Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23422 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.06/10/2017),  n. 23422

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21005-2011 proposto da:

P.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA

GOBBI, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO CAROLLO, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CLEMENTINA

POLLI e MAURO RICCI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 234/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 25/08/2010, R. G. N. 972/2008.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che P.R., affetto da oligofrenia dalla nascita ed iscritto alla gestione coltivatori diretti, richiese l’assegno di invalidità ai sensi della L. n. 222 del 1984, art. 1;

che rigettata la domanda e proposto appello dal soccombente, la Corte d’appello di Venezia (sentenza 25.08.10) respinse l’impugnazione rilevando, all’esito della consulenza tecnica d’ufficio, che non sussistevano le condizioni di cui all’art. 1, comma 2, della citata legge in quanto la riduzione della capacità lavorativa preesisteva al rapporto assicurativo e mancavano un oggettivo aggravamento successivo all’instaurazione dello stesso rapporto e l’inserimento attivo nel mondo del lavoro;

che per la cassazione della sentenza ricorre il P. con un motivo;

che resiste con controricorso l’Inps.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 12 giugno 1984, n. 222, artt. 1 e 2, nonchè l’omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ovvero la mancata considerazione dell’aggravamento successivo alla perdita dei genitori e delle mutate condizioni di lavoro (meccanizzazione in agricoltura);

che in particolare il ricorrente si duole del fatto che la Corte di merito ha condiviso in maniera automatica le conclusioni del medico legale d’ufficio, finendo per confermare che la malattia di cui egli soffriva si era manifestata sin dalla tenera età e che ciò non gli consentiva di aver diritto all’invocato beneficio sulla base del principio del rischio precostituito ed ignorando, in tal modo, gli sviluppi giurisprudenziali in materia;

che erroneamente il giudicante aveva considerato l’attività lavorativa da esso ricorrente svolta manualmente in una stretta vallata montuosa alla luce dell’agricoltura moderna estensiva, facendola così apparire elementare ed inutile;

che il ricorso è infondato;

che, invero, la L. 12 giugno 1984, n. 222 sull’assegno ordinario di invalidità, dopo aver previsto all’art. 1, comma 1, che si considera invalido, ai fini del conseguimento del diritto all’assegno l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo, stabilisce al comma 2 dello stesso articolo che sussiste diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto assicurativo, purchè vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità;

che nella fattispecie, con giudizio di fatto adeguatamente motivato ed immune da vizi di ordine logico-giuridico, come tale incensurabile in sede di legittimità, la Corte territoriale ha posto bene in evidenza che, all’esito della consulenza medico – legale eseguita d’ufficio in primo grado, era emerso che il P. era affetto da oligrofenia di grado medio, con personalità abnorme ipoevoluta con espressione sindromica di stile fobico e ossessivo – compulsivo, sin dall’infanzia e che il medesimo era stato impiegato esclusivamente nell’azienda agricola paterna in situazione protetta e con mansioni di carattere estremamente elementare, sotto la costante sorveglianza e direzione dei genitori;

che, nell’interpretare correttamente la normativa di riferimento, la Corte di merito è pervenuta al convincimento, adeguatamente motivato, che era da escludere la sussistenza del requisito dell’inserimento del P. nel mondo lavorativo con operatività attiva, così come previsto dalla L. n. 222 del 1984 e come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità;

che, infatti, questa Corte (Cass. sez. lav. n. 11371 dell’8.5.2008) ha avuto modo di ribadire che “alla luce della sentenza n. 163 del 1983 della Corte costituzionale, può essere riconosciuta la pensione d’invalidità anche all’assicurato, la cui capacità di lavoro sia già ridotta a meno di un terzo precedentemente alla costituzione del rapporto assicurativo (ipotesi del cosiddetto rischio precostituito), purchè l’assicurato stesso si sia poi inserito nel mondo del lavoro e successivamente si sia determinata una successiva ulteriore riduzione della sua capacità di lavoro. In tal caso, l’esclusione della preesistenza di una totale assenza della capacità può essere desunta anche dallo svolgimento dell’attività lavorativa poi cessata (principio applicato con riferimento al socio lavoratore di società cooperativa)” (conf. a Cass. sez. lav. n. 3854 del 15.3.2003); che, pertanto, le censure finiscono per tradursi in una mera rivisitazione del giudizio di merito adeguatamente espresso dalla Corte d’appello con giudizio insindacabile in sede di legittimità;

che in definitiva il ricorso va rigettato; che il soccombente non va condannato alle spese in quanto ricorrono nella fattispecie le condizioni di esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c., così come novellato a seguito della entrata in vigore del D.L. n. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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