Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23421 del 06/10/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 06/10/2017, (ud. 04/05/2017, dep.06/10/2017),  n. 23421

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18239-2015 proposto da

L.M. EUROMEDICAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore e

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA FLAMINIA 109, presso lo studio dell’avvocato BIAGIO

BERTOLONE, rappresentata difesa dall’avvocato MICHELE SCACCIANTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.A. PASQUALE

39, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CASTORINO, rappresentato

e difeso all’avvocato CARMELO ROMEO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 444/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 27/04/2015, R. G. N. 1233/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA MARIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza 27 aprile 2015, la Corte d’appello di Catania dichiarava illegittimo il licenziamento intimato il 8 marzo 2004 a T.F. da L.M. Euromedical s.p.a., cui ordinava la reintegrazione del primo nel posto di lavoro e che condannava al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, al pagamento delle retribuzioni globali mensilmente maturate dal licenziamento all’effettiva reintegrazione e al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali: così riformando la sentenza del primo giudice, che aveva invece rigettato le domande del lavoratore.

A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva che la lettera del 27 febbraio 2004 di contestazione (di comportamento irriguardoso con affermazioni lesive dell’autorità aziendale in risposta alle osservazioni ricevute) fosse generica e che nella lettera di licenziamento l’addebito contestato fosse stato pure modificato (per l’aggiunta di danni anche all’immagine aziendale, modificazione di prodotti per iniziative non autorizzate e arbitrarie del lavoratore, oltre che di conflitto creatosi con il direttore responsabile della produzione e gli altri dipendenti).

Con atto notificato il 9 luglio 2015, L.M. Euromedical (già s.p.a. e ora) s.r.l. in liquidazione ricorre per cassazione con unico motivo, cui il lavoratore resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo, la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, per vizi dell’iter logico deduttivo nell’erroneo assunto di difetto di specificità della contestazione disciplinare e di non coincidenza con la lettera di licenziamento, omessa poi ogni considerazione in ordine al pieno esercizio del diritto di difesa del lavoratore, risultante dalla sua lettera di giustificazioni.

2. Il motivo è inammissibile.

2.1. E non soltanto per difetto di specificità, sotto il profilo della mancata osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per avere la società ricorrente omesso la trascrizione dei documenti a suo fondamento, quali le lettere datoriali di contestazione e di licenziamento disciplinari, di giustificazione del lavoratore, di cui ha soltanto indicato la sede di produzione (Cass. 3 gennaio 2014, n. 48; Cass. 31 luglio 2012, n. 13677; Cass. 30 luglio 2010, n. 17915). 2.2. Con esso non si deduce, infatti, la violazione di legge solo formalmente denunciata nella rubrica, in difetto dei requisiti propri di verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruirne la portata precettiva, nè di sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell’ipotesi normativa, nè tanto meno di specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata motivatamente assunte in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

2.3. La doglianza si risolve piuttosto in un vizio motivo: come si evince dall’esplicito riferimento ai vizi dell’iter logico deduttivo (al secondo capoverso della parte sub “motivi”, a pg. 3 e ancora al quinto capoverso di pg. 4 del ricorso), ad una motivazione non congrua (al quarto capoverso di pg. 4 del ricorso), ad omissione di valutazione (al primo capoverso di pg. 5 del ricorso). Ed esso, già nella sua formulazione inidoneo a censurare la corretta formazione dell’iter logico decisionale, neppure è più deducibile alla luce del rigoroso ambito di devoluzione consentito dal novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2498; Cass. 26 giugno 2015, n. 13189; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21439).

2.4. Infine, il motivo è generico per inidonea confutazione della ratio decidendi della sentenza, diffusamente argomentata (per le ragioni esposte da pg. 14 a pg. 18 della sentenza). E pertanto viola il requisito di specificità prescritto dall’art. 366 c.p.p., comma 1, n. 4, che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202).

3. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’inammissibilità del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2017

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