Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23420 del 26/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 26/10/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 26/10/2020), n.23420

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20716-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2100/2014 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 23/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia n. 2100/25/14 che, il 09.06.2014,confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Trapani n. 125/02/11, ha accolto il ricorso di M.P. volto ad ottenere il riconoscimento, per il proprio fondo sito in in località “(OMISSIS)” del Comune di (OMISSIS), censito alle particelle 345 e 347 del foglio 27/B, del confine di proprietà con il Pubblico Demanio Marittimo L’Ufficio, fin dalle controdeduzioni al ricorso introduttivo del giudizio, aveva evidenziato che non tanto si trattava di frazionamento quanto di aggiornamento cartografico – censuario, inquadrabile come “Riordino Fondiario” assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto, vale a dire ripristino in cartografia della linea di delimitazione demaniale, senza alcun atto di frazionamento da parte dell’ex Agenzia del Territorio ed aveva contestato l’attribuzione della giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario.

La CTR si era pronunciata per la giurisdizione del giudice tributario posto che già con sentenze del Tribunale di Marsala del 24.1.2002 e della Corte di Appello di Palermo del 22.12.2006, era stata definitivamente accertata la natura privatistica della particella catastale, con conseguente illegittimità del frazionamento operato dall’Ufficio e che pertanto l’impugnazione proposta dal M. non era attinente all’accertamento della proprietà privata o demaniale della particella.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la ricorrente reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avuto riguardo all’art. 32 c.n., all’art. 58 relativo reg., al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2. Secondo la ricorrente, avendo la parte privata contestato un provvedimento emesso a conclusione del procedimento di delimitazione marittima e rivendicato la lesione del proprio diritto di proprietà, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario, trattandosi, comunque, di una controversia concernente la delimitazione del diritto di proprietà dell’istante in rapporto alla proprietà demaniale;

2)con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. perchè l’Ufficio non sarebbe stato parte nei due giudizi civili azionati avanti al Tribunale di Marsala ed alla Corte d’appello di Palermo, e non vi sarebbe stato, pertanto, alcun giudicato ad esso opponibile;

3) con il terzo motivo eccepisce omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che la CTR non ha spiegato perchè la CTR ha esteso il giudicato a soggetti che non sono stati parte del processo;

4) con il quarto motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo, con riferimento all’art. 32 c.n., al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, art. 3, all’art. 100 c.p.c. come richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Eccepisce, in particolare, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del territorio, estranea al procedimento di delimitazione del demanio marittimo, disciplinato dall’art. 32 c.n. e dall’art. 58 relativo reg., procedimento che nell’attualità è di competenza, per la Sicilia, dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, sicchè i giudici del merito avrebbero errato nel non accogliere la richiesta dell’agenzia di far intervenire, nel giudizio tributario, il citato Assessorato.

5) col quinto motivo deduce omessa motivazione su un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta la ricorrente che la CTR non ha spiegato perchè il contraddittorio non è stato esteso all’assessorato territorio e ambiente della Regione Sicilia.

6) Col sesto motivo rileva la nullità della sentenza per error in procedendo con riferimento all’art. 106 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Lamenta la ricorrente che la sentenza è viziata avendo la CTR omesso di disporre l’integrazione del contraddittorio all’assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

Il contribuente ha contro dedotto con controricorso e memoria.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”. Questa Corte, a sezioni unite, pronunciandosi in merito alle controversie attinenti alle risultanze catastali ed al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, con la decisione n. 19524/2018 (ma anche Cass. 2950/2016; cass. n. 13691/2006) hanno ribadito il principio secondo cui appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario).

Il secondo motivo, in esso assorbito il terzo, attesa l’evidente connessione, è infondato.

La mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al precedente giudizio civile è priva di rilievo, atteso che essa è priva di un interesse dominicale in causa.

Nel giudizio tributario, invece, non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia la materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, che non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull’area in questione, l’unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall’Agenzia delle Entrate, rispondendo il contenzioso catastale di cui alla citata normativa unicamente ad una nozione d’interesse fiscale inteso come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini.

Anche il quarto motivo, in esso assorbiti, per l’evidente connessione, il quinto ed il sesto, è infondato.

Nella specie, il contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio locale del catasto che sulla cartografia catastale fosse ripristinata la consistenza originaria della particella di sua proprietà, erroneamente frazionata con creazione, in fatto, di una nuova particella, con conseguente alterazione, sulla carta, della originaria superficie, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto sull’immobile in questione era stato affermato con decisione ormai definitiva della Corte di Appello di Palermo n. 66 del 2007, che aveva confermato quella del Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castelvetrano, n. 8 del 2002. Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa. Avverso il locale ufficio statale del catasto il controricorrente ha contestato, quindi, le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

Infatti, come evidenziato, il giudizio in esame non riguarda l’accertamento della proprietà, il quale è avvenuto in diverso processo avanti il giudice ordinario, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata del contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Inoltre, ad essere impugnato è un provvedimento (il rigetto del reclamo proposto dalla contribuente) emesso dall’Ufficio.

Se ne ricava che non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia. In particolare, non può essere applicato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi……Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.

Il ricorso dell’Agenzia, in ossequio ai principi che precedono, va rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituito l’intimato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 26 ottobre 2020

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