Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23421 del 19/09/2019

Cassazione civile sez. II, 19/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 19/09/2019), n.23421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19268/2015 proposto da:

M.A., MA.RO., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA GASPERINA 188, presso lo studio dell’avvocato RENE’ VERRECCHIA,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

VETTA VENTURE LTD, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO D’ITALIA

19, presso lo studio dell’avvocato BRUNO SED, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 4303/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato VACCARO Oreste con delega dell’Avvocato VERRECCHIA

Renè, difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;

udito l’Avvocato SANTESE Barbara con delega dell’Avvocato Bruno SED,

difensore della resistente che si riporta agli atti depositati.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – La società “Vetta Venture Limited” (con sede in (OMISSIS)) convenne in giudizio Ma.Vi., Ma.Ro. e M.A., per sentire accertare la piena proprietà del terreno facente parte della villa in (OMISSIS), vendutale dalla Lega Italiana contro i Tumori (cui era pervenuta dalla precedente proprietaria P.L., giusta testamento del 30/5/1996), sentir accertare che tale terreno era gravato da diritto di uso in favore dei convenuti solo con riferimento alla parte adibita ad orto ed, infine, sentir condannare i convenuti medesimi al rilascio della rimanente parte del terreno (coltivata ad uliveto) in quanto da essi detenuta sine titulo.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale di Velletri accolse la domanda attorea, condannando i convenuti al rilascio della porzione di terreno coltivata ad uliveto.

2. – Sul gravame proposto dai convenuti, la Corte di Appello di Roma riformò la pronuncia di primo grado e rigettò la domanda di rilascio proposta dalla società attrice, sul presupposto che il diritto di uso costituito dalla testatrice in favore dei convenuti comprendesse anche la parte del fondo destinata ad uliveto.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso M.A. e Ma.Ro. sulla base di quattro motivi.

Ha resistito con controricorso la società Vetta Venture Limited, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato a un motivo ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso principale non può trovare accoglimento.

1.1. – Col primo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata per avere la Corte territoriale omesso di pronunciare sulla

domanda di accertamento del diritto di uso, formulata dai convenuti con l’atto di appello e già facente parte dell’originario thema decidendum.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, in quanto non coglie nè censura la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto.

Invero, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la Corte di Appello non ha affatto omesso di pronunciare sulla domanda di declaratoria del diritto di uso formulata dai convenuti con l’atto di appello, ma piuttosto ha dichiarato che tale domanda era inammissibile perchè nuova, in quanto proposta “per la prima volta in sede di gravame”

1.2. – Col secondo mezzo, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto nuova la domanda di accertamento del diritto di uso contenute nell’atto di appello, senza considerare che tale domanda faceva parte del thema decidendum del giudizio di primo grado.

Anche questo motivo è inammissibile.

Risulta dagli atti (e dallo stesso ricorso) che, nel giudizio di primo grado, i convenuti non proposero alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree. Fu la società attrice a chiedere l’accertamento dell’estensione del diritto di uso spettante ai convenuti. Solo la società attrice, pertanto, sarebbe stata legittimata a dolersi della mancata pronuncia sulla domanda da essa proposta; risultando inammissibile il motivo di appello col quale i convenuti si sono doluti del mancato accoglimento della domanda altrui.

1.3. – Col terzo mezzo, si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello tralasciato di esaminare il testamento olografo della P., quale titolo costitutivo del diritto di uso sul terreno rivendicato dall’attrice.

Anche questa doglianza è inammissibile, non cogliendo i ricorrenti la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata proprio sull’esame e sull’approfondita interpretazione del testamento olografo della P. con riferimento alla estensione del diritto di uso del fondo attribuito ai convenuti (v. pp. 4-6 della sentenza impugnata).

1.4. – Col quarto motivo, infine, si deduce l’apparenza, l’inesistenza e l’assoluta contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di Appello omesso di motivare in ordine alla declaratoria di inammissibilità della “domanda di accertamento” del diritto di uso.

Come si è spiegato nell’esame del primo e del secondo motivo, la Corte territoriale ha ritenuto che la domanda di accertamento formulata dai convenuti con l’atto di appello fosse nuova, e quindi inammissibile, perchè proposta “per la prima volta in sede di gravame”. I ricorrenti mostrano di non aver colto tale ratio decidendi; piuttosto, sollecitano una diversa valutazione da parte di questa Corte in ordine alla ammissibilità della domanda contenuta nell’atto di appello, cui non può pervenirsi, essendo pacifico che i convenuti nel giudizio di primo grado non proposero alcuna domanda e si limitarono a chiedere il rigetto delle domande attoree.

Anche questa doglianza è, per ciò, inammissibile.

1.5. – In definitiva, risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.

2. – Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo la società Vetta Venture deduce la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 587 c.c., per avere la Corte di Appello violato i canoni legali di interpretazione dei negozi giuridici, ritenendo che il diritto di uso costituito dalla testatrice in favore dei convenuti si estendesse anche al terreno destinato ad uliveto.

La censura è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella del contratto, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua delle regole ermeneutiche di cui all’art. 1362 c.c. (applicabili, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria), va individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria, con riferimento, essenzialmente nei casi dubbi, anche ad elementi estrinseci alla scheda, come la cultura, la mentalità e l’ambiente di vita del testatore. Ne deriva che il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purchè non contrastante ed antitetico, e si prestino ad esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius (Cass., Sez. 2, n. 12861 del 28/12/1993); in ogni caso, l’interpretazione del testamento, volta ad identificare la effettiva volontà del de cuius, si risolve in un accertamento di fatto, riservato al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità, ove la relativa motivazione sia immune da vizi logici e giuridici (Cass., Sez. 2, n. 5278 del 28/08/1986; Sez. 2, n. 6190 del 28/11/1984).

Nella specie, la Corte territoriale ha motivato, spiegando che la famiglia Ma. si era sempre occupata della coltivazione della porzione del terreno destinata ad attività agricola nella sua interezza, compresa la parte adibita ad uliveto, cosicchè doveva ritenersi che la testatrice avesse adoperato la parola “orto” in modo improprio, per indicare in realtà tutta la porzione del terreno coltivata; la Corte di merito ha peraltro evidenziato che, diversamente opinando, la parte del terreno destinata ad uliveto sarebbe rimasta abbandonata in contrasto con la volontà della testatrice ed ha inoltre considerato che il terreno destinato ad orto e quello destinato ad uliveto non sono del tutto separati, ma si intersecano tra loro.

Trattasi di motivazione conforme ai canoni ermeneutici di legge ed esente da manifesta illogicità, che – come tale – rimane insindacabile in sede di legittimità.

Pertanto, il motivo, e con esso il ricorso incidentale, risultano perciò inammissibili.

3. – In definitiva, vanno dichiarati inammissibili sia il ricorso principale che il ricorso incidentale.

Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.

4. – Sia i ricorrenti principali che la ricorrente incidentale sono tenuti a versare – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – un ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione

dichiara inammissibili il ricorso ed il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, sia da parte del ricorrente principale che da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2019

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