Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2342 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. III, 31/01/2017, (ud. 07/07/2016, dep.31/01/2017),  n. 2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina L. – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

D.B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO RUTIGLIANO a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, società risultante dalla fusione per

incorporazione in FONDIARIA – SAI SPA di UNIPOL ASSICURAZIONI SPA e

MILANO ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo procuratore speciale

Dott.ssa G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FABIO MASSIMO 60, presso lo studio dell’avvocato ENRICO CAROLI, che

la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.M., M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 127/2013 del TRIBUNALE SEDE DISTACCATA di

ALTAMURA, depositata il 07/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE RAGUSO per delega;

udito l’Avvocato LETIZIA CAROLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO RICCARDO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 7/3/2013 il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento del gravame interposto dal sig. D.B.M. e in conseguente parziale riforma della pronunzia G. di P. Gravina 11/7/2007, ha accolto, limitatamente al danno non patrimoniale, la domanda dal medesimo proposta nei confronti dei sigg. M.G. e D.M. di risarcimento dei danni lamentati all’esito di sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS), allorquando mentre alla guida della propria autovettura Peugeot 206 tg. (OMISSIS) percorreva via (OMISSIS) veniva urtato dall’autovettura Audi A4 tg (OMISSIS) di proprietà della M. e condotta dal D., che nell’affrontare una curva aveva invaso la corsia di sua pertinenza, facendolo rovinare contro un muretto a secco ubicato alla destra del suo senso di marcia.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello il D.B. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la società Unipolsai Assicurazioni s.p.a. (risultante dalla fusione per incorporazione in Fondiaria-Sai s.p.a. della società Unipolsai Unipolsai Assicurazioni s.p.a. e Milano Assicurazioni s.p.a.), che ha presentato anche memoria.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico complesso motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 116, 61 e 191 c.p.c., art. 2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omessa, apparente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole dell’erronea e omessa valutazione delle emergenze processuali, e in particolare della espletata CTU.

Il ricorso è inammissibile, risultando il motivo formulato senza osservare il requisito prescritto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

Al fine di pervenire a decisione diversa da quella raggiunta dalla corte di merito nell’impugnata sentenza il ricorrente (oltre che alla prova testimoniale e alla produzione documentale e fotografica) fa infatti in particolare riferimento alla espletata CTU limitandosi a meramente richiamarla, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurla nel ricorso nè fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 6/11/2012, n. 19157; Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate doglianze in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento, le sue affermazioni pertanto sostanziandosi come mere apodittiche affermazioni volte ad inammissibilmente contrapporre una ricostruzione e valutazione dei fatti diversa da quella dalla corte di merito accertata nell’impugnata sentenza.

Emerge dunque evidente come, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese, liquidate come in dispositivo in favore della società Unipolsai Assicurazioni s.p.a., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre ad accessori come per legge, in favore della società Unipolsai Assicurazioni s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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