Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2342 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, (ud. 09/10/2018, dep. 29/01/2019), n.2342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9603-2017 proposto da:

T. B.V.B.A. INDUSTRIAL EQUIPMENT, in persona del legale

rappresentante pro tempore T.E., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato VALERIO

BARTOCCI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI TAGLIAVINI,

ANNA SOATTO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

SHOTT INTENATIONAL SRL, nella persona dell’amministratore unico e

legale rappresentante A.R., domiciliata ex lege in ROMA

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati MASSIMO FILIPPO MARZI, ANGELO MAIOLINO,

GIORGIO MASSAROTTO giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 225/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2018 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA Mario, che ha chiesto il

rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO

che la società belga T. B. V. B. A. Industrial Equipment ha convenuto in giudizio la Shott International s.r.l. al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni da lesione del credito, ovvero, in via subordinata, al pagamento del debito assunto dalla società convenuta ai sensi dell’art. 2560 c.c.;

che, al riguardo, la società attrice ha evidenziato di aver intrattenuto per diverso tempo rapporti commerciali (asseritamente in qualità di agente) con la Shott s.r.l., maturando crediti complessivi per somme ingenti;

che, prima ancora di saldare le spettanze della società attrice, la Shott s.r.l. aveva provveduto a dar vita alla Shott International s.r.l. (società indicata come in tutto identica alla Shott s.r.l.) alla quale aveva ceduto il proprio intero compendio aziendale, ad eccezione del solo debito maturato nei confronti della T. B. V. B. A. Industrial Equipment, all’evidente scopo di frustrarne le ragioni creditorie, come confermato dal successivo fallimento della Shott s.r.l.;

che il giudice di primo grado aveva respinto le domande proposte dalla T. B. V. B. A. Industrial Equipment;

che, sull’appello di quest’ultima, con sentenza resa in data 28/1/2016, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la decisione del primo giudice;

che, a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come il fatto dannoso dedotto in giudizio dalla società attrice non avesse trovato alcun riscontro di carattere probatorio, essendo piuttosto emerso il riconoscimento di ragioni concrete ed effettive, di carattere non fraudolento, per la sottrazione, dalla cessione dell’intero compendio aziendale dalla Shott s.r.l. alla Shott International s.r.l, del solo debito maturato nei confronti della T.;

che, sotto altro profilo, il credito rivendicato dalla T. ai sensi dell’art. 2560 c.c., doveva ritenersi già integralmente soddisfatto, avuto riguardo all’intervenuta parziale cessione del credito in favore di terzi, da parte della T., e tenuto altresì conto delle somme concretamente conseguite da quest’ultima all’esito della procedura fallimentare della Shott s.r.l.;

che, avverso la sentenza d’appello, la T. B. V. B. A. Industrial Equipment propone ricorso per cassazione sulla base nove motivi d’impugnazione, illustrati da successiva memoria;

che la Shott International s.r.l. resiste con controricorso, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

che il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per iscritto, invocando il rigetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione illogica e insanabilmente contraddittoria in relazione alla ritenuta insussistenza delle finalità fraudolente poste a fondamento della cessione aziendale dedotta in giudizio, avendo lo stesso giudice d’appello, da un lato, indicato le ragioni della presunta novità della società di nuova costituzione, rispetto alla cedente e, dall’altro, rilevato come la mancata trasmissione del debito nei confronti della T. fosse propriamente dipesa dalla volontà di non gravare la società di nuova costituzione con la gestione di un rapporto “problematico”, in tal modo riconoscendo l’evidente intento fraudolento sotteso alla conclusione della descritta operazione negoziale;

che, con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 2043 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che il comportamento negoziale della società convenuta integrasse gli estremi di un fatto illecito lesivo delle ragioni creditorie della società ricorrente;

che, con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale trascurato di approfondire l’accertamento della natura del rapporto intercorso tra T. e Shott s.r.l. e l’ammontare effettivo dei crediti maturati in favore della prima, in tal modo omettendo di riconoscere come la cosiddetta “problematicità” del rapporto tra Shott s.r.l. e T. (indicato a fondamento della mancata trasmissione del debito a carico Shott International s.r.l.) in altro non consistesse se non nella volontà di vanificare le aspettative creditorie della società ricorrente;

