Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23422 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 19/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 19/09/2019), n.23422

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12288-2018 proposto da:

M.R., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati LOVELLI

ALFREDO, LOVELLI GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

GIORDANO IMMOBILIARE DI G.A. & C. SAS, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2018 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata in data 8/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott.sa SCRIMA

ANTONIETTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.R. propose appello avverso la sentenza del Tribunale di Pescara – Sezione distaccata di Penne, n. 11/2012, con la quale era stata rigettata la domanda dalla medesima proposta nei confronti di G.A., in proprio e quale legale rappresentante della Giordano Immobiliare di G.A. & C. s.a.s., volta ad ottenere la restituzione della somma di Euro 720,00, versata a titolo di provvigione per l’intermediazione resa dal convenuto alla stipulazione del contratto preliminare di compravendita di un immobile successivamente risultato gravato da una seconda ipoteca, oltre quella indicata nel predetto contratto, e da trascrizioni pregiudizievoli/ nonchè la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, quantificati in Euro 22.000,00 (pari al doppio della caparra versata al promittente venditore).

Il Tribunale adito aveva ritenuto sussistente il diritto alla provvigione del mediatore, avendo questi posto in relazione i contraenti, che avevano sottoscritto il contratto preliminare di compravendita immobiliare (e, ancor prima, la promissaria acquirente aveva sottoscritto la proposta irrevocabile di acquisto), non rilevando al riguardo, la mancata stipulazione del contratto definitivo, ed aveva altresì escluso il dedotto inadempimento contrattuale e, quindi, i richiesti danni, in quanto il mediatore, pur essendo tenuto agli obblighi di cui all’art. 1759 c.c., non era tenuto, in difetto di uno specifico incarico – come nel caso all’esame -, al compimento di indagini volte ad accertare la libertà dell’immobile oggetto del trasferimento mediante visure catastali e ipotecarie.

L’appellato in proprio e nella predetta qualità, resistette all’appello del quale chiese il rigetto.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza n. 247/2018, pubblicata in data 8 febbraio 2018, rigettò l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata, e condannò l’appellante anche alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Rosanna Mancini ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo e illustrato da memoria.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente il Collegio rileva che non risultano depositati gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica, a mezzo del servizio postale, con raccomandate A.R. spedite dal difensore della M., ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1 (v. accettazioni di atto giudiziario di Poste italiane, in data 6 aprile 2018, in atti), del ricorso all’esame nei confronti delle contropartil che non si sono costituite, sicchè non vi è prova che si sia perfezionato il procedimento notificatorio del ricorso alle parti intimate.

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, in base al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 14 gennaio 2008, n. 627, secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184-bis c.p.c., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (v. in senso conforme anche Cass. 10 aprile 2008, n. 9342; Cass. 23 gennaio 2009, n. 1694; Cass. 21 aprile 2010, n. 9487; Cass. 15 giugno 2010, n. 14421; Cass. 24 giugno 2011, n. 13923; Cass. ord., 8 novembre 2012, n. 19387; Cass. 28 novembre 2014, n. 25285; Cass. 30/12/2015, n. 26108; Cass., ord., 12/07/2018, n. 18361).

3. A quanto precede va aggiunto, per completezza, che, con l’unico motivo, rubricato “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1362 c.c., comma 1; artt. 1363,1366,1371,1176 e 1703 c.c., per violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto nell’interpretare la proposta irrevocabile di acquisto in base alla quale poi è stato sottoscritto il preliminare in agenzia”, la ricorrente sostiene che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto che, nel caso di specie, “non è previsto l’obbligo del mediatore di verificare la situazione giuridica del bene immobile”.

Sostiene la M. che, nel caso all’esame, si sarebbe in presenza di un contratto atipico di mediazione, che la comune volontà delle parti – da indagare ai sensi dell’art. 1362 c.c. – era volta alla compravendita dell’immobile indicato in proposta, e che, quindi, “per portare a termine l’incarico ricevuto ed accettato… occorreva accertare la mancanza sul bene di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli quale condizione essenziale”; che le clausole contrattuali, ai sensi dell’art. 1363 c.c., vanno interpretate le une per mezzo delle altre, non potendosi l’interprete – come invece fatto nella specie dai Giudici del merito – limitarsi ad esaminare una clausola separatamente dalle altre, che l’interpretazione operata dalla Corte territoriale viola il dettato dell’art. 1366 c.c., che impone l’interpretazione del contratto secondo buona fede, e che, ove mai le regole richiamate non fossero sufficienti a chiarire i dubbi, soccorreva l’art. 1371 c.c. e, pertanto, “l’interpretazione andava fatta per contemperare equamente gli opposti interessi e quindi attivarsi per tutelare che andava ad acquistare solo a determinate condizioni” (così testualmente in ricorso). Ad avviso della ricorrente, “visto che la conclusione dell’affare era subordinata all’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, il dovere dell’agente immobiliare era anche quello di accertarne l’assenza”.

