Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23421 del 10/11/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/11/2011, (ud. 21/09/2011, dep. 10/11/2011), n.23421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19698/2009 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 92,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LEGGIO, rappresentato e difeso

dall’avvocato DELL’ANNA Pierluigi, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1167/2009 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 16/06/2009 r.g.n. 3121/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A., dipendente del Ministero della giustizia, assegnato alla Corte di appello quale esperto informatico, esponeva al Giudice del lavoro che, in relazione alla specializzazione posseduta ed allo status di ufficiale dell’esercito in congedo, era stato richiamato in servizio dal 14.6.2004 al 17.12.2004; sosteneva pertanto, per tale periodo, di aver diritto a continuare a percepire oltre alla retribuzione “militare” anche lo stipendio e le altre indennità fisse e continuative ( salvo la i.i.s.) correlate al rapporto di lavoro con l’Amministrazione della giustizia, somme richieste, ma non corrisposte, per complessivi Euro 7.818,07.

Si costituiva il Ministro che deduceva l’applicabilità dell’art. 22 quater CCNL 1995 che, in caso di chiamata alle armi, prevedeva solo la spettanza di eventuali differenze retributive ove la remunerazione del servizio militare fosse risultata inferiore a quella in godimento, il che non era nel caso di specie.

Il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda con sentenza del 13.4.2007; sull’appello del Ministero la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza impugnata. La Corte territoriale rilevava che, nel caso in esame, si trattava di richiamo consensuale in servizio militare regolata dal D.Lgs. n. 215 del 2001, art. 25, comma 1, che prevedeva – come incentivazione – il mantenimento dello stipendio (oltre alla retribuzione militare). La fattispecie non era disciplinata, quindi, dalla invocata (da parte dell’Amministrazione resistente) norma contrattuale di cui all’art. 22 quater, comma 4 CCNL 1995 che riguardava il diverso caso di chiamata coattiva alle armi (ormai superato dall’evoluzione legislativa in materia).

Ricorre il Ministero della giustizia con due motivi; resiste il S. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 3 e art. 47, in quanto – in virtù di tali norme – gli incrementi retributivi sono attribuiti solo attraverso norme previste da contratti collettivi; il CCNL richiamato nelle difese dell’Amministrazione del 16.5.1995, non distingue affatto tra una chiamata al servizio militare in via coattiva o consensualmente; la norma contrattuale non era mutata e quindi non prevedeva il chiesto trattamento stipendiale aggiuntivo in quanto la retribuzione militare era superiore a quella in godimento presso il Ministero.

Il motivo non è fondato. Va premessa la normativa applicata dai giudici di merito di cui al decreto D.Lgs. n. 215 del 2001:

“Art. 25 (Ufficiali delle forze di completamento).

1. In relazione alla necessità di disporre di adeguate forze di completamento, con specifico riferimento alle esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero con le attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all’estero, gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, su proposta dei rispettivi Stati maggiori o Comandi generali e previo consenso degli interessati, possono essere richiamati in servizio con il grado e l’anzianità posseduta ed ammessi ad una ferma non superiore ad un anno, rinnovabile a domanda dell’interessato per non più di una volta, al termine della quale sono collocati in congedo.

8. Agli ufficiali delle forze di completamento, che siano lavoratori dipendenti pubblici, chiamati in servizio per le esigenze delle forze di completamento, spettano, in aggiunta alle competenze fisse ed eventuali determinate ed attribuite ai sensi dell’art. 28, comma 5, e limitatamente al periodo di effettiva permanenza nelle posizioni precedentemente individuate, anche lo stipendio e le altre indennità a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per l’indennità integrativa speciale, dovute dall’amministrazione di origine, che ne assicura la diretta corresponsione all’interessato”.

Si tratta in chiara evidenza di una normativa specialista diretta a disciplinare i casi di richiamo “volontario”, dopo la soppressione del servizio militare obbligatorio. Quindi non solo tale normativa prevale su quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, peraltro adottata prima del riordino del settore “militare”, ma sulla normativa di cui al D.Lgs. n. 125 del 2001, che disciplina il caso ordinario dell’attribuzione di incrementi retributivi e non quello più specifico e particolare del rapporto tra retribuzione ordinaria e incentivo al richiamo “militare”. Peraltro il motivo è completamente infondato un’assorbente considerazione: anche ad ammettere che vi sia un contrasto tra quanto disposto tra i due D.Lgs. del 2001 (il n. 125 ed il numero 165), quello applicato dai giudici di merito è chiaramente successivo e non può che prevalere su di una fonte precedente di analoga “forza”.

Con il secondo si deduce la falsa applicazione dell’art. 22 quater comma 4 CCNL 1995: si sarebbe dovuto e potuto procedere ad un rinnovo del CCNL sul punto che non era mai avvenuto, sicchè il trattamento previsto era rimasto quello fissato nel 1995. Anche il secondo motivo è infondato. Per le ragioni che precedono le norme di legge introdotte nel 2001 sul richiamo consensuale alle armi prevalgono su quanto stabilito dal CCNL del 99 in relazione ad una fattispecie completamente diversa.

Va quindi rigettato il ricorso, con condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite del presente giudizio liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna il Ministero del pagamento delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in Euro 40,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2011

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