che, con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione incomprensibile e illogica in relazione ai punti concernenti la ritenuta rilevanza dell’epoca del fallimento della Shott s.r.l. e le presunte ragioni individuate a suo fondamento, nonchè in relazione al significato attribuito alle iniziative giudiziarie avviate da Shott s.r.l. nei confronti di T. successivamente alla cessione aziendale, ingiustificatamente svalutando la rilevanza delle risultanze della procedura fallimentare ai fini della determinazione del credito di T.;

che, con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato il terna della quantificazione dei crediti effettivamente vantati da T. nei confronti di Shott s.r.l., affidandosi, al riguardo, alla valorizzazione di elementi di prova e spunti argomentativi privi di fondamento e logicamente inconsistenti;

che, con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost. e degli artt. 115, 244 e 210 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente trascurato la considerazione delle istanze di accertamento istruttorio avanzate dalla ricorrente, con particolare riguardo al rapporto intercorso tra T. e Shott s.r.l. e alla determinazione dell’effettivo credito maturato da T., omettendo di dettare alcuna motivazione a fondamento della scelta istruttoria implicitamente assunta;

che, con il settimo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 24 Cost., nonchè degli artt. 115 e 210 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale omesso l’assunzione delle prove proposte dalla T. ai fini della verifica delle risultanze delle scritture contabili di Shott s.r.l., trascurando integralmente la considerazione degli accertamenti compiuti nel quadro del relativo procedimento fallimentare;

che, con l’ottavo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la corte territoriale dettato una motivazione logicamente inconsistente in relazione al punto concernente lo scomputo, dal credito di T., dell’importo percepito da quest’ultima in sede di riparto del fallimento della Shott s.r.l., trattandosi di importi riferiti a causali del tutto diverse dal credito rivendicato in questa sede;

che, con il nono motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1193 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di rilevare l’avvenuta imputazione dei pagamenti ricevuti da T. nel quadro della procedura fallimentare della Shott s.r.l. a causali del tutto diverse da quelle riferite al credito rivendicato in questa sede;

che il primo, il quarto, il quinto e l’ottavo motivo – congiuntamente esaminabili in ragione dell’intima connessione delle questioni dedotte – sono infondati;

che con ciascuno dei motivi indicati la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., in ragione dei vizi di motivazione variamente richiamati;

che, al riguardo, osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configuri, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente come parte del documento/sentenza (nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, siccome risultante dallo svolgimento processuale, segua l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione), ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparendo come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del decisum;

che, infatti, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poichè intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili;

che, in ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testo del provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verifica condotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenuti delle risultanze probatorie (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353-01);

che, ciò posto, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare come la motivazione dettata dalla corte territoriale a fondamento di ciascuno dei punti della decisione impugnata sia, non solo esistente, bensì anche articolata in modo tale da permettere di ricostruirne e comprenderne agevolmente il percorso logico;

che, infatti, la corte d’appello, dopo aver evidenziato gli aspetti della sostanziale differenza di natura tra le due società parti del rapporto di cessione d’azienda (sotto il profilo della composizione proprietaria e dell’assetto amministrativo del gruppo), ha individuato una precisa e ragionevole giustificazione a fondamento della mancata trasmissione del rapporto debitorio con la T., evidenziando la volontà dei contraenti di non gravare la società di nuova costituzione degli oneri che sarebbero stati necessariamente connessi alla gestione di tale rapporto i cui profili di conflittualità si erano già con evidenza manifestati;

che l’iter argomentativo così compendiato dal giudice a quo vale a integrare gli estremi di un discorso giustificativo logicamente lineare e comprensibile, elaborato nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica e di congruità logica, come tale del tutto idoneo a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dalla ricorrente;

che, peraltro, con specifico riguardo al quarto e al quinto motivo, le censure illustrate dalla società ricorrente si limitano ad esprimere unicamente una diversa valutazione dei fatti considerati e vagliati dal giudice d’appello, senza che sia univocamente emersa alcuna palese o riconoscibile illogicità o contraddittorietà del percorso argomentativo seguito della sentenza impugnata in relazione ai punti indicati nei motivi d’impugnazione;

