/02/2017, n. 3835 del 26/02/2016) nelle società in accomandita semplice, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, e della L.n. 45 del 1986, art. 3, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessario anche che egli partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza”;

che pertanto la Corte ha errato ad omettere qualsiasi accertamento in merito all’esistenza di tutti i requisiti previsti dalla L. n. 1397 del 1960, lett. a, b, c, d, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, confondendo la gestione dell’impresa con la partecipazione al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente, che solo rileva ai fini dell’assicurazione commercianti (Cass. 5690/2017);

che pertanto la sentenza deve essere cassata con rinvio per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà nella decisione della causa ai principi sopra richiamati e provvederà alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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