3.1. Il motivo va, comunque, disatteso.

3.2. Ed invero lo stesso anzitutto presenta profili di inammissibilità per difetto di specificità, non essendo stato riportato, nel ricorso per cassazione, il tenore letterale delle ulteriori clausole del contratto, almeno per la parte che rileva in relazione alle lagnanze prospettate, alla luce delle quali la ricorrente sostiene dovesse procedersi all’interpretazione del contratto in parola.

3.3. Inoltre, va sottolineato che con il mezzo all’esame, così come riportato in ricorso – non valendo le integrazioni e precisazioni di cui alla depositata memoria, che ha valore meramente illustrativo -, si censura l’interpretazione del contratto operata dalla Corte territoriale, secondo cui, “dal chiaro tenore testuale della proposta irrevocabile …, il rapporto contrattuale intercorso tra i litiganti configura un contratto di mediazione, sia pure atipico, nel quale non è previsto l’obbligo del mediatore di verificare la situazione giuridica del bene immobile oggetto di compravendita …. l’esistenza di siffatto obbligo non è ritraibile dal fatto che l’efficacia della proposta irrevocabile è stata subordinata alla condizione che il bene fosse libero da formalità pregiudizievoli, rilevando tale clausola, peraltro superata dalla stipulazione del contratto preliminare, nel diverso rapporto tra promissario acquirente e promittente venditore e non nel rapporto di mediazione. Sotto altro profilo, per costante giurisprudenza…, non rientra nella comune e ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della prestazione ai sensi dell’art. 1176 c. c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico-giuridico, quale l’accertamento, previo esame dei registri immobiliari, della libertà dell’immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizione pregiudizievoli.

Pertanto, avendo il Tribunale accertato, in assenza di contestazioni sul punto, che il mediatore ignorava l’esistenza delle iscrizioni pregiudizievoli, dolosamente taciute dal promittente venditore, non può essere affermato il dedotto inadempimento contrattuale dell’appellato”.

3.3.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, v. Cass. 8/06/2017, n. 14268; Cass. 29/03/2018, n. 7794), l’interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (ex multis, v. Cass. 31/03/2006, n. 7597; Cass. 1/04/2011, n. 7557; Cass. 14/02/2012, n. 2109; Cass. 29/07/2016, n. 15763).

Pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, inoltre, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass., ord., 15/11/2017, n. 27136) o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti (nel regime previgente all’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la quale consente solo di denunciare l’omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti, v. Cass., sez. un., 7/0472014, n. 8053), non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9/10/2012, n. 17168; Cass. 11/03/2014, n. 5595; Cass. 27/02/2015, n. 3980; Cass. 19/07/2016, n. 14715). Ne consegue che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Cass. 22/02/2007, n. 4178; Cass. 3/09/2010, n. 19044; Cass., ord., 15/11/2017, n. 27136).

In applicazione di tali principi, può concludersi che il motivo in scrutinio è infondato, poichè la parte non può dolersi dell’interpretazione data dal giudice del merito alle pattuizioni contrattuali, peraltro valorizzando il dato letterale delle espressioni usate al riguardo nella proposta irrevocabile di acquisto (Cass. 16/01/2019, n. 873), sol perchè essa si discosta, tra altre egualmente plausibili, da quanto unilateralmente prospettato.

Inoltre, la Corte di merito risulta aver fatto corretta applicazione anche del principio, più volte affermato da questa Corte e secondo cui “Non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell’adempimento della sua prestazione, ai sensi dell’art. 1176 c.c., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico. Pertanto, in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non è ricompreso nella prestazione professionale del mediatore l’obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà del bene oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli” (Cass. 5/04/2017, n. 8849).

4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Non vi è luogo a provvedere per le spese del presente giudizio di legittimità, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, evidenziandosi che il presupposto dell’insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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