che, anche con riguardo all’ottavo motivo, la censura avanzata si risolve, in termini sostanziali, nel tentativo di provocare una rilettura degli elementi probatori acquisiti, che, viceversa, la corte territoriale ha valutato nella loro integralità, escludendo che la società T. avesse fornito la prova di crediti diversi da quelli formalmente risultanti dalle scritture contabili, e rilevando il carattere puramente arbitrarlo (e dunque soggettivo e infondato) delle pretese imputazioni di pagamento riproposte nel motivo di ricorso in esame;

che il secondo e il nono motivo sono inammissibili;

che, infatti, con il motivo in esame, la ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate allega un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l’aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plutimis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612745; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015, Rv. 638171), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica della ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sè incontroverso, insistendo propriamente la ricorrente nella prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo;

che, nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafe dei motivi d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti;

che si tratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato;

che, ciò posto, i motivi d’impugnazione così formulati devono ritenersi inammissibili, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzione di un fatto giuridicamente rilevante, sul quale la sentenza doveva pronunciarsi (Sez. 3, Sentenza n. 10385 del 18/05/2005, Rv. 581564; Sez. 5, Sentenza n. 9185 del 21/04/2011, Rv. 616892), non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisiti minimi previsti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fatti decisivi controversi tra le parti;

che il terzo motivo è inammissibile;

che, sul punto, osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012), ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”;

che, secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità, tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali (rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un., 22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830);

che dovendo dunque ritenersi definitivamente confermato il principio, già del tutto consolidato, secondo cui non è consentito richiamare la corte di legittimità al riesame del merito della causa, l’odierna doglianza della ricorrente deve ritenersi inammissibile, siccome diretta a censurare, non già l’omissione rilevante ai fini dell’art. 360, n. 5 cit., bensì la congruità del complessivo risultato della valutazione operata nella sentenza impugnata con riguardo all’intero materiale probatorio, che, viceversa, il giudice a quo risulta aver elaborato in modo completo ed esauriente, sulla scorta di un discorso giustificativo dotato di adeguata coerenza logica e linearità argomentativa, senza incorrere in alcuno dei gravi vizi d’indole logico-giuridica unicamente rilevanti in questa sede;

che il sesto e il settimo motivo sono infondati;

che, al riguardo, è appena il caso di richiamare il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, qualora con il ricorso per cassazione siano denunciati la mancata ammissione di mezzi istruttori e vizi della sentenza derivanti dal rifiuto del giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori ritualmente richiesti (rifiuto che il giudice di merito non è tenuto a formalizzare in modo espresso e motivato, qualora l’inconcludenza dei mezzi istruttori invocati dalle parti possa implicitamente dedursi dal complesso della motivazione adottata: cfr. Sez. L, Sentenza n. 5742 del 25/05/1995, Rv. 492429-01), il ricorrente ha l’onere di dimostrare che con l’assunzione delle prove richieste la decisione sarebbe stata diversa, in base a un giudizio di certezza e non di mera probabilità, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla deci-sività delle prove (cfr. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23194 del 04/10/2017, Rv. 645753-01);

che, al riguardo, varrà qui ribadire il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non già il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruità della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709).

che, nella specie, le censure avanzate dalla società ricorrente si risolvono in una sostanziale richiesta di rilettura degli elementi istruttori valorizzati dal giudice d’appello, omettendo di articolare, sul piano argomentativo, le ragioni per cui l’eventuale ammissione delle fonti di prova proposte dalla ricorrente avrebbe con certezza determinato un sicuro diverso esito della lite;

che peraltro, i motivi d’impugnazione in esame appaiono altresì affetti dalla violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, avendo la ricorrente trascurato integralmente di allegare la documentazione processuale attraverso la quale sarebbe stato possibile verificare l’effettiva tempestiva impugnazione, in sede d’appello, del provvedimento di rigetto istruttorio assunto dal giudice di primo grado;

che, pertanto, sulla base delle considerazioni sin qui richiamate, rilevata la complessiva infondatezza dei motivi d’impugnazione esaminati, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della società ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liquidazione di cui al dispositivo, oltre all’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 11